F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. RICCARDI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 487/321PF11-12/SP/BLP DEL 23.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. RICCARDI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 487/321PF11-12/SP/BLP DEL 23.7.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)
Il sig. Maurizio Riccardi, che all’epoca dei fatti in contestazione rivestiva la qualifica di amministratore delegato della F.C. Piacenza S.p.A., ha impugnato dinanzi questa Corte il provvedimento afflittivo irrogatogli dalla Commissione Disciplinare Nazionale all’esito del procedimento attivato a seguito di deferimento della Procura Federale, descritto in epigrafe. Si è contestato al rag. Riccardi di aver avuto ripetutamente contatti con il sig. Gallo Luigi, collaboratore di tale avv. Gianfranceschi, a far data dal luglio 2011, malgrado lo stesso fosse sottoposto alla sanzione disciplinare dell’inibizione temporanea dal febbraio 2011 al febbraio 2013. Oggetto degli incontri era, da un lato, la cessione di quote societarie della F.C. Piacenza e, dall’altro, quello di acquisire nello staff tecnico della medesima società un direttore sportivo ed un allenatore, nonché tesserare calciatori. Nell’impugnata decisione (e nel suo atto presupposto) si assume che il Riccardi, in virtù del suo inserimento nel mondo calcistico, unitamente ad altro soggetto “non poteva(no) non sapere che stavano svolgendo trattative con un soggetto inibito.” Alla decisione, nel merito, la Commissione Disciplinare è giunta dopo aver respinto un’istanza di rinvio del dibattimento “sul presupposto della mancata tempestiva conoscenza degli atti del procedimento”. Di tanto si duole il reclamante ribadendo anche in questa sede, in via preliminare, la cennata questione di rito ribadendo di non aver potuto avere piena conoscenza degli atti del procedimento in relazione a seri problemi di salute, con conseguente violazione del suo diritto di difesa. A tal proposito, chiede che la decisione della Commissione Disciplinare sia annullata con rinvio degli atti al giudice di prime cure. Nel merito, contesta decisamente, ricostruendo in maniera analitica il quadro degli incontri avuti con il Gallo, anche alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite in istruttoria, l’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura Federale e condivisa dalla Commissione Disciplinare Nazionale. In particolare, assume che il Gallo non avrebbe mai svolto alcun ruolo di intermediazione nel trasferimento di quote societarie, né si sarebbe occupato del tesseramento di calciatori o tecnici e che i contatti del Riccardi erano sempre e soltanto col probabile acquirente, avv. Gianfranceschi. Per tale motivo si conclude con la richiesta di dichiarare la nullità della decisione impugnata, il suo annullamento e, in subordine, ridurre la sanzione irrogata. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna alla quale hanno partecipato l’avv. Galli, in rappresentanza del reclamante, pure presente e l’avv. Giua per la Procura Federale, i quali hanno illustrato ampiamente le ragioni a sostegno delle rispettive pretese. La difesa del reclamante ha anche chiesto di poter depositare un documento relativo alla effettiva data di un soggiorno del sig. Riccardi in albergo situato nei pressi del capoluogo lombardo. La Corte esaminata la documentazione versata in atti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a sostegno del reclamo proposto, ritiene, in primo luogo, inammissibile e comunque irrilevante la documentazione depositata in apertura di riunione; infondata l’eccezione di rito ma fondato, nel merito il reclamo e, come tale, suscettibile di accoglimento. La Corte, come detto, in via preliminare non può condividere l’eccezione proposta in rito dal reclamante, riguardante l’asserita violazione del suo diritto di difesa, derivante dalla ritardata ricezione degli atti, richiesti solo in data 28 dicembre 2012 per dichiarati seri problemi di salute del sig. Riccardi. Sul punto la Corte osserva che, ai sensi dell’art. 30 comma 8 C.G.S., la parte ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti sino al termine del quinto giorno precedente la discussione. Nel caso specifico si apprezza che il sig. Riccardi ha ricevuto il provvedimento di fissazione della riunione (del 10 gennaio 2013) il 18 ottobre 2012. Ha, però, lasciato trascorrere circa 70 giorni prima di avanzare richiesta di “ricevere” copia degli atti e tale inerzia non può che essere definita colpevole, totalmente ascrivibile al rag. Riccardi – anche alla luce del certificato medico allegato - , in una con la semplice riflessione che il diritto della parte di prendere visione ed estrarre copia degli atti non può mai tradursi in un dovere giuridico dell’Organo di Giustizia di far “pervenire” gli atti stessi nel tempo “preteso” dalla parte stessa, che ben poteva, da ultimo, diligentemente attivarsi per la loro diretta acquisizione. Condivisibile è, pertanto, il rigetto espresso dalla C.D.N., che questa Corte conferma, valutandolo immune da censure. Nel merito, però, le doglianze del reclamante sono meritevoli di accoglimento. La Procura Federale ha chiesto (e ottenuto) la sanzione oggi in esame articolando la sua accusa sulla violazione, oltreché della generale regola posta dall’art. 1, comma 1 C.G.S., del precetto posto dall’art. 10, comma 1 dello stesso testo normativo. La sostanza del comportamento lesivo sarebbe rappresentata, da un lato, dal fatto che il Riccardi avrebbe intrattenuto rapporti con il sig. Gallo, tesserato inibito, consistiti in riunioni (alle quali partecipavano anche il Presidente della società Garilli e, dall’altra parte, il sig. Gianfranceschi) finalizzate a concludere un contratto di cessione di quote societarie del sodalizio piacentino. Dall’altro per aver consentito al Gallo, durante il periodo di c.d. “calciomercato” del 2011, di prendere contatti, nell’interesse del F.C. Piacenza, con il sig. Marco Lanna (al quale era stato proposto l’incarico di Direttore Sportivo) e con il sig. Francesco Monaco (per quello di allenatore della prima squadra). Elemento unificatore delle due condotte sarebbe stata la consapevolezza – o almeno la conoscibilità –, da parte del Riccardi, dello status di inibito del sig. Gallo. Al riguardo giova osservare, in primo luogo che, per quanto riguarda la prima contestazione, afferente il trasferimento di quote sociali, la specifica fattispecie risulta priva di copertura normativa. Recita, infatti, l’art. 10, comma 1 C.G.S. ” 1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”. Appare evidente a questa Corte che il parametro legale ha riguardo ad una serie di atti – vietati ai tesserati inibiti - riguardanti il trasferimento, cessione o tesseramento di calciatori e/o tecnici, senza alcun riferimento a quelle relative all’acquisto/cessione di partecipazioni azionarie (come nel caso di specie). Né, potrebbe obiettarsi, tale fattispecie potrebbe considerarsi attratta nel novero delle attività latu sensu vietate perché, per quelle specificatamente elencate, è prevista la sanzione dell’inefficacia degli atti; sanzione che tout court non potrebbe, ovviamente, prevedersi per contratti di diritto privato esplicanti efficacia anche al di fuori del contesto federale. La conseguenza è che, ad avviso di questa Corte, la contestazione è stata mal posta e non può essere condivisa. Per quanto riguarda, invece, la censura di aver consentito al sig. Gallo, di svolgere attività di “mercato” nell’interesse del F.C. Piacenza S.p.A., essa, pur trovando positivo riscontro normativo, appare però sfornita di adeguata prova. L’impianto accusatorio ha un primo riferimento genetico nella relazione del collaboratore federale il quale, nel suo rapporto del 14 aprile 2012, dopo aver ricostruito i fatti e riferito i risultati dell’attività istruttoria svolta, conclude asserendo che “Non paiono esservi dubbi sul fatto che il Gallo avesse il ruolo di consulente dell’avv. Gianfranceschi…” e, soprattutto che – non essendo il Riccardi una persona “sprovveduta”- “Non appare, infatti facilmente sostenibile che una persona a tutti nota nel mondo del calcio, quale è il Gallo – se non altro per i provvedimenti disciplinari comminati a suo carico dalla C.D.N. – fosse del tutto sconosciuta al Riccardi…”. Da quanto precede il Procuratore Federale, nel suo atto di deferimento, accusa l’odierno reclamante di non avere ottemperato al suo “onere di comportarsi in maniera più diligente nella scelta delle controparti di riferimento” e la Commissione Disciplinare Nazionale irroga la sanzione poiché “Risulta altresì fondata l’incolpazione di…. e Riccardi che, in quanto persone compiutamente inserite nell’ambiente calcistico non potevano non sapere che stavano svolgendo trattative con un soggetto inibito”. La Corte, pur consapevole che in materia di prova “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito”(TNAS lodo Job/FIGC del 27.3.2013), deve rilevare che nella fattispecie si è giunti ad un deferimento e ad una condanna sulla base di una presunzione iuris tantum che, invero, appare priva di idonea concretezza poiché mancano quegli elementi (presuntivi appunto) di gravità, precisione e concordanza che supportano il convincimento del giudicante sulla ragionevole certezza della verità del fatto addebitato. Nessuno pone in dubbio che il sig. Gallo sia stato sempre figura a latere dell’avv. Gianfranceschi, vero soggetto interessato a rilevare il controllo del sodalizio e, conseguentemente, alla costruzione di un idoneo apparato tecnico. Né sembra esservi dubbio che il Gallo si sia adoperato, in prima persona ma sempre quale longa manus del Gianfranceschi, per condurre proficuamente le trattative. Dalle modalità di svolgimento di queste attività, peraltro per conto di persona non destinataria di provvedimenti afflittivi, dai meri “trascorsi” del Gallo riportati dalla stampa locale e dalla propria capacità imprenditoriale, il Riccardi avrebbe dovuto “sospettare” di avere di fronte a sé un soggetto inibito. Ad avviso di questa Corte si è in presenza di un salto logico tra premesse e conclusione. Mancano, infatti, ad un obiettivo scrutinio, quei requisiti che rappresentano i presupposti per l’idoneo impiego del ragionamento inferenziale che conduce alla “prova” del fatto. Insufficiente appare l’affermazione che il soggetto inibito era sicuramente “noto” a tutti nell’ambito del comparto federale e/o sportivo e che il Riccardi “non poteva non sapere” in ragione della carica rivestita. Affermazione, quest’ultima, che appare apodittica soprattutto quando non fornita – come in questo caso - di valide, corroboranti argomentazioni sostanziali circa la dedotta impossibilità dell’ignoranza. Carente è, pertanto, quel nesso logico conseguenziale per cui dal fatto noto (l’attività del Gallo e i rapporti col Riccardi) possa giungersi all’affermazione – attraverso presunzioni semplici – della inverosimiglianza del fatto assunto come ignorato (la sua inibizione). L’oggettiva insufficienza del complesso degli elementi probatori descritti costituisce, pertanto, il fondamento del convincimento di questa Corte che la decisione gravata sia meritevole di annullamento, con consequenziale effetto caducante sull’irrogata sanzione. Il ricorso del sig. Maurizio Riccardi dev’essere, pertanto, accolto. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Riccardi Maurizio annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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