F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAIMONDI CRISTIAN SEGUITO GARA INTER/ATALANTA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAIMONDI CRISTIAN SEGUITO GARA INTER/ATALANTA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013)
Con reclamo ritualmente proposto l'Atalanta Bergamasca S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato al calciatore Raimondi Cristian, seguito gara Inter/Atalanta del 7.4.2013, la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 46° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario senza conseguenze lesive”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che la decisione impugnata deve essere riformata in quanto insussistente il requisito di condotta violenta bensì quello di condotta gravemente antisportiva sanzionabile, ex art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., con la squalifica per 2 giornate. Ha, all'uopo, rilevato che nelle fasi che precedevano un “calcio d'angolo” il Raimondi, che marcava il calciatore avversario Schelotto, era stato, nei tentativi di smarcamento, colpito con una violenta “smanacciata”, di talché, vistosi sbilanciato e tenuto a distanza, aveva, a sua volta, replicato cercando di contrastare l'avversario con un “pugno”. Ha, pertanto, escluso che nel gesto possano essere riscontrati i caratteri della potenziale violenza così come attribuita dal Giudice Sportivo che lo aveva sanzionato. Ha, infine, eccepito l'evidente sproporzione della sanzione irrogata ed al fine che venisse chiarita la dinamica dei fatti ha chiesto l'acquisizione e visione del filmato della gara con richiesta di audizione dell'arbitro. Ha concluso, pertanto, chiedendo, in via principale ed in parziale riforma della decisione gravata, la riduzione della squalifica a 2 giornate di gara, ed in subordine, l'irrogazione di una sanzione di più lieve entità. Alla seduta del 19.4.2013, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte, disattendendo in toto le prospettazioni difensive, che la condotta refertata ha le connotazioni di atto violento anche se non qualificato come tale e ciò in conformità alla costante giurisprudenza disciplinare di questa Corte in “subiecta materia”. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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