F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 13 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA SEGUITO GARA CORREGGESE/TERRACINA DEL 9.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 13 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA
7, C.G.S. S.S.D. TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LA SANZIONE
DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA SEGUITO GARA CORREGGESE/TERRACINA DEL 9.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013)
Con ricorso del 12.6.2013, la societù Terracina Calcio 1925 ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 291 del 10.6.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ha inflitto alla società la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara da disputare a porte chiuse. Il provvedimento sanzionatorio si era reso necessario a causa di fatti antiregolamentari posti in essere dai sostenitori della reclamante che, in campo avverso, avevano fatto esplodere, nel proprio settore, tre petardi di notevole potenza e acceso vari fumogeni. Al termine della gara, peraltro, vari calciatori e dirigenti della sociertà Terracina, non identificati, dopo essersi posti dinnanzi allo spogliatoio della squadra ospitante, hanno rivolto ai componenti della stessa ripetute espressioni di carattere gravemente ed evidentemente intimidatorio e minaccioso. La società reclamante ha chiesto a questa Corte, attraverso i motivi di impugnazione, in via principale l’annullamento della sanzione di disputare una gara a porte chiuse e in via subordinata, di commutare la sanzione in ammenda, sostenendo di non poter essere ritenuta responsabile per fatti compiuti in campo avverso e, comunque, di aver posto in essere tutti quei comportamenti idonei a prevenirli. Precisa infine che la contestazione relativa all’utilizzo di materiale pirotecnico non trovi riscontro documentale attesa la presenza di correzioni nel referto del commissario di campo che non consentano di individuare fatti e responsabilità. Il reclamo non è meritevole di accoglimento in quanto le deduzioni difensive, integranti esclusivamente delle mere prospettazioni di parte, tendono a fornire un’interpretazione diversa dei fatti obiettivamente e chiaramente descritti nei documenti ufficiali di gara. Nel merito la decisione del Giudice Sportivo è da ritenersi congrua in ragione del fatto che gli addebiti contestati trovano ampia conferma nel referto del Commissario di campo, nel quale non si riscontrano le problematiche grafiche censurate dalla reclamante, atto a cui l’art. 35 C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata, che descrive in modo chiaro e lineare i gravi fatti posti in essere dai tifosi e tesserati della società Terracina. Ciò tanto quanto all’esplosione di petardi e quanto al contegno minatorio tenuto, in particolar modo, dai dirigenti – oltre che dai calciatori – la cui presenza, di certo, non può far sostenere alla Società né di aver tenuto un contegno collaborativo né di poter fruire delle invocate esimenti o attenuanti per la non meglio specificata e sicuramente non provata azione di prevenzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal S.S.D. Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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