F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. DONI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 2571/856 PF10-11/SP/BLP DEL 5.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. DONI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 2571/856 PF10-11/SP/BLP DEL 5.11.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2013) Con decisione del 4 marzo 2013, Com. Uff. n. 70, la Commissione Disciplinare Nazionale, infliggeva al calciatore dell’Atalanta Cristiano Doni la squalifica per mesi 5“ per avere violato i doveri di correttezza, lealtà e probità da osservare in ogni rapporto riferibile all’attività agonistica, intrattenendo relazioni personali con alcuni esponenti della tifoseria ultrà locale, fra i quali alcuni sottoposti a provvedimenti giudiziari o amministrativi, così dimostrando di essere il punto di riferimento dei tifosi più violenti e di quelli che volevano alterare i legittimi e regolari rapporti di sostegno nei confronti della squadra, legittimando il loro ruolo di fronte ai compagni di squadra e alla società”. La vicenda traeva origine da indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Bergamo circa episodi riguardanti frange di tifoseria violenta, nel corso delle quali erano emersi contatti tra esponenti di tali frange ed il Doni. In particolare l’autorità giudiziaria procedente trasmetteva alla Procura Federale le dichiarazioni rese dal calciatore il 16 febbraio 2011 ed i verbali riassuntivi delle intercettazioni telefoniche intercorse tra lo stesso Doni ed un tifoso. Da tali intercettazioni emergeva, secondo la interpretazione della Procura Federale condivisa dal giudice di prime cure, un comportamento del giocatore adesivo rispetto a quello del suo interlocutore, in particolare in relazione alle pesanti censure rivolte dai tifosi al suo compagno di squadra Guarente, tanto da integrare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono sempre ispirare la condotta dei tesserati. Avverso tale decisione presentava reclamo il calciatore, che sostanzialmente si doleva della interpretazione errata del suo colloquio telefonico nel corso del quale, a suo dire, egli aveva anzi cercato di tutelare i suoi colleghi, ed in particolare il Guarente, le cui prestazioni professionali erano contestate dai tifosi ultrà. Aggiungeva anche di aver avuto un solo contatto telefonico con la persona intercettata, della quale peraltro sapeva che era stato oggetto di Daspo, e concludeva, ritenendo eccessiva la sanzione inflitta, chiedendo la sua riduzione ai minimi edittale. Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento almeno nella parte relativa alla rideterminazione della pena inflitta. Pur non potendo, infatti pervenire alla irrogazione del minimo assoluto, secondo l’unica richiesta defensionale, poiché in realtà tra il Doni e l’esponente del tifo in questione vi furono non una sola ma più telefonate, dimostrazione questa di un rapporto consuetudinario e non assolutamente occasionale, ed anche perché si incontrerebbe una grande difficoltà a considerare il loro contenuto quale sostegno ai colleghi di lavoro, vi è spazio, anche sulla scorta della stessa giurisprudenza di questa Corte, per una rimodulazione della sanzione. Considerando, allora, i provvedimenti disciplinari adottati in casi analoghi, ma non, come sostiene il Doni, identici, in quanto caratterizzati dall’essere avvenuti sul campo di giuoco e quindi in condizioni assolutamente particolari e fuori della possibilità di controllo dei calciatori, appare più equa e, sul piano della dosimetria della pena, più adeguata alla entità dell’infrazione, la squalifica per mesi 3. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Doni Cristiano riduce la sanzione della squalifica per mesi 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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