F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIOVACCARI FEDERICO SEGUITO GARA GROSSETO/CESENA DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIOVACCARI FEDERICO SEGUITO GARA GROSSETO/CESENA DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013) Con reclamo ritualmente proposto l’Unione Sportiva Grosseto F.C. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 91 del 25.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore Piovaccari Federico la squalifica per 3 giornate effettive di gara, seguito gara Grosseto/Cesena del 23.3.2013, “per avere al 40° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito violentemente un calciatore avversario con una ginocchiata al volto”. Con i motivi scritti la reclamante ha rilevato che il calciatore avversario, dopo aver commesso fallo si rifiutava, provocatoriamente e con condotta ostruzionistica, di consegnare la palla al Piovaccari onde battere la relativa punizione. Nella circostanza il Piovaccari perdeva l’equilibrio e scivolando colpiva involontariamente. Su questo presupposto, non refertato dal Direttore di gara, formulava il suo interpello a chiarimenti. Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione della squalifica per la durata di due giornate effettive di gara, producendo un DVD che, a suo giudizio, era idoneo a dimostrare la veridicità di quanto dedotto. Alla seduta del 4.4.2013 fissata davanti alla C.G.F. – I Sezione giudicante sono comparsi il Piovaccari il quale ha illustrato quanto accaduto ed il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, anche mediante commutazione in ammenda della terza giornata di squalifica. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Chiamato, infatti, a chiarimenti il Direttore di gara ha riferito che il gesto del Piovaccari era stato volontario e violento. Ne consegue che risulta perfettamente integrata la fattispecie correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F., sentito il direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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