F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/ TRAPANI DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/ TRAPANI DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013) La parte ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflittagli in seguito alla gara del 12 maggio 2013 disputata a Cremona tra le squadre “Cremonese/Trapani" (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14 maggio 2013). Dal Rapporto del Commissario di Campo sig. Franco Cassi emerge che i tifosi locali hanno fischiato per circa 30 sec. durante il minuto di raccoglimento. Dal Rapporto emerge, inoltre, che al 39° del 2° tempo un gruppo di tifosi locali lanciava il coro <> per circa 10 sec.. La ricorrente sostiene l'inesistenza dell'infrazione disciplinare, sul fondamento che l'infrazione disciplinare contestata non ha prodotto alcun evento dannoso, in quanto non è stata avvertita da nessuno all'interno dello Stadio, sostenendo, quindi, l'inesistenza del reato, allorchè si accerti l'inidoneità dell'azione a produrre l'evento dannoso. La società U.S. Cremonese S.p.A. nel reclamo rivolge, pertanto, istanza alla Corte di Giustizia Federale, in via principale, affinchè annulli la sanzione di € 1.000,00 e, in subordine, riduca la sanzione inflitta in considerazione dell'episodicità dell'evento non avvertito all'interno dell'impianto. La Corte, considerato che le precedenti decisioni confermano il carattere offensivo della condotta in esame, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Cremonese di Cremona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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