• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO DIRIGENTE, PIER PAOLO MARINO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 12 PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 15, COMMA 1, E 16 REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 – (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
2) RICORSO SIG. BENEDETTINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, E ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI, VIGENTE SINO AL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
3) RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAFARO LUIGI; – DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, E ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)2
4) RICORSO SIG. FRANCESCO ROMANO (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1, 2, 3, 4, E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
5) RICORSO SIG. ALESSIO FERRONI (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
6) RICORSO U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. FOSCHI RINO; – DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON GLI ARTT. 12, 15 COMMA 1, E 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
7) RICORSO SIG. SCAPINI DAVIDE (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
8) RICORSO SIG.RA CANTINI NADIA (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
9) RICORSO SIG. REBUFFI ADRIANO (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)3
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 037/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO DIRIGENTE, PIER PAOLO MARINO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 12 PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 15, COMMA 1, E 16 REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 - (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
2) RICORSO SIG. BENEDETTINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, E ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI, VIGENTE SINO AL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
3) RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAFARO LUIGI; - DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, E ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)2
4) RICORSO SIG. FRANCESCO ROMANO (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1, 2, 3, 4, E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
5) RICORSO SIG. ALESSIO FERRONI (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
6) RICORSO U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. FOSCHI RINO; - DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON GLI ARTT. 12, 15 COMMA 1, E 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
7) RICORSO SIG. SCAPINI DAVIDE (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
8) RICORSO SIG.RA CANTINI NADIA (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
9) RICORSO SIG. REBUFFI ADRIANO (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)3
Con separati ricorsi proponevano reclamo innanzi a codesta Corte, avvero il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata in Roma il 30.11.2012, Com. Uff. n. 45/CDN:
1. S.S. NAPOLI S.p.A.
2. U.S. GROSSETO F.C. S.r.l.
3. Lucia BENEDETTINI
4. Francesco ROMANO, agente calciatori
5. Alessio FERRONI, agente calciatori
6. U.S. PALERMO S.p.A.
7. Davide SCAPINI agente calciatori
8. Nadia CANTINI, agente calciatori
9. Adriano REBUFFI
Atteso che i detti reclami , ancorché attinenti a posizioni soggettive diverse, erano tutti diretti avverso il medesimo provvedimento del primo Giudice e la maggior parte dei reclamanti sollevava le medesime eccezioni, la Corte ne disponeva la riunione ed invitava le parti ad illustrare le eccezioni preliminari, ritirandosi, quindi, all’esito della discussione, in camera di consiglio per decidere sulle stesse. Ritenuto, quindi, di non definire il giudizio con le dette eccezioni, la Corte convocava le parti ed invitava le stesse a discutere anche il merito. All’esito delle dette discussioni, provvedeva, quindi, come da dispositivo, per i seguenti motivi.
ECCEZIONI PRELIMINARI
La Corte non ritiene fondate le eccezioni di perenzioni dell’azione disciplinare ed improcedibilità del deferimento, per le stesse argomentazioni già espresse dal primo Giudice, dalle quali non ritiene di discostarsi. Ancorché la maggior parte di fatti oggetto di causa siano risalenti nel tempo, devesi infatti ritenere che solo alla fine della stagione 2008/2009, la Procura ha avuto modo di vagliarli compiutamente, in particolar modo, alla luce di quanto emerso con gli specifici elementi di cui all’esposto del Moggi. Parimenti, non ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità del deferimento anteriore alla novella del maggio 2009, relativa all’art. 32 C.G.S., per non essersi le indagini concluse entro la stagione in corso , quindi, entro il 30.6.2009. La detta novella non comporta una immutazione di alcun diritto sostanziale, non essendo diretta a modificare la pena o ad introdurre nuove fattispecie di illeciti o ancora, a modificare i termini della prescrizione, ma introduce una nuova norma di natura meramente processuale e deve essere valutata semplicemente alla luce del diritto intertemporale. Il nostro Ordinamento conosce 4 diverse tipologie di norme che regolano il diritto intertemporale:
a) le norme interpretative, che sono applicabili, retroagendo nel tempo, alla norma che si intende interpretare ed a far data dalla sua introduzione, come se detta norma avesse avuto ab origine il senso e la ratio che la norma interpretativa le attribuisce;
b) le norme ad efficacia retroattiva, che tali sono perché l’Ordinamento, affermandolo in maniera esplicita, ha inteso con le stesse regolare fattispecie che riguardano il passato;
c) le norme ad efficacia immediata, dirette a regolare il presente e quindi, le fattispecie produttive di effetti giuridici non ancora esauritesi;
d) le norme ad effetto differito, dirette a regolamentare le fattispecie che verranno ad esistenza da una determinata data in poi, laddove detta data è espressamente resa esplicita nella norma medesima.
In siffatto quadro normativo, ritiene la Corte che la norma in esame sia ascrivibile alla categoria di quelle ad effetto immediato, non potendosi ipotizzare la natura interpretativa, retroattiva o ad effetto differito. Peraltro, nel detto contesto, questa Corte ha già valutato la portata e gli effetti della novella di cui all’art. 32 comma 11 C.G.S., affermando che la stessa è applicabile anche ai fatti anteriori, purché il termine precedentemente assegnato per le indagini non sia ancora scaduto (Com. Uff. n. 049/C.G.F., riunione 31.8.2010). Consegue che per fatti le cui indagini avrebbero dovuto concludersi entro il 30.6.2009, in virtù del novellato disposto dell’art. 32 comma 11, il termine devesi ritenere prorogato di diritto al 31.12.2009. Entro il detto termine (22.12.2009), è stata, peraltro, richiesta la proroga e la sezione consultiva lo ha concesso in data 7.4.2010, per cui, il termine devesi ritenere ulteriormente prorogato fino al 30.6.2010. Sta di fatto che entro il detto ultimo termine (più precisamente, nel periodo magio/giugno 2010) sono state effettuate tutte le audizioni (da ritenersi i veri atti di indagine) per cui, non rileva che la relazione ed il deferimento siano intervenuti in epoca successiva. La norma impone infatti l’esaurimento delle indagini entro un determinato termine, ma non vieta in pari tempo che il risultato delle dette indagini ed il conseguente deferimento, possono essere esplicitati in epoca successiva, non potendosi confondere l’atto d’indagine con il relativo risultato dell’indagine medesima. A nulla rileva, altresì, che gli atti contenenti le indagini, in seguito al loro smarrimento, possano essere stati riprodotti, desumendoli da una banca dati. La semplice riproduzione, non costituisce nuovo atto d’indagine, mentre è appena il caso di osservare che nessuno ha contestato la conformità della detta riproduzione con gli atti originali. Resta quindi il fatto che nel caso dedotto in giudizio, dovendosi le indagini concludere entro il termine del 30.6.2009, la novella dell’art. 32 comma 11 C.G.S. è intervenuta trovando i termini non ancora scaduti e li ha prorogati per legge fino al 31.12.2009. La tempestiva richiesta di proroga, avanzata il 22.12.2009 e concessa dalla Sezione consultiva della C.G.F. il 7.4.2010, li ha prorogati fino al 30.6.2010 ed entro il detto termine sono state concluse tutte le indagini, per cui, non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità del deferimento, che è intervenuto all’esito di indagini da ritenersi tutte effettuate tempestivamente. Chiariti come innanzi gli aspetti pregiudiziali, ritiene la Corte di dover esaminare il merito valutando analiticamente le varie posizioni dei ricorrenti nei termini che seguono.
1) RECLAMO DELLA S.S. NAPOLI S.p.A.
In fatto, è esistito rapporto di mandato che il calciatore Campagnaro ha conferito all’Agente Camarlinghi fino al giorno 1.6.2009, data in cui il rapporto si è estinto per mutuo consenso, con conseguente deposito del relativo atto il giorno 12.6.2009. In data 25.6.2009 il sig. Marino, per conto della S.S.C. Napoli ha conferito mandato all’Agente Camarlinghi, finalizzato a conseguire il tesseramento del calciatore Campagnaro. La Procura ha interpretato la risoluzione del rapporto Agente/Calciatore come un atto elusivo per poter il primo continuare a trattare gli interessi del calciatore ricevendo mandato della S.S.C. Napoli S.p.A., con il quale lo stesso sarebbe poi stato tesserato. Il sig. Marino, che all’epoca dei fatti ebbe a conferire mandato all’Agente Camarlinghi, ha definito la sua posizione con il patteggiamento ex art. 23 C.G.S. e la responsabilità della S.S.C. Napoli S.p.A. è stata ritenuta una conseguenza diretta del detto patteggiamento. Non si possono trarre elementi di colpevolezza della S.S.C. Napoli, unicamente della circostanza che il sig. Marino abbia posto in essere un patteggiamento, non costituendo ciò un riconoscimento di colpevolezza. La pronuncia impugnata appare al riguardo totalmente priva di motivazione e comunque, inidonea a giustificare una pronuncia di condanna, ove non si dia conto di colpa o dolo, non potendosi la stessa necessariamente ricondurre al teorema "non poteva non ignorare". Nel momento in cui è stato conferito il mandato all’Agente Camarlinghi, lo stesso aveva da tempo dismesso il mandato di rappresentanza nei confronti del calciatore Campagnaro, per cui, si ritiene l’insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi.
2) RECLAMO DEL SIG. LUCA BENEDETTINI
Il sig. Luca Benedettini ha proposto reclamo avverso la sanzione della inibizione per mesi 1 inflitta in seguito al deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 12 del previgente regolamento Agenti, anche con riferimento alle norme di cui all’art. 15 comma 1 dell’art. 16 del regolamento Agenti vigente sino al 1.2.2007. Il Benedettini, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della Rimini Calcio conferì l’incarico
il 4.6.2008 all’agente Luca Dell’Amico, finalizzato all’assistenza diretta a conseguire il tesseramento del calciatore Athos Feretti, vincolato come non professionista. In data 1.1.2008, successivamente depositato il 29.8.2008, venne sottoscritto rapporto di mandato tra il calciatore Athos Ferretti e l’Agente Luca Dell’Amico. Ritiene la Corte che con valutazione ex post, avendo l’agente Luca Dell’Amico ricevuto mandato sia dal Rimini Calcio F.C. S.r.l. che dal calciatore Athos Ferretti, si sia venuta a creare una situazione di conflitto di interessi, ma detta situazione di conflitto è venuta ad esistenza con l’instaurazione del rapporto agente/calciatore, quando già era in essere un rapporto società/agente. Non può però dubitarsi che il rapporto agente/calciatore sia postumo al rapporto società/agente, mentre, quando quest’ultimo è stato posto in essere, non sussisteva alcun rapporto di conflitto d’interessi. Ove mai detto conflitto dovesse avere rilevanza, lo stesso sussisterebbe in capo ai soggetti del secondo rapporto (agente/calciatore) proprio per la preesistenza del primo (società/agente), non potendo, in difetto di prova del dolo o della colpa, essere il Benedettini deferito per non aver previsto che in seguito, sarebbe stato posto in essere dallo stesso agente e dal calciatore un secondo rapporto confliggente con il primo. L’affermazione “non può essere ritenuta meramente casuale la circostanza ricorrente, “dell’insorgenza dei rapporti con un unico agente, che portano infine le parti alla conclusione di un “contratto, al momento del quale, non sono presenti altri se non la società il calciatore e l’agente per “entrambi” costituisce una mera supposizione che non può assurgere al grado di presunzione grave, precisa e concordante, idonea a dare fondamento ad una pronuncia di condanna.
3) RECLAMO DEL GROSSETO F.C. S.r.l.
Il reclamo si ritiene infondato. Contrariamente al caso che precede, nella fattispecie si ravvisa il conflitto di interessi in un contesto in cui appare evidente il tentativo di dissimularlo. Ed invero, la risoluzione del rapporto consensuale fra l’agente Rispoli ed il Calciatore Carparelli era intervenuta il giorno precedente a quello in cui il Grosseto F.C. S.r.l. ha conferito mandato allo stesso agente, finalizzato al trasferimento del calciatore medesimo. Non appare assolutamente credibile che le tre circostanze, risoluzione del rapporto calciatore/agente, conferimento dell’incarico società/agente e l’acquisizione della prestazione sportiva del calciatore Carparelli in favore del Grosseto tramite l’attività dell’agente, possano essere scollegate tra loro e ciò nonostante, il tutto si sia realizzato nello spazio temporale di un giorno in virtù di una mera casualità. Le trattative, anche le più serrate, hanno tempi tecnici di maturazione ed appare veramente irreale che in siffatto modestissimo lasso temporale, un rapporto sia stato estinto, uno diverso ne è stato creato ed il tutto ha trovato una sintesi nell’attività dell’agente che, operando non più per il calciatore ma per una società calcistica, abbia poi prestato la propria attività proprio per creare un vincolo tra calciatore e società. A tutto concedere, osterebbe alla credibilità della tesi, proprio quella circostanza, valorizzata dal primo Giudice nella motivazione: “quando è sorto il rapporto tra la società ed il calciatore con “l’intervento operativo dell’agente, costui non poteva essere già in possesso delle cartoline di ritorno “della comunicazione inerente all’interruzione del rapporto agente/calciatore, per cui, la Commissione “Agenti non avrebbe potuto certificare che l’Agente fosse libero da rapporti con il calciatore”.
4) RECLAMO DEL SIG. FRANCESCO ROMANO
Il reclamo è infondato e come tale va rigettato. Il Primo Giudice ha spiegato, con motivazione logica , immune da vizi ed adeguatamente corroborata da adeguati riscontri probatori che il reclamante unitamente ad altri soci, aveva costituito un sistema, con la creazione di svariate società in cui gli stessi erano in taluna accomandanti ed in tal’altra accomandatari, per poter rappresentare contemporaneamente società e calciatori, avvicendando le varie società nell’assistenza, talvolta della società calcistica e tal’altra del calciatore, onde assicurarsi i proventi di entrambi. Correttamente è stato osservato che in siffatta situazione, non assume alcun rilievo la qualifica, meramente formale, di socio accomandante o accomandatario, perché il ruolo era determinato solo in funzione delle rispettive esigenze, ma era in ogni caso finalizzato al raggiungimento dell’univoco scopo della contemporanea assistenza di calciatore e società, in un contesto in cui il conflitto di interessi non riguardava il singolo caso ma era elevato a sistema e modo generalizzato di operare.
5) RECLAMO DEL SIG. ALESSIO FERRONI
Si contesta al reclamante il conflitto di interessi consistente nell’aver assunto il mandato dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. per l’assistenza contrattuale finalizzata al tesseramento del calciatore Stefano del Sante ed il mandato per rappresentare gli interessi del calciatore Stefano del Sante. Il primo mandato è stato conferito il 7.10.05 con durata biennale ed il secondo mandato è stato conferito il 26.12.05, anch’esso con durata biennale. Soffermandosi sul primo mandato e pur ritenendo per pacifico che lo stesso per la finalità del conferimento aveva durata biennale, non può negarsi che abbia esaurito i suoi effetti quando il calciatore è stato tesserato, non potendo il contratto di mandato, avere ultrattività rispetto al fine già raggiunto. Consegue da ciò che quando è stato il calciatore a conferire mandato all’agente, quest’ultimo non poteva trovarsi in conflitto di interessi, perché il rapporto società/agente sussisteva solo formalmente ma non poteva più produrre ulteriori effetti, atteso che li aveva già tutti esauriti con il conseguimento del tesseramento del calciatore per la Fiorentina, avvenuto all’inizio della stagione 2005/2006.
6) RECLAMO DEL SIG. RINO FOSCHI E DI U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A.
Il sig. Rino Foschi, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della U.S. Città di Palermo S.p.A., conferiva il 15.720.07 mandato in via esclusiva all’agente Giorgio Parretti per l’assistenza finalizzata al tesseramento del calciatore Giuseppe Biava. In data 19.7.2007, il calciatore Giuseppe Biava conferiva mandato all’agente Giorgio Parretti, per la cura dei propri interessi. Nel deferimento si sostiene erroneamente che l’agente Parretti fosse già agente del calciatore Biava, nel momento in cui gli fu conferito il mandato dal Palermo, ma la circostanza è erronea se solo si rifletta sulle date innanzi riportate ed in ogni caso, detto errore risulta acclarato anche dalla C.D.N., che ne da espresso atto nella pronuncia oggi reclamata, anche se poi ha ritenuto in ogni caso la sussistenza delle incolpazioni contestate. Reputa la Corte che nel momento in cui è stato conferito il mandato all’agente Parretti (15.7.2007), non sussisteva alcun conflitto di interessi. Il conflitto casomai è sorto il 19.7.2007, quando il calciatore ha conferito mandato allo stesso agente, ma di detto conflitto generato da un comportamento successivo, non possono ritenersi responsabili il sig. Foschi e la U.S. Città di Palermo S.p.A., non potendosi imputare loro colpe generate da comportamenti altrui.
7) RECLAMO DEL SIG. DAVIDE SCAPINI E DELLA SIG.RA NADIA CANTINI
Entrambi gli agenti sono soci della I.S.S.S. S.r.l. a cui hanno attribuito i relativi diritti economici revenienti dalla loro attività di agenti, ma detta società non ha, come oggetto sociale esclusivo, l’attività regolata dal regolamento agenti, risultando lo stesso di contenuto e finalità ben più ampi. Davide Scapini ha assunto il mandato quale agente, per rappresentare il calciatore Eugenio La Manna nel periodo 24.6.2008/20.6.2010 mentre Nadia Cantini, in periodo pressoché coevo (5.8.2008/31.8.2008) ha assunto mandato dalla Calcio Como S.r.l. per conseguire il tesseramento del calciatore Eugenio La Manna. Ritenuto il loro status di soci della I.S.S.S. S.r.l., gli stessi hanno operato in conflitto di interessi atteso che entrambi hanno attribuito i diritti patrimoniali alla medesima società, sicché hanno in pari tempo goduto congiuntamente dei benefici economici derivanti dall’attività di agente, sia in relazione all’assistenza del calciatore, sia in relazione all’assistenza della società per la quale lo stesso è stato tesserato.
8) RECLAMO DEL SIG. ADRIANO REBUFFI
Il sig. Rebuffi riconosce la sussistenza delle imputazioni a lui ascritte e si duole solo della gravità delle sanzioni comminategli, ritenendo congrua la sospensione di due mesi, ma eccessivamente onerosa l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00). La Corte condivide l'eccessività dell'afflizione lamentata dall'Agente e ritiene pertanto di ridurla nei termini di cui in dispositivo, anche tenendo conto del corretto comportamento processuale dell'incolpato Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1,2,3,4,5,6,7,8, e 9:
- accoglie il ricorso proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie il ricorso proposto dal Sig. Benedettini Luca annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso proposto dall’U.S. Grosseto F.C. s.r.l.. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso proposto dal Sig. Romano Francesco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- Accoglie il ricorso proposto dal Sig. Ferroni Alessio annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie il ricorso proposto dall’U.S. Città di Palermo annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso proposto dal Sig. Scapini Davide. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso proposto dalla Sig.ra Cantini Nadia. Dispone addebitarsi la tassa
reclamo.
- Accoglie parzialmente il ricorso proposto dal Sig. Rebuffi Adriano riducendo l’ammenda
ad € 10.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1) RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO DIRIGENTE, PIER PAOLO MARINO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 12 PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 15, COMMA 1, E 16 REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 – (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
2) RICORSO SIG. BENEDETTINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, E ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI, VIGENTE SINO AL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
3) RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAFARO LUIGI; – DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, E ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)2
4) RICORSO SIG. FRANCESCO ROMANO (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1, 2, 3, 4, E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
5) RICORSO SIG. ALESSIO FERRONI (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
6) RICORSO U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. FOSCHI RINO; – DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON GLI ARTT. 12, 15 COMMA 1, E 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
7) RICORSO SIG. SCAPINI DAVIDE (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
8) RICORSO SIG.RA CANTINI NADIA (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)
9) RICORSO SIG. REBUFFI ADRIANO (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)3"