F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BALOTELLI BARWUAH MARIO SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BALOTELLI BARWUAH MARIO SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 9.4.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Fiorentina/Milan, disputato in data 7 aprile 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Mario Barwuah Balotelli la squalifica per 3 giornate effettive di gara per “comportamento non regolamentare in campo”, già diffidato (quarta sanzione), nonché “per aver, inoltre, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolto ad un Arbitro addizionale un’espressione ingiuriosa”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Milan S.p.A., la quale sostiene (i) che il clima particolarmente teso, soprattutto a causa dei cori razzisti rivolti al calciatore Balotelli dalla tifoseria avversaria, avrebbe dovuto essere valutato dal Giudice Sportivo quale attenuante nell’emanazione della sanzione irrogata al giocatore medesimo, (ii) che il calciatore in questione non avrebbe pronunciato la parola “cretino”, la quale, tra l’altro, secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17672/2010, non costituirebbe ingiuria e (iii) che le altre espressioni rivolte dal predetto giocatore all’arbitro addizionale, pur essendo volgari, sarebbero di uso comune e risulterebbero legittime anche in considerazione dell’applicazione del diritto di critica, nel cui ambito “la continenza formale va valutata con manica larga”. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 19 aprile 2013, sono presenti il Sig. Balotelli e l’Avv. Cantamessa, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, risultato indisponibile l’arbitro addizionale interpellato durante la riunione per ulteriori chiarimenti, ritiene che l’affare possa comunque passare in decisione e precisa come, nel valutare la condotta del Sig. Balotelli, debba tenersi conto anche del clima che ha caratterizzato la partita in questione: il predetto calciatore è stato, infatti, fatto oggetto pesantemente di cori razzisti da parte della tifoseria avversaria, e ciò ha evidentemente determinato, nel giocatore medesimo, di nazionalità italiana, uno stato d’animo particolarmente teso e nervoso. A tal proposito, è appena il caso di evidenziare che la gravità dei cori di cui è stato vittima il Sig. Balotelli è provata dalla pesante sanzione, pari ad € 20.000,00, irrogata dal Giudice Sportivo alla Fiorentina per grida e cori costituenti “espressione di discriminazione razziale”. In tale contesto deve essere valutata la parola (“cretino”) – che, secondo quanto riportato nel referto dall’arbitro addizionale, è stata pronunciata dal Sig. Balotelli. Al riguardo, è il caso di precisare che, nonostante quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione, richiamata dalla A.C. Milan S.p.A. nel proprio ricorso, la parola “cretino” non possa essere tout court esclusa, nell’ambito del sistema della giustizia sportiva, dal novero delle ingiurie, pur essendo necessario valutare caso per caso, al fine di poter stabilire la portata offensiva dell’ espressione. Orbene, nel caso di specie, il contesto particolarmente gravoso rende il termine in questione privo di quella portata aggressiva e gravemente offensiva tipica dell’ingiuria, tanto che, non a caso, il suddetto arbitro addizionale non ha ritenuto di riferire immediatamente all’Arbitro l’accaduto, al fine di sanzionare il calciatore in questione all’uscita dal campo. In definitiva, tenuto conto di quanto sopra rilevato, la Corte ritiene di dover considerare le parole pronunciate dal calciatore alla stregua di una vibrante e veemente richiesta di spiegazioni all’arbitro addizionale, seppur di portata offensiva e di natura non certo urbana e garbata. In virtù di quanto sopra, la Corte, quindi, alla stregua della valutazione del fatto in concreto, ritiene che sia più congruo commutare la sanzione della squalifica della terza giornata effettiva di gara nell’ammenda pari ad € 20.000,00, mantenendo inalterato il resto della sanzione. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta al calciatore Balotelli Barwauh Mario a 2 giornate effettive di gara unitamente all’ammenda di € 20.000,00, in commutazione della terza giornata di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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