F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL CALC. PAZZAGLI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SANTARCANGELO/MONZA DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL CALC. PAZZAGLI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SANTARCANGELO/MONZA DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.4.2013)
Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato al calciatore Edoardo Pazzagli la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive “per comportamento irriguardoso verso un assistente arbitrale”, in relazione alla gara del Campionato di Lega Pro – 2^ Divisione del 21.4.2013 tra Santarcangelo e Monza. Con il reclamo in esame, l’interessato sostiene, in primo luogo, di non avere proferito alcuna parola nei confronti dell’assistente arbitrale, poiché, a suo dire, “è infatti documentato che il direttore di gara non abbia udito alcunché, mentre un assistente dell’arbitro avrebbe riferito a quest’ultimo il pronunciamento di frasi irriguardose rivolte verso lo stesso assistente e provenienti, genericamente, dalla panchina del Monza, in cui come detto erano presenti diversi giocatori”. Ne conseguirebbe che “le particolari circostanze sopra riferite sono tali da ritenere che non vi sia assoluta certezza che tali frasi siano state espresse proprio dal Pazzagli”. La tesi difensiva prospettata dal reclamante non è condivisibile. Il rapporto dell’assistente arbitrale Mosca Francesco ricostruisce in modo puntuale e dettagliato la dinamica dei fatti, eliminando ogni dubbio circa l’individuazione soggettiva dell’autore della frase irriguardosa. Il referto espone che “al 44’ del 2° tempo, in seguito ad una decisione arbitrale, dalla panchina della società Monza giungevano diverse dimostrazioni di dissenso. Alla mia richiesta di maggiore moderazione e più corretto comportamento, il n° 12 Pazzagli Edoardo, della Società Monza esclamava: “che cazzo dici tu, fai il tuo! Individuato il calciatore e richiamato l’arbitro, facevamo allontanare lo stesso, comminando il provvedimento disciplinare dell’espulsione.” Il rapporto, poi, sottolinea, poi, la “chiara intenzione violenta” del calciatore e la circostanza che questi, dopo il provvedimento di espulsione, si rifiutava di uscire per diverso tempo. Ne deriva, quindi, che l’identificazione compiuta dall’assistente arbitrale non presenta alcuna incertezza. D’altro canto, è verosimile che il secondo portiere possa essere individuato con maggiore facilità rispetto agli altri giocatori seduti in panchina. Il reclamante sostiene, ancora, che la sanzione applicata è comunque sproporzionata in relazione ai fatti addebitatigli e alla sua complessiva personalità, caratterizzata da lealtà e da correttezza. Anche tale motivo di censura è privo di fondamento. Infatti, dalla relazione dell’assistente arbitrale è emersa una condotta illecita che non si è esaurita nella semplice espressione di parole irriguardose nei confronti della direzione di gara. Il rapporto dell’assistente arbitrale, appunto, chiarisce bene che il giocatore “usciva dalla panchina avventandosi verso il sottoscritto con chiara intenzione violenta, fermato solamente ad un metro dai compagni di squadra. Infine si rifiutava di uscire per diverso tempo, causando ritardo nella ripresa del gioco”. In tale contesto, la sanzione di due giornate di squalifica risulta pienamente adeguata al fatto accertato, nell’ambito del quale alle frasi irriguardose rivolte all’assistente arbitrale si sono aggiunti comportamenti violenti e scorretti. L’oggettiva gravità del fatto illecito, poi, non potrebbe essere sminuita attraverso la considerazione della condotta serbata dal Pazzagli nel corso delle altre gare di questa e delle passate stagioni sportive. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pazzagli Edoardo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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