F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 6) RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DI PIAZZA MATTEO SEGUITO GARA GUBBIO/CARRARESE DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it
6) RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DI PIAZZA MATTEO SEGUITO GARA GUBBIO/CARRARESE DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
La parte ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta nei confronti del calciatore Matteo Di Piazza in seguito alla gara Gubbio/Frosinone del 24 marzo 2013 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26 marzo 2013). Secondo la ricostruzione dell'assistente di gara Francesco Boz il quale ha assistito ai fatti in esame, il calciatore Matteo Di Piazza, al termine della gara, assumeva un atteggiamento gestuale offensivo e provocatorio verso il pubblico della squadra avversaria. La parte ricorrente ricostruisce gli avvenimenti in modo diverso rispetto ai referti arbitrali, soprattutto in relazione ai gesti rivolti al pubblico locale, e ritiene pertanto eccessivamente afflittiva e sproporzionata la sanzione ad esso irrogata. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sanzione inflitta o, in via subordinata, una riduzione della stessa. La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata. per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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