F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. ELIO GIZZI SEGUITO GARA L’AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. ELIO GIZZI SEGUITO GARA L’AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)
Il Giudice Ssportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisione del 9 aprile 2013 (pubblicata nel Com. Uff. n. 151/DIV) infliggeva la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2013 al Signor Gizzi Elio, per la condotta tenuta nella gara L’Aquila/Chieti del 7 aprile 2013. E ciò perché lo stesso colpiva al volto il giocatore n. 1 della squadra ospite Andrea Cappa, provocando la reazione degli altri giocatori ospiti generando un parapiglia sedato grazie alla fattiva collaborazione delle forze dell’ordine e del dirigente locale Sig. Piccoli. Avverso tale decisione, proponeva rituale reclamo L’Aquila Calcio 1927 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, precisando che il giovane Cappa Andrea era amico di suo figlio ed in un certo senso di famiglia: avendo lo stesso, al rientro negli spogliatoi, “gioito in maniera eccessiva per la vittoria”, lo ha aspramente rimproverato con l’aggiunta di un “buffetto” privo di qualunque intento aggressivo. Si produce all’uopo dichiarazione del Cappa in data 9.4.2013 che avvalora la tesi del “buffetto”. Il reclamo appare parzialmente fondato in relazione all’entità della sanzione, anche per la dichiarazione del soggetto passivo, fermo restando la violazione del dovere di correttezza e del principio di non violenza (art. 5 del Codice di comportamento sportivo). Sanzione equa si può considerare quella equivalente al presofferto e, quindi, con termine della inibizione alla data odierna. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto da l’Aquila Calcio 1927 S.r.l. de L’Aquila, riduce la sanzione inflitta al sig. Elio Gizzi nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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