F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it BOSCHETTO MARCO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL 20.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it BOSCHETTO MARCO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL 20.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013) Con ricorso del 26.3.2013 il Sig. Marco Boschetto, allenatore della A.S.D. Arzignano C5, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013 con la quale gli era stata comminata la sanzione della squalifica fino al 31.3.2014 in relazione al comportamento tenuto nel corso della gara contro la C5 Bubi Merano del 20.3.2013. A fondamento dell’impugnazione il reclamante sostiene che la sanzione imposta dovrebbe considerarsi eccessiva in quanto il clima della partita si sarebbe “riscaldato” in conseguenza di decisioni arbitrali asseritamene discutibili. Sostiene inoltre che il referto arbitrale, per un verso, conterrebbe degli errori (espulsione del giocatore n. 9 avvenuta nel secondo tempo e non nel primo; il dirigente accompagnatore Balsemin non risulterebbe squalificato) e, per altro verso, conterrebbe una descrizione dei fatti avvenuti notevolmente alterata rispetto allo svolgimento effettivo dei fatti. In particolare non risponderebbe al vero che l’allenatore abbia rivolto parole ingiuriose all’arbitro. Il ricorso può essere accolto parzialmente nei limiti qui di seguito indicati. Il referto arbitrale contiene una descrizione analitica e puntuale dello svolgimento dei fatti ed indica con precisione il tenore delle espressioni ingiuriose e dei comportamenti. Si tratta, come è noto, di un atto che, in assenza di vizi logici, assume un valore di prova privilegiata. Tuttavia, in ragione dell’oggettivo svolgimento dei fatti, appare equo ridurre la sanzione della squalifica fino alla data del 30.11.2013 Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Arzignano C5 di Arzignano (Vicenza) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Boschetto Marco al 30.11.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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