F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI/ ROMA DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012) – (Decisione della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 94/CGF del 20.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI/ ROMA DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012) - (Decisione della Corte di Giustizia Federale - Com. Uff. n. 94/CGF del 20.11.2012) La Corte di Giustizia Federale – I sezione - con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94/CGF del 20.11.2012, con motivazioni rese note con successivo Com. Uff. n. 121/CGF del 28.12.2012, ha confermato la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012) con la quale veniva inflitta alla società Cagliari Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore del’avversaria per fatti verificatisi in prossimità della gara Cagliari/Roma del 23.9.12 poi non disputata. La decisione veniva assunta in quanto “ Il Giudice Sportivo, letto il provvedimento datato 22.9.2012 del Prefetto di Cagliari….rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato , con provvedimento datato 15.9.2012, che tale gara dovesse essere disputata “ in assenza di pubblico” a causa dell’accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguente divieto della soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l’obbligo di annullare quelli venduti…delibera di sanzionare la soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della società stessa” La Corte di Giustizia, successivamente adita, come sopra anticipato, confermava il deliberato del primo Giudice. Avverso tali provvedimenti la società Cagliari Calcio S.p.A. ha interposto ricorso per revocazione ai seni dell’art. 39 CGS sostenendo che, fatti sopravvenuti, nella specie concretatisi nel pronunciamento del TAR Cagliari che annullava il provvedimento del Prefetto di Cagliari posto alla base della decisione del Giudice Sportivo, avrebbe consentito la riapertura della vicenda sportiva e concludeva, nel merito, per l’effettuazione della gara mai disputata. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.5.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari, dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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