F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. DI NICOLA ERCOLE SEGUITO GARA L’AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. DI NICOLA ERCOLE SEGUITO GARA L’AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisione del 9 aprile 2013 (pubblicata nel Com. Uff. n. 151/DIV) infliggeva la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2013 al Signor Di Nicola Ercole, per fatti avvenuti nella gara L’Aquila/Chieti del 7 aprile 2013. Dai rapporti dell’arbitro e del collaboratore del Procuratore Federale, si rileva che il dirigente accompagnatore dell’Aquila Di Nicola Ercole, protestava violentemente nei confronti dell’arbitro e lo insultava con epiteti vari, quali: “venduto”, “disonesto”, “hai rovinato la partita”, “vergogna”; cercava, poi, di sferrargli un pugno, continuando ad urlare “buffone”, “venduto”, “vergognati”, ma veniva tempestivamente bloccato. Al termine della gara, il Di Nicola attendeva l’arbitro nel tunnel verso gli spogliatoi e gli urlava: “oggi è anche l’anniversario del terremoto, speriamo che venga su da voi il terremoto” (v. pp. 7 e 14). Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo L’Aquila Calcio 1927 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, deducendo l’assenza di precedenti specifici del Di Nicola nel corso della sua ormai ultradecennale attività dirigenziale, calcistica e, per quanto concerne la fattispecie se è vero che “verba volant”, lo stesso si limitò a stringere le propria dita a pugno chiuso: quindi vi fu una semplice minaccia che non si può qualificare “violenza”. Le doglianze non sono fondate. A parte i principi generali di “lealtà, correttezza e probità” di cui all’art. 1 C.G.S. che sostanziano i doveri e gli obblighi generali dei soggetti dell’ordinamento sportivo, va riconosciuta l’estrema gravità del comportamento del Di Natale (v. anche art. 7 del Codice di comportamento sportivo), la circostanza che le frasi estremamente offensive siano state pronunciate da un dirigente che ha messo in dubbio la regolarità della gara e l’imparzialità degli ufficiali di gara (art. 5, comma 6 del C.d.S.), oltre ad un comportamento successivo che ha assunto una precisa connotazione di minaccia violenta (v. anche art. 5 del Codice di comportamento sportivo). Tutto ciò giustifica la sanzione adottata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto da l’Aquila Calcio 1927 S.r.l. de l’Aquila. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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