F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 13 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 2 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI FRANCO LUCA SEGUITO GARA CORREGGESE/TERRACINA DEL 9.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 13 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it
2 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI FRANCO LUCA SEGUITO GARA CORREGGESE/TERRACINA DEL 9.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013)
Con atto, spedito in data 11.6.2013, la Società Terracina Calcio 1925 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37, comma 7, C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013) con la quale, a seguito della gara Correggese/Terracina, disputatasi in data 9.6.2013, era stata irrogata, a carico del calciatore Di Franco Luca della predetta Società, la sanzione della squalifica per 4 gare. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 11.6.2013, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società Terracina Calcio 1925 faceva pervenire, in data 13.6.2013, i motivi di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente contesta esclusivamente l’entità della sanzione, chiedendo una riduzione della stessa. In merito, questa Corte reputa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia del tutto congrua rispetto alla gravità della condotta, poste in essere dal calciatore Di Franco Luca nei confronti dell’avversario.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal S.S.D. Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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