F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO CALC. NICHOLAS GUIDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/FROSINONE DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it
5) RICORSO CALC. NICHOLAS GUIDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/FROSINONE DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
Il ricorrente Nicholas Guidi, tesserato nella corrente Stagione Sportiva con il Frosinone Calcio S.r.l. propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflittagli in seguito alla gara Pisa/Frosinone del 24 marzo 2013 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26 marzo 2013). Dal rapporto del Quarto Ufficiale sig. Diego Regazzo, il calciatore Nicholas Guidi, al termine della gara, si rivolgeva in modo offensivo nei confronti di un assistente arbitrale. Il ricorrente ricostruisce gli avvenimenti in modo diverso rispetto ai referti arbitrali e nelle considerazioni in diritto fa riferimento a precedenti decisioni assunte dalla C.G.S. ritenendo sproporzionata la sanzione ad esso inflitta. La parte ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sanzione come sopra inflitta o, in via subordinata, una riduzione della stessa. La Corte, considerato che le precedenti decisioni confermano il carattere offensivo della condotta in esame, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Nicholas Guidi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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