COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 20/08/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE LASCONI MARIUS COSMIN, E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FONTANA LIRI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 20/08/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE
LASCONI MARIUS COSMIN, E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FONTANA LIRI
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto del 28 maggio 2013 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
Territoriale per il Lazio il tesserato e la società in epigrafe per rispondere: il calciatore Lasconi
Marius Cosmin della violazione degli articoli 1 comma 1 e 7 comma 1, 2 e 6 CGS, per aver posto
in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Fontana Liri –
Nuova Itri, rispettivamente del 13-5-2012 (gara di campionato) e 27-5-2012 (gara di play-off),
consentendo alla società Nuova Itri di vincere la gara del 13-5-2012, al fine di determinare la griglia
dei successivi play-off che sarebbero stati conseguentemente disputati tra le medesime Società il
giorno 27-5-2012, consentendo altresì alla società Fontana Liri, così come convenuto, di
assicurarsi la successiva vittoria nell’incontro di play – off, come ritualmente avvenuto, in danno
della denunziante ASD Città di Pignataro con l’aggravante dell’articolo 7 comma 6 del CGS 2) la
società Polisportiva Fontana Liri per responsabilità oggetti ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS
con riferimento ai fatti imputabili al proprio tesserato
A sostegno del deferimento l’Organo Requirente deduceva che con plurimi esposti il presidente
della ASD Città di Pignataro, Giuseppe Evangelista, aveva denunciato l’accordo intervenuto tra le
società Fontana Liri e Nuova Itri per indirizzare il risultato della gara di campionato del 13-5-2012
Fontana Liri – Nuova Itri, valevole per il campionato di Promozione Laziale girone D, volto a
favorire la società Nuova Itri impegnata direttamente proprio con il Città di Pignataro a conquistare
l’accesso ai Play Off, accesso già conquistato dalla società Fontana Liri. L’Evangelista, negli
esposti, denuncia che aveva contattato l’allenatore del Fontana Liri, Caldaroni, cercando di capire
se le voci che giravano intorno ad una combine messa in atto tra la sua squadra ed il Nuova Itri,
volte a far vincere la Nuova Itri, fossero vere. Il Caldaroni aveva risposto di aver ricevuto il giorno
prima una telefonata dal Sig. Rolando Conte, dirigente della società Città d iMinturnoMarina, che
gli aveva chiesto di giocarsi la partita a vincere, così come aveva ricevuto una telefonata dal
calciatore della Nuova Itri Alessandro Auricchio che gli aveva chiesto di ammorbidire l’impegno
dando spazio a loro. Alla esplicita domanda dell’Evangelista su come si sarebbero comportati, il
Caldaroni aveva dapprima risposto che nessuno voleva incontrare il Città di Pignataro ai play – off
ma alle rimostranze dell’Evangelista che lo accusava di scarsa sportività, aveva risposto che
avrebbero giocato regolarmente anche perché aveva diversi diffidati a cui voleva far prendere
l’ammonizione per evitare che incappassero nella squalifica nei play off. L’Evangelista la stessa
domenica della gara ebbe ad invitare due suoi calciatori (Giurini e Grillo) a contattare
telefonicamente nuovamente il Caldaroni per scoprire le reali intenzioni del Fontana Liri. Il Giurini
chiamò effettivamente il Caldaroni il quale rispose che era disposto a far impegnare la squadra per
vincere contro l’Itri a condizione che il Città di Pignataro si impegnasse poi a farli vincere nella gara
di Play Off. La stessa profferta sarebbe stata fatta al calciatore Grillo che aveva anche lui
telefonato. Il Grillo ebbe a chiamare un suo ex compagno di squadra il Carmassi, calciatore del
Fontana Liri, che ebbe a dire che a loro conveniva far vincere la squadra dell’Itri poiché questa in
seguito avrebbe fatto loro vincere lo scontro dei Play Off. La sera del 13 maggio 2012 l’Evangelista
aveva telefonato al calciatore del Nuova Itri Alessandro Auricchio a cui aveva esplicitamente
chiesto se avessero combinato la partita e questi avrebbe risposto seccamente “A Peppe non
conviene a nessuno giocare contro di voi” … finisce così Fontana seconda e Itri terza assime a noi
e passano loro per gli scontri diretti ai play off del 3 giugno. Con successivo esposto l’Evangelista
riferisce di aver appreso dal suo calciatore Reale Alberto che questi si era incontrato nella serata
dopo la gara del 13 maggio 2012 il quale gli aveva riferito che prima della gara davanti agli
spogliatoi circolava voce che la loro gara era legata a quella del Pignataro ed il calciatore Lasconi,
del Fontana Liri, gli aveva esplicitamente detto che loro si sarebbero giocati la partita ma se fosse
giunta la notizia che il Pignataro vinceva avrebbero dato un’altra svolta alla partita, cosa che era
avvenuta in effetti in quanto la gara era stata regolare sino al 25’ del secondo tempo quando, a
seguito del vantaggio del Fontana Liri, l’allenatore Caldaroni aveva chiamato presso la panchina i
calciatori più rappresentativi (Lasconi – Pesce- Carmassi e altri) invitandoli a mollare la partita
all’Itri in quanto erano appena giunte le notizie che il Pignataro vinceva sul Pontinia. Passati due
minuti il Lasconi commetteva in area un clamoroso fallo che comportava il rigore che permetteva
all’Itri di pareggiare. A seguito delle indagini esperite la Procura Federale accertava che vi era
stata nei giorni precedenti la gara del 13-5-2012 una frenetica attività dell’allenatore del Fontana
Liri, Caldaroni Massimo, volta ad assicurare alla propria squadra la scelta dell’avversario da
incontrare nella gara di Play Off che gli garantisse il passaggio al turno successivo, avendo, in
forza della posizione già conseguita in classifica, la possibilità di combinare il risultato finale del
suddetto incontro. In particolare l’11-5-2012 sia Rolando Conte che Alessandro Auricchio avevano
avuto un colloquio telefonico con il Caldaroni al fine di ricevere assicurazioni utili agli interessi delle
rispettive società (Nuova Itri e Minturnomarina) circa l’impegno del Fontana Liri nella gara de quo.
Sempre l’11-5-2012 telefonava per gli stessi motivi al Caldaroni, l’Evangelista. Lo stesso Caldaroni
conferma di aver sentito sia il presidente Evangelista, sia i calciatori Giurini e Grillo del Pignataro. Il
Giurini a conforto, riferì che nella telefonata il Caldaroni gli confermò di essere intenzionato a
schierare tutti i diffidati affinchè conseguissero l’ammonizione per scontare la squalifica nell’ultima
giornata di campionato ed averli disponibili per il Play Off. Tra il serio ed il faceto propose poi al
Giurini, il massimo impegno del Fontana Liri per battere la Nuova itri, a condizione che il Pignataro
facesse poi vincere la gara di Play Off al Fontana Liri. Il Giurini riferiva poi di avere inviato al
Caldaroni un SMS per congratularsi della vittoria e di aver ricevuto in risposta un messaggio del
seguente tenore: “Il problema è che batterti non era semplice e …. Grazie comunque e a presto
bomber. Per il resto mi spiace spero riuscirai a scusarmi”. Conferma arrivava anche da Grillo che
ammetteva di aver contattato il Caldaroni il 13-5-2012 prima della gara. Anche in questa
conversazione il Caldaroni, di rimando all’affermazione del Grillo che riteneva comunque
soddisfacente il terzo posto conseguito in campionato, affermava “ridacchiando” che “loro si
potevano anche impegnare a battere la Nuova Itri e che successivamente, poiché gli sembrava di
aver capito che a noi bastava il conseguimento del terzo posto in campionato, la nostra squadra
avrebbe passato la vittoria in sede di play off”. Determinanti per disvelare l’accordo intercorso tra il
Caldaroni e l’Auricchio per indirizzare la gara del 13-5-2012 verso la vittoria della Nuova Itri e
quella successiva di play off verso la vittoria del Fontana Liri, sono le dichiarazioni rese dal
calciatore della Nuova Itri, Mallardi Andrea, che ha confermato quanto affermato dal Reali. In
particolare il Mallardi riferisce che negli spogliatoi poco prima di scendere in campo aveva visto
nello spogliatoio della sua squadra un capannello di calciatori più anziani (Auricchio, Soscia,
Mallozzi e Lasino) che stavano parlando dell’offerta fatta dal Fontana Liri di fargli vincere la partita
purchè la Nuova Itri avesse poi restituito il favore facendogli vincere la gara di Play Off. Il Mallardi
riferisce di aver partecipato anche lui alla discussione che si era conclusa con la decisione di
respingere la profferta del Fontana Liri. Riferiva inoltre che, secondo la sua esperienza, la gara
aveva avuto un andamento strano in quanto il ritmo degli avversari si era repentinamente
abbassato non appena appresa la notizia che il Pignataro stava vincendo la sua gara. Dopo poco
aveva registrato la sostituzione dell’attaccante principale del Fontana Liri, il fallo di mano
clamoroso su di una punizione da lui stesso battuta malissimo, che aveva causato il calcio di rigore
che aveva consentito alla Nuova itri di pareggiare ed aveva comportato l’espulsione dell’autore del
fallo. Negli ultimi dieci minuti era stato evidente il cedimento degli avversari che davano la netta
sensazione di non giocare più. Il Lasconi, pur uniformandosi alla linea di generale negazione
tenuta dagli altri calciatori, ammetteva testualmente “in ordine a tale evento dichiaro che su un
calcio di punizione mi sono collocato in posizione di vertice dietro la barriera ed al momento della
battuta, avendo intenzione comunque di farmi ammonire al fine di riposare la partita successiva e
quindi tornare disponibile per i play-off, ho colpito il pallone ricevendo invece dell’ammonizione
l’espulsione”. Secondo l’Organo requirente l’accordo illecito tra il Fontana Liri e la Nuova Itri era
confermato anche dal risultato della gara di play off che si era conclusa con la predeterminata
vittoria del Fontana Liri.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi.
Facevano pervenire scritti difensivi i soggetti deferiti. Preliminarmente contestavano per quanto
attiene l’imputazione a carico della società il “ne bis in idem” in quanto la società, per gli stessi
fatti, era già stata deferita con nota della Procura Federale del 27-3-2013 e giudicata con delibera
della medesima Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 230 del 17 maggio 2013,
decisione impugnata e passata in giudicato con il proscioglimento da ogni addebito. In particolare
la Commissione aveva stralciato la posizione del Lasconi, originariamente deferito per difetto di
notifica dell’atto di deferimento, ed aveva però espressamente utilizzato in quel procedimento le
dichiarazioni dello stesso. Nel merito deduceva l’infondatezza dell’accusa di illecito sportivo in
quanto mancavano i necessari riscontri indiziari e probatori non potendosi annettere alcuna
credibilità alla tardiva ricostruzione dei fatti operata dal calciatore Mallardi solo dopo il terzo
interrogatorio da parte dell’inquirenti federali. In via estremamente subordinata si poteva al più
riscontrare nei confronti del calciatore una violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS per
l’inopportuna decisione di farsi volontariamente ammonire nel contesto della gara con una
conseguente lieve sanzione disciplinare ed una lieve ammenda a carico della società per
responsabilità oggettiva.
Nella riunione, presenti le parti deferite rappresentate dai difensori, il rappresentante della Procura
Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità a carico dei soggetti deferiti e richiedeva per
il Lasconi la squalifica di anni 3 e per la società la penalizzazione di sei punti in classifica da
scontarsi nel prossimo campionato, in via subordinata, nel caso di derubricazione dell’incolpazione
in violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS la squalifica per 1 anno e l’ammenda di € 10.000,00 a
carico della società.
Ritiene la Commissione che i fatti di cui all’atto di deferimento siano provati nei limiti di cui in
motivazione e con le conseguenze in termini disciplinari di cui al dispositivo. La Commissione non
può che uniformarsi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che ha riformato
totalmente la decisione assunta sul deferimento da cui l’attuale è stato stralciato, ritenendo
insussistente l’ipotesi di illecito sportivo a carico degli altri calciatori tesserati e dell’allenatore della
società Fontana Liri, che sono stati totalmente prosciolti. Deve però rilevare che il Lasconi ha
ampiamente ammesso, con dichiarazione inequivoca, di aver volontariamente commesso un fallo
di mano per conseguire un’ammonizione e far scattare quindi la squalifica per recidività “al fine di
riposare nella partita successiva e quindi tornare disponibile per i Play Off” (testuale dalla
deposizione resa alla Procura Federale). Per il vero il comportamento tenuto dal Lasconi fu, nella
circostanza, comune a quello di altri due compagni di squadra che nei minuti finali della gara si
fecero ammonire per falli di mano volontari e vennero quindi squalificati per recidività in quanto già
diffidati. Sul punto, quindi, la volontà del Lasconi di farsi ammonire volontariamente, per le
motivazioni anzidette, non può essere contestata e, sul punto, non appare convincente la delibera
dell’organo di appello che ha invece sostenuto come tale comportamento non fosse spiegabile alla
luce del regolamento vigente per i play off. Senza voler alimentare ricostruzioni dietrologiche non si
può che constatare come lo stesso Lasconi, con dichiarazione mai smentita od attenuata, abbia
confermato l’esistenza dell’intenzione di farsi ammonire da parte dei diffidati della sua squadra e
come ben tre calciatori, lo stesso Lasconi, Rocco e Quattrucci, abbiano commesso falli di mani
volontari e siano stati quindi sanzionati dal direttore di gara. La questione che si pone è quindi la
seguente: il gesto del Lasconi è stato volutamente finalizzato a far attribuire un rigore alla squadra
avversaria con il corollario dell’espulsione propria ovvero si è trattato di un errore di valutazione
sulla propria posizione sul terreno di gioco, considerata erroneamente al di fuori dell’area di rigore
e quindi le conseguenze sull’andamento della gara non sono state volute ? La Commissione sul
punto non può che aderire al giudicato dell’Organo di appello che non ha ritenuto sufficienti gli
elementi a sostegno della prima delle due opzioni e quindi non può che propendere per la
seconda, anche se permangono pesanti dubbi sulla credibilità della tesi dell’errore colposo. Non
pare infatti logicamente sostenibile che un calciatore di vasta esperienza come il Lasconi, su di un
calcio fermo possa non accorgersi di trovarsi nell’area di rigore e quindi commettere un fallo di
mano volontario al solo scopo di conseguire una ammonizione. Oltre che poco credibile la tesi
dell’errore sulla posizione in campo, appare ancor meno sostenibile quando si consideri che,
comunque, anche se la posizione fosse stata al di fuori dell’area di rigore, il Lasconi avrebbe
regalato agli avversari una pericolosa punizione dal limite mentre, in oltre quindici minuti di partita
residui avrebbe avuto mille occasioni per commettere il fallo volontario, in zone meno pericolose
ed in contesti meno confusi, come poi hanno fatto i suoi due compagni, Rocco e Quattrucci, che
non hanno avuto difficoltà a trovare l’ammonizione cercata nei minuti finali e senza rischi di sorta
sull’andamento della gara. La Commissione Disciplinare Nazionale ha voluto dar credito al
racconto del Lasconi, che appare quasi irridente quando afferma di non essersi reso conto di
trovarsi in area di rigore, tanto da dover chiedere lumi sulla decisione di concedere la massima
punizione al direttore di gara, e quindi ha escluso il dolo. Resta però un comportamento
gravemente colposo che ha decisamente influenzato l’andamento della gara attribuendo alla
squadra avversaria un calcio di rigore e consentendole di riequilibrare l’inferiorità numerica in cui si
trovava, animato da spirito antisportivo che, per mero calcolo, arriva a voler commettere un fallo
volontario, senza minimamente apprezzare le conseguenze che da quel gesto potevano derivare
sull’andamento della gara, e merita interamente la punizione invocata come subordinata dalla
Procura Federale di un anno di squalifica. La responsabilità oggettiva della società Fontana Liri è
sorretta dalla disposizione dell’articolo 4 comma 2 del CGS e non vale l’eccezione di “ne bis in
idem” articolata dalla difesa in quanto, nel caso di contestazione di addebito a più tesserati, la
società risponde oggettivamente e singolarmente dei comportamenti di ciascuno e quindi non può
invocarsi il giudicato per i procedimenti che hanno riguardato altri tesserati della stessa società per
comportamenti autonomi e diversi, del tutto scollegati da quello specifico imputato al Lasconi. Alla
misura della punizione irrogata al tesserato non può che corrispondere la sanzione pecuniaria
invocata dall’Organo requirente come subordinata e quindi appare del tutto congrua l’ammenda di
€ 10.000,00.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale del Lazio
DELIBERA
1) Di ritenere il calciatore Lasconi Marius Cosmin responsabile della violazione prevista
dall’articolo 1 comma 1 CGS, così derubricata l’originaria incolpazione di violazione
dell’articolo 7 comma 1,2 e 6 del CGS, e per l’effetto di irrogare allo stesso la squalifica di
anni uno
2) Di ritenere la società Fontana Liri responsabile ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS della
violazione ascritta al proprio tesserato e per l’effetto di irrogare alla stessa l’ammenda di €
10.000,00.
Le sanzione deliberate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione.
Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito anche a mezzo
fax od altri mezzi idonei di comunicazione immediata e con i termini abbreviati.
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