F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DAL CALC. INGRETOLLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DAL CALC. INGRETOLLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)
Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Ingretolli Cristiano, tesserato per la Società Delfino Pescara, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie A ha irrogato, seguito gara Delfino Pescara/Ascoli del 20.4.2013, valevole per il Campionato Nazionale “Primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti” 2012/2013, al ricorrente la squalifica fino al 30/06/2014 per atti di violenza commessi nei confronti di un calciatore avversario. Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito: 1) la sussistenza di un atteggiamento provocatorio dei calciatori avversari; 2) la sua estraneità ai fatti addebitatigli; 3) la contraddittorietà tra la refertazione dell'Arbitro e dei suoi Assistenti con la versione sposata dal G.S.; 4) la sussistenza dell'attenuante della provocazione con conseguente riduzione della squalifica a tre giornate effettive di gara. Alla seduta del 14.6.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – sono comparsi il difensore del ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, e l'Ingretolli Cristiano, il quale ha insistito sull'atteggiamento provocatorio dei calciatori avversari che ha originato i fatti sanzionati. Osserva preliminarmente questa Corte che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto Ufficiale e relativi eventuali supplementi fanno piena prova, ex art. 35 n.1.1 C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie emerge chiaramente dal referto arbitrale la condotta ancor più grave correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo. L'Ingretolli, infatti, trovandosi distante dal punto in cui aveva avuto inizio lo scontro fisico tra calciatori delle due squadre, dopo una rincorsa di circa venti metri, saltando, sferrava un calcio al volto di un avversario che cadeva a terra tramortito, dopo di che si accaniva contro il medesimo sferrando plurimi calci al basso ventre rendendo necessario l'intervento dei sanitari in considerazione dell'intenso dolore provocato e di una piccola emorragia di sangue all'orecchio del calciatore a terra. Il tutto in un contesto rissoso e violento che si è acceso in modo particolarmente repentino. La Sezione osserva che, in effetti, la sanzione inflitta in primo grado possa essere lievemente alleggerita, non potendo certo essere ridotta, vista la gravità dei fatti, nei termini pretesi dalla rispettiva difesa, che, invero, con dovizia argomentativa, si è spesa sulla circostanza che la giovane età non può costituire di per sé un aggravante, anzi meriterebbe un trattamento più “comprensivo” che “esemplare”. In realtà, questa Corte ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta, che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, della funzione “educatrice” delle pene inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza. Ciò posto, la Corte, pur valutando il comportamento particolarmente violento del calciatore, tenuto conto che il medesimo è privo di precedenti nella attuale stagione sportiva, e della sua giovanissima età, nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la sua carriera calcistica, ritiene che la sanzione inflitta possa essere rideterminata come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ingretolli Cristiano riduce la squalifica inflitta al reclamante fino a tutto il 28.2.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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