• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it
6. RICORSO F.C. REAL STATTE AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. BLASI DANIELA; DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 90 AL SIG. AXO ANGELO; DI PUNTI 6 DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 6 N.O.I.F. E DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 5 N.O.I.F – NOTA N. 5364/678PF12-13/AA/AC DEL 5.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it
6. RICORSO F.C. REAL STATTE AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. BLASI DANIELA; DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 90 AL SIG. AXO ANGELO; DI PUNTI 6 DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 6 N.O.I.F. E DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 5 N.O.I.F – NOTA N. 5364/678PF12-13/AA/AC DEL 5.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)
La Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento della Procura Federale, ha inflitto alla calciatrice Daniela Blasi la squalifica per 4 giornate di gara, al dirigente della società ASD FC Real Statte Angelo Axo la inibizione per giorni 90 e alla stessa società la penalizzazione di 6 punti in classifica (da scontarsi nella stagione in corso) per aver preso parte la Blasi a dieci gare del Campionato di Serie A Calcio a 5 Femminile, disputate nel periodo dal 14 ottobre 2012 al 3 febbraio 2013. Nella stessa decisione si afferma che “Non può essere considerata la richiesta di patteggiamento avanzata dalla parte deferita, in quanto irrituale, in considerazione della mancata comparizione della parte medesima”. Nel ricorso, tutti i ricorrenti sottolineano che il mancato tesseramento della calciatrice Daniela Blasi è dovuto ad un mero errore e che, comunque, la sua partecipazione alle dieci gare contestate non ha influito sul risultato delle stesse in quanto la stessa non è mai scesa in campo pur essendo inserita nella lista della squadra. In virtù della buona fede dei comportamenti di tutti i ricorrenti si chiede l’annullamento delle sanzioni comminate o la loro riduzione alla squalifica a 2 gare per la calciatrice Daniela Blasi, a 30 giorni di inibizione per il dirigente Angelo Axo e a 2 punti di penalizzazione per la società ASD FC Real Statte. Alla riunione odierna, presenti tutti i ricorrenti, l’Avv. Palombi ha confermato le deduzioni scritte insistendo per il riconoscimento della buona fede nei comportamenti dei soggetti sanzionati e, perlomeno, per una riduzione delle sanzioni comminate. Il rappresentante della Procura Federale ha dato atto della buona fede dimostrata dai ricorrenti ma ha confermato la richiesta del rigetto del ricorso. Ritiene questa Corte di Giustizia che il ricorso meriti parziale accoglimento. Ancorchè non costituisca esimente da comportamenti che obiettivamente violano norme regolamentari federali (nella specie, del C.G.S. e N.O.I.F.), la buona fede è certamente un profilo soggettivo che affievolisce la gravità della violazione commessa e che merita un’attenuazione delle sanzioni comminabili. Nella specie, poi, la buona fede è stata accertata dalla stessa Procura Federale che ne ha dato atto nella odierna discussione. Sussistono, pertanto, i presupposti per poter ridurre le sanzioni inflitte dalla C.D.N. nei riguardi del dirigente Angelo Axo e della società Real Statte nella seguente misura: a – Angelo Axo l’inibizione viene ridotta da 90 a 60 giorni; b – I punti di penalizzazione in classifica della Soc. Real Statte, da scontarsi nella stagione in corso, vengono ridotti da 6 a 4. Rimane immutata la squalifica per 4 giornate di gara a carico della giocatrice Daniela Blasi. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Real Statte di Statte (Taranto), riduce la sanzione dell’inibizione al Sig. Axo Angelo a 60 giorni e la sanzione della penalizzazione alla reclamante a 4 punti. Conferma per il resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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6. RICORSO F.C. REAL STATTE AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. BLASI DANIELA; DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 90 AL SIG. AXO ANGELO; DI PUNTI 6 DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 6 N.O.I.F. E DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 5 N.O.I.F – NOTA N. 5364/678PF12-13/AA/AC DEL 5.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)"