F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 31 Luglio 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DALL’ A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/ROMA DEL 12 MAGGIO 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 31 Luglio 2013 e su www.figc.it
7. RICORSO DALL’ A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/ROMA DEL 12 MAGGIO 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013)
Nel corso del secondo tempo della gara Milan/Roma del 12.5.2013 del Campionato di Serie A, alcuni sostenitori di fede milanista indirizzavano reiteratamente su alcuni calciatori avversari un fascio di luce laser. Letto il referto arbitrale, il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013, infliggeva alla società A.C. Milan la sanzione di € 15.000,00, impugnata con il reclamo che si esamina nel presente giudizio. Il reclamo, proposto dalla A.C. Milan, si basa su diversi e numerosi precedenti, che meritano, in effetti, di essere richiamati, in quanto ravvicinati nel tempo a quello oggetto del presente giudizio e resi su casi analoghi, in alcuni casi del tutto sovrapponibili a quello del Milan. In considerazione dei precedenti sopra richiamati, nonché dei principi giuridici generali richiamati nel ricorso, la sanzione applicata al Milan risulta non proporzionata. Poiché effettivamente il quantum più elevato della sanzione non si giustifica neppure a fronte di una maggiore gravità delle condotte, ché anzi risultavano più gravi in due dei precedenti citati; né, tantomeno, ciò si giustifica per la maggiore offensività o pericolosità del fatto (l’uso del laser), perché identico in tutti e quattro i casi (i tre precedenti e il caso in esame). Inoltre deve rilevarsi che il Giudice Sportivo non ha tenuto conto dell’assenza di recidiva e va considerato che in questa stagione sportiva il Milan non è mai stato sanzionato per l’uso di laser da parte degli spettatori. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che sussistano validi motivi, considerati sia i precedenti in rapporto ai principio di ragionevolezza, sia l’assenza di recidiva, per ridurre il quantum della sanzione inflitta. Per questi motivi, la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan di Milano, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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