F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL U.S.D. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/VITERBESE CALCIO DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL U.S.D. AREZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/VITERBESE CALCIO DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012) Con atto, spedito in data 26.10.2012, la società U.S.D. Arezzo S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012) con la quale, in relazione alla gara Arezzo/Viterbese del 21.10.2012, era stata irrogata la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva da disputarsi a porte chiuse e l’ammenda di € 2.000,00 alla predetta società. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 26.10.2012, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale erano state adottate le predette sanzioni, la società U.S.D. Arezzo S.r.l. faceva pervenire tempestivo atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe risulta parzialmente fondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel supplemento di referto dell'arbitro (peraltro, assai circostanziato) e nel rapporto dell’Assistente Arbitrale circa il comportamento tenuto dai sostenitori e da un dirigente della stessa, in occasione della gara Arezzo/Viterbese del 21.10.2012. In ordine, invece, all’entità della sanzione, irrogata alla società ricorrente, questa Corte evidenzia come la sanzione della squalifica per una gara effettiva da disputarsi a porte chiuse sia palesemente sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della ricorrente (condotta di tenue entità) mentre la sanzione pecuniaria merita di essere aggravata in considerazione della gravità della condotta, posta in essere dal dirigente della ricorrente nonché da altri soggetti (non identificati) che non erano legittimati ad entrare nel locale spogliatoio nel quale si sono verificati i fatti decritti nei referti degli Ufficiali di gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Arezzo di Arezzo, annulla la sanzione della disputa della gara a porte chiuse, ridetermina l’ammenda ad € 4.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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