F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA CITTADELLA/JUVE STABIA DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA CITTADELLA/JUVE STABIA DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Cittadella/Juve Stabia, disputato in data 20 aprile 2013 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Piero Braglia la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver, “al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro espressioni insultanti” (sanzione rilevata dal Quarto Ufficiale). Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Juve Stabia S.p.A., la quale sostiene che il Sig. Braglia non avrebbe rivolto all’Arbitro le espressioni ingiuriose refertate dal Quarto Ufficiale e che, ad ogni modo, non vi sarebbe prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio di quanto accaduto. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 3 maggio 2013, è presente, per la Società, l’Avv. Chiacchio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, C.G.S., i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, con la conseguenza che, nel caso di specie, quanto refertato nel verbale del Quarto Ufficiale ha certa efficacia probatoria circa il comportamento del Sig. Braglia. A ciò si aggiunga che il Quarto Ufficiale, nel predetto rapporto, si è premurato di specificare che “le parole erano indirizzate all’arbitro in maniera inequivocabile perché Braglia andava verso il centrocampo dov’era posizionato l’arbitro e lo guardava”, dirimendo, in tal modo, qualsiasi dubbio in merito alla circostanza che le espressioni sanzionate fossero o meno indirizzate all’arbitro. Per questi motivi la C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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