F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALC. GKOURMAS MARIOS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GAVORRANO/BORGO BUGGIANO DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 155/DIV del 16.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL CALC. GKOURMAS MARIOS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GAVORRANO/BORGO BUGGIANO DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 155/DIV del 16.4.2013)
Il ricorrente Gkourmas Marios, nato a Sarandé (Albania), il 14.4.1982, tesserato, nella corrente Stagione Sportiva, con l'U.S. Gavorrano S.r.l., propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara irrogata nei suoi confronti in seguito alla gara Gavorrano/Brogo a Buggiano del 14 aprile 2013. Dal rapporto del direttore di gara Alessio Petroni, emerge che il calciatore Gkourmas Marios "dopo la segnatura di una rete della sua squadra entrava in contatto con il portiere della squadra avversaria per raccogliere il pallone nella rete e nella circostanza lo colpiva con la mano aperta sulla nuca causandone la caduta" qualificando tale condotta come atto di violenza a gioco fermo. Il ricorrente, pur riconoscendo la ricostruzione dei fatti assolutamente oggettiva e fedele al contenuto degli atti ufficiali, ritiene la sanzione ad esso inflitta sproporzionata alla condotta da questi posta in essere. La parte ricorrente, in particolare, propone di riqualificare giuridicamente la sua condotta, non già come fatto violento, bensì come condotta antiregolamentare, con conseguente riduzione della squalifica ad una sola giornata e chiede, in via subordinata, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in sostituzione della seconda giornata di squalifica. La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gkourmas Marios. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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