F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DALL’ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE; – SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 AL CALC. GIOVANNINI LION, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DALL’ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 AL CALC. GIOVANNINI LION, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013) Con ricorso ritualmente proposto l'Ascoli Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013) con la quale il Giudice Sportiovo presso la Lega Nazionale Serie A ha irrogato, seguito gara Delfino Pescara/Ascoli del 20.4.2013, valevole per il Campionato Nazionale “Primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti” 2012/2013, al calciatore Giovannini Lion la squalifica fino al 31.3.2014 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva, per atti di violenza commessi nei confronti di calciatori avversari. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: 1) l'assoluta eccessività e spropositatezza della squalifica irrogata al calciatore Giovannini ed ha concluso chiedendo la riduzione della stessa a 3 giornate effettive di gara, ovvero nella misura ritenuta di giustizia; 2) la riduzione dell'ammenda. Alla seduta del 14.6.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva preliminarmente questa Corte che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto Ufficiale e relativi eventuali supplementi fanno piena prova, ex art. 35 n.1.1 C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie emerge chiaramente dal referto arbitrale la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo; il Giovannini, infatti, unitamente al suo compagno di squadra De Iulis Andrea, poneva in essere, nei confronti degli avversari, un atteggiamento irriverente e provocatorio che determinava la reazione del calciatore Bulevardi Danilo che lo spintonava facendolo rovinare a terra; il Giovannini reagiva dando un calcio alle caviglie del Bulevardi che a sua volta reagiva colpendolo con un pugno al volto che provocava un momentaneo stordimento. Il tutto in un contesto rissoso e violento che si è acceso in modo particolarmente repentino. La Sezione osserva che, in effetti, la sanzione inflitta in primo grado sia eccessivamente onerosa per il giovane calciatore in questione, ma non può essere ridotta nei termini pretesi dalla rispettiva difesa, che, invero, con dovizia argomentativa, si è spesa sulla circostanza che la giovane età non può costituire di per sé un aggravante, anzi meriterebbe un trattamento più “comprensivo” che “esemplare”. In realtà questa Corte ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta, che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, della funzione “educatrice” delle pene inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza. Ciò posto, la Corte, tenuto conto che il calciatore è privo di precedenti nella attuale stagione sportiva e della sua giovanissima età, nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la sua carriera calcistica, ritiene che la sanzione inflitta debba essere rideterminata come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno riduce la squalifica inflitta al calciatore Giovannini Lion fino a tutto il 30.11.2013. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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