COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 19.08.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ ASD PONZIANA in merito alle seguenti sanzioni inflitte dal GST all’esito della gara ASD PONZIANA – ASD ESPERIA disputata in data 14.06.2012 valida per il Torneo “SUPERCOPPA CITTA’ DI TRIESTE”: a) squalifica fino al 13.08.2013 al proprio calciatore Lorenzo SCABAR; b) squalifica fino al 13.09.2013 al proprio calciatore Matteo PEZZULLO; c) squalifica fino al 13.09.2013 al proprio dirigente Giovanni PEZZULLO (in C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n° 55 del 14.06.2013).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 19.08.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’ ASD PONZIANA in merito alle seguenti sanzioni inflitte dal GST all’esito della
gara ASD PONZIANA - ASD ESPERIA disputata in data 14.06.2012 valida per il Torneo
“SUPERCOPPA CITTA' DI TRIESTE”: a) squalifica fino al 13.08.2013 al proprio calciatore Lorenzo
SCABAR; b) squalifica fino al 13.09.2013 al proprio calciatore Matteo PEZZULLO; c) squalifica
fino al 13.09.2013 al proprio dirigente Giovanni PEZZULLO (in C.U. della Delegazione Provinciale
di Trieste n° 55 del 14.06.2013).
Sulla base del referto arbitrale relativo alla gara ASD PONZIANA - ASD ESPERIA, valida per il Torneo
“Supercoppa citta di Trieste”, il GST ha adottato, a carico dei calciatori/dirigenti della societa
reclamante, i seguenti provvedimenti, pubblicati in C.U. n. 55 dd. 14.06.2013: a) squalifica fino al
13.08.2013 al calciatore Lorenzo SCABAR “Perché, nel ruolo di portiere, a seguito del calcio di rigore
che decretava la vittoria per la squadra avversaria, raccoglieva il pallone da terra e lo scagliava con un
violento calcio in faccia al giocatore che aveva appena segnato; inoltre, anziché verso l’uscita, si
dirigeva verso il centro del campo in direzione degli altri giocatori avversari e doveva essere trattenuto
dai propri compagni. Notificatogli il provvedimento, veniva trascinato fuori dal terreno di gioco dai propri
compagni”; b) squalifica fino al 13.09.2013 al calciatore Matteo PEZZULLO “Perché, nel ruolo di
capitano, al termine della gara, rivolgeva frasi ingiuriose all’indirizzo di uno degli assistenti e veniva
trascinato con la forza dai compagni fuori dal terreno di gioco prima che il Direttore di Gara potesse
notificargli il provvedimento; successivamente, trattenendosi all’interno dello spogliatoio del Direttore di
Gara, il giocatore si rendeva autore di gravi minacce nei confronti del Direttore di Gara e dell’assistente
precedentemente ingiuriato. Uscito dallo spogliatoio, ne colpiva con violenza la porta”; c) squalifica fino
al 13.09.2013 al dirigente Giovanni PEZZULLO “Perché, a fine gara, si tratteneva all’interno dello
spogliatoio del Direttore di Gara, protestando reiteratamente all’indirizzo dello stesso, minacciando
gravemente sia il Direttore di Gara sia uno degli assistenti”.
Con raccomandata di data 17.06.2013 la ASD PONZANA preannunciava reclamo avverso i suddetti
provvedimenti disciplinari e domandava al Comitato Regionale FVG la trasmissione degli atti relativi alla
gara, in quanto ritenuti “necessari per effettuare il ricorso dei nostri tesserati”.
Ricevuto il preannuncio di reclamo in data 19.06.2013, il Comitato Regionale provvedeva
immediatamente a trasmettere via fax la documentazione richiesta. Posto che alcuni dei documenti
inviati, a causa problemi di trasmissione, risultavano non leggibili, a nuova richiesta della reclamante, in
data 21.06.2013 il Comitato Regionale provvedeva ad inoltrare copia della stessa documentazione
anche via e-mail.
La ASD PONZIANA presentava formale reclamo ad impugnare i provvedimenti del GST di cui in
epigrafe, spedendolo in data 25.06.2013.
Preliminarmente all'esame del merito, la CDT deve effettuare la valutazione di ammissibilita e
tempestivita della impugnazione, essendole preclusa, in caso negativo, ogni valutazione delle ragioni di
merito, a prescindere dalla loro fondatezza o meno.
Ai sensi dell' art. 36, punto 2.,CGS, i reclami avverso le decisioni del GST devono essere proposti “entro
i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione
del Giudice sportivo territoriale che si intende impugnare”.
Nel caso di specie le sanzioni impugnate sono pubblicate nel C.U. del 14.06.2013 mentre il reclamo e
stato proposto in data 25.06.2013, ben oltre il termine decadenziale previsto dal citato art. 36 CGS,
ragion per cui la CDT deve limitarsi a dichiarare inammissibile il reclamo per sua tardivita.
Ne vale a rimettere in termini la reclamante l’osservazione da questa fornita per cui il reclamo “è spedito
in data odierna in quanto alcuni documenti spediti via fax erano illegibili e sono arrivati via e-mail venerdì
21.06.2013.”
Come disciplinato dall'art. 36, punto 6, CGS “Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le
controparti hanno diritto (,) di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti
ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi della giustizia
sportiva ai fini istruttori”.
La citata disposizione onera esplicitamente i reclamanti, una volta esercitato il diritto di accesso agli atti,
ad attivarsi per prendere visione ed estrarre copia degli stessi, mentre non pone alcun obbligo agli
organi federali. In altri termini, era diritto della Societa prendere visione degli atti, ed era dovere del
Comitato metterli a disposizione prontamente, nei limiti della sua disponibilita operativa. Cosi il Comitato
si e attivato. Eventuali difetti della comunicazione tecnologica, siano essi ascrivibili alla Societa, allo
stesso Comitato o al caso fortuito, gravano solo ed esclusivamente sulla reclamante, che deve ben
sapere che il termine decadenziale decorre dalla pubblicazione del C.U., e non dalla ricezione degli atti
ufficiali di gara richiesti.
I problemi occorsi nella trasmissione dei documenti non sono quindi idonei, in assoluto, a consentire una
rimessione in termini della societa reclamante.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa reclamo.
La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente),
dall’avv. Luca De Pauli e dall’avv. Andrea Canzian (componenti effettivi), nonche dall’avv. Daniele
Pezzetta e dal dott. Alessandro Benzoni (componenti supplenti) e con la partecipazione, con funzioni
consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso
della riunione del 08.08.2013 ha assunto la seguente decisione:
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