F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. DE PATRE TIZIANO SEGUITO GARA L’AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. DE PATRE TIZIANO SEGUITO GARA L’AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisione del 9 aprile 2013 (pubblicata nel Com. Uff. n. 151/DIV) infliggeva la squalifica per 3 giornate oltre all’ammenda di € 1.000,00 all’allenatore della S.S. Chieti Calcio S.r.l. De Patre Tiziano, per fatti avvenuti nella gara L’Aquila/Chieti del 7 aprile 2013. E ciò perché al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, tentava di aggredire un dirigente della squadra avversaria dopo avergli rivolto frasi offensive e minacciose (in particolare gridando “pezzi di m… ci vediamo a Chieti”); tale comportamento richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine, onde evitare una colluttazione. Tanto emerge sia dal rapporto del Commissario di campo che da quello del collaboratore del Procuratore Federale, oltre che dal referto arbitrale. Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la Società Chieti Calcio, in persona del suo amministratore delegato, per il proprio tesserato De Patre Tiziano e quest’ultimo anche in proprio, deducendo l’assoluta sproporzionalità della sanzione irrogata anche per la presenza di esimenti. Premesso che il derby abruzzese si è svolto in un clima surriscaldato in quanto, secondo la motivazione del reclamo, vi è stata una discussa direzione arbitrale che è apparsa penalizzante per la squadra de L’Aquila, v’è stato, ad un certo punto, un fatto estremamente provocatorio: l’allenatore De Patre ha visto schiaffeggiare un proprio calcatore da parte di un dirigente dell’altra squadra. Tale condotta può rendere comprensibile lo stato d’animo dell’allenatore a fine gara che non può non ridimensionare la portata offensiva del suo comportamento. Tale elemento risulta fondamentale ai fini della riduzione della sanzione irrogata, anche perché la provocazione costituisce di per sé una circostanza attenuante ai fini della condotta. Il reclamo non appare fondato. A parte la gravità dei fatti contestati, si chiede l’attenuante della provocazione (prevista dall’art. 62 n. 2 del Codice penale e cioè “l’aver reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui”) per lo schiaffo dato ad un proprio calciatore da un dirigente dell’altra squadra. Vien fatto di rilevare, peraltro, che l’attenuante richiede il c.d. rapporto di provocazione nel senso che il fatto provocante deve essere commesso nei confronti del provocato perché così soltanto può aversi una “reazione” scusabile. Il dirigente che ha schiaffeggiato il calciatore sarà stato sanzionato a sua volta, ma non può ammettersi il farsi giustizia da sé! Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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