F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S. CITTADELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTADELLA/NOVARA DEL 28.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 29.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S. CITTADELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTADELLA/NOVARA DEL 28.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 29.3.2013)
Con preannuncio di reclamo con procedura d'urgenza e richiesta degli atti relativi alla gara Cittadella/Novara del 28.3.2013, pervenuto via fax il 29 successivo e diretto per conoscenza al Novara Calcio S.p.A., la A.S. Cittadella S.r.l. si riservava di impugnare la decisione (Com. Uff. n. 92 del 28.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore Cordaz Alex, seguito gara Cittadella/Novara del 28.3.2013, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”, chiedendo, inoltre, la ripetizione della gara citata. Con reclamo ex art. 37 C.G.S., datato 3.4.2013, eccepiva la illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato al Cordaz Alex assumendo un travisamento della situazione di fatto ed un evidente errore tecnico fondato su una decisione viziata da palese errore del Direttore di gara nella valutazione dell'azione da cui era conseguita l'espulsione del Cordaz e l'assegnazione di un calcio di rigore a favore del Novara. Rilevava, infatti, che il calciatore avversario Lepillier, dopo avere saltato il portiere, scavalcandolo di oltre mezzo metro, aveva effettuato tre passi e, poi, era caduto a terra simulando, in tal modo, un fallo a suo danno. Il Direttore di gara, lontano dall'azione, aveva erroneamente ritenuto gravemente sleale la condotta del Cordaz non sanzionando, invece e come avrebbe dovuto, la condotta di simulazione posta in essere dal Lepillier. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della squalifica irrogata al Cordaz. In via istruttoria chiedeva che venissero interpellati gli Ufficiali di gara per chiarimenti in ordine a quanto verificatosi. Produceva, a supporto dei motivi scritti, copia di documenti calendati nel reclamo.Alla seduta del 4.4.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. E' parimenti comparso il difensore del Novara Calcio S.p.A. il quale ha depositato una memoria di controdeduzioni contestando la fondatezza degli avversi assunti e formulando in rito: 1) eccezione di inammissibilità ex art. 37, comma 5, C.G.S. e, comunque, l'inammissibilità del reclamo in prima istanza per violazione della discrezionalità tecnica ex art. 29, comma 3, C.G.S.; 2) eccezione di inammissibilità, ex art. 37, comma 6, C.G.S., per genericità del preannuncio del reclamo in procedura d'urgenza, nonché ex art. 37, comma 8, C.G.S.; 3) eccezione di inammissibilità ex art. 17, comma 4, C.G.S., per violazione della discrezionalità tecnica; 4) nel merito, l'assoluta infondatezza delle richieste avversarie, osservando, a tal uopo, che il calciatore Lepillier nell'occasione aveva riportato la lesione del legamento anteriore del ginocchio destro, come da referto medico allegato. Osserva preliminarmente questa Corte che la reclamante, contrariamente a quanto espresso con il suo preannuncio, ha limitato, con procedura d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., la sua istanza invocando l'annullamento della squalifica per una giornata effettiva di gara irrogata al Cordaz Alex. Ciò premesso, rileva questa Corte, in disparte ogni ulteriore argomento, che il proposto reclamo è in radice inammissibile atteso che, ex art. 37, comma 8, C.G.S., il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova. Ipotesi, questa, peraltro non richiamabile atteso il contenuto dell'art. 35, n. 1.1 C.G.S., che dispone che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara. Comportamento puntualmente refertato dal Direttore di gara, con espulsione del Cordaz e rigore conseguentemente accordato al Novara, “per avere al 31° del 1° tempo posto in essere una condotta gravemente sleale all'interno dell'area di rigore”. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S. Cittadella di Cittadella (Padova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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