COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 20/08/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE LASCONI MARIUS COSMIN, E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FONTANA LIRI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 20/08/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE LASCONI MARIUS COSMIN, E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FONTANA LIRI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto del 28 maggio 2013 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio il tesserato e la società in epigrafe per rispondere: il calciatore Lasconi Marius Cosmin della violazione degli articoli 1 comma 1 e 7 comma 1, 2 e 6 CGS, per aver posto in essere comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Fontana Liri – Nuova Itri, rispettivamente del 13-5-2012 (gara di campionato) e 27-5-2012 (gara di play-off), consentendo alla società Nuova Itri di vincere la gara del 13-5-2012, al fine di determinare la griglia dei successivi play-off che sarebbero stati conseguentemente disputati tra le medesime Società il giorno 27-5-2012, consentendo altresì alla società Fontana Liri, così come convenuto, di assicurarsi la successiva vittoria nell’incontro di play – off, come ritualmente avvenuto, in danno della denunziante ASD Città di Pignataro con l’aggravante dell’articolo 7 comma 6 del CGS 2) la società Polisportiva Fontana Liri per responsabilità oggetti ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS con riferimento ai fatti imputabili al proprio tesserato A sostegno del deferimento l’Organo Requirente deduceva che con plurimi esposti il presidente della ASD Città di Pignataro, Giuseppe Evangelista, aveva denunciato l’accordo intervenuto tra le società Fontana Liri e Nuova Itri per indirizzare il risultato della gara di campionato del 13-5-2012 Fontana Liri – Nuova Itri, valevole per il campionato di Promozione Laziale girone D, volto a favorire la società Nuova Itri impegnata direttamente proprio con il Città di Pignataro a conquistare l’accesso ai Play Off, accesso già conquistato dalla società Fontana Liri. L’Evangelista, negli esposti, denuncia che aveva contattato l’allenatore del Fontana Liri, Caldaroni, cercando di capire se le voci che giravano intorno ad una combine messa in atto tra la sua squadra ed il Nuova Itri, volte a far vincere la Nuova Itri, fossero vere. Il Caldaroni aveva risposto di aver ricevuto il giorno prima una telefonata dal Sig. Rolando Conte, dirigente della società Città d iMinturnoMarina, che gli aveva chiesto di giocarsi la partita a vincere, così come aveva ricevuto una telefonata dal calciatore della Nuova Itri Alessandro Auricchio che gli aveva chiesto di ammorbidire l’impegno dando spazio a loro. Alla esplicita domanda dell’Evangelista su come si sarebbero comportati, il Caldaroni aveva dapprima risposto che nessuno voleva incontrare il Città di Pignataro ai play – off ma alle rimostranze dell’Evangelista che lo accusava di scarsa sportività, aveva risposto che avrebbero giocato regolarmente anche perché aveva diversi diffidati a cui voleva far prendere l’ammonizione per evitare che incappassero nella squalifica nei play off. L’Evangelista la stessa domenica della gara ebbe ad invitare due suoi calciatori (Giurini e Grillo) a contattare telefonicamente nuovamente il Caldaroni per scoprire le reali intenzioni del Fontana Liri. Il Giurini chiamò effettivamente il Caldaroni il quale rispose che era disposto a far impegnare la squadra per vincere contro l’Itri a condizione che il Città di Pignataro si impegnasse poi a farli vincere nella gara di Play Off. La stessa profferta sarebbe stata fatta al calciatore Grillo che aveva anche lui telefonato. Il Grillo ebbe a chiamare un suo ex compagno di squadra il Carmassi, calciatore del Fontana Liri, che ebbe a dire che a loro conveniva far vincere la squadra dell’Itri poiché questa in seguito avrebbe fatto loro vincere lo scontro dei Play Off. La sera del 13 maggio 2012 l’Evangelista aveva telefonato al calciatore del Nuova Itri Alessandro Auricchio a cui aveva esplicitamente chiesto se avessero combinato la partita e questi avrebbe risposto seccamente “A Peppe non conviene a nessuno giocare contro di voi” … finisce così Fontana seconda e Itri terza assime a noi e passano loro per gli scontri diretti ai play off del 3 giugno. Con successivo esposto l’Evangelista riferisce di aver appreso dal suo calciatore Reale Alberto che questi si era incontrato nella serata dopo la gara del 13 maggio 2012 il quale gli aveva riferito che prima della gara davanti agli spogliatoi circolava voce che la loro gara era legata a quella del Pignataro ed il calciatore Lasconi, del Fontana Liri, gli aveva esplicitamente detto che loro si sarebbero giocati la partita ma se fosse giunta la notizia che il Pignataro vinceva avrebbero dato un’altra svolta alla partita, cosa che era avvenuta in effetti in quanto la gara era stata regolare sino al 25’ del secondo tempo quando, a seguito del vantaggio del Fontana Liri, l’allenatore Caldaroni aveva chiamato presso la panchina i calciatori più rappresentativi (Lasconi – Pesce- Carmassi e altri) invitandoli a mollare la partita all’Itri in quanto erano appena giunte le notizie che il Pignataro vinceva sul Pontinia. Passati due minuti il Lasconi commetteva in area un clamoroso fallo che comportava il rigore che permetteva all’Itri di pareggiare. A seguito delle indagini esperite la Procura Federale accertava che vi era stata nei giorni precedenti la gara del 13-5-2012 una frenetica attività dell’allenatore del Fontana Liri, Caldaroni Massimo, volta ad assicurare alla propria squadra la scelta dell’avversario da incontrare nella gara di Play Off che gli garantisse il passaggio al turno successivo, avendo, in forza della posizione già conseguita in classifica, la possibilità di combinare il risultato finale del suddetto incontro. In particolare l’11-5-2012 sia Rolando Conte che Alessandro Auricchio avevano avuto un colloquio telefonico con il Caldaroni al fine di ricevere assicurazioni utili agli interessi delle rispettive società (Nuova Itri e Minturnomarina) circa l’impegno del Fontana Liri nella gara de quo. Sempre l’11-5-2012 telefonava per gli stessi motivi al Caldaroni, l’Evangelista. Lo stesso Caldaroni conferma di aver sentito sia il presidente Evangelista, sia i calciatori Giurini e Grillo del Pignataro. Il Giurini a conforto, riferì che nella telefonata il Caldaroni gli confermò di essere intenzionato a schierare tutti i diffidati affinchè conseguissero l’ammonizione per scontare la squalifica nell’ultima giornata di campionato ed averli disponibili per il Play Off. Tra il serio ed il faceto propose poi al Giurini, il massimo impegno del Fontana Liri per battere la Nuova itri, a condizione che il Pignataro facesse poi vincere la gara di Play Off al Fontana Liri. Il Giurini riferiva poi di avere inviato al Caldaroni un SMS per congratularsi della vittoria e di aver ricevuto in risposta un messaggio del seguente tenore: “Il problema è che batterti non era semplice e …. Grazie comunque e a presto bomber. Per il resto mi spiace spero riuscirai a scusarmi”. Conferma arrivava anche da Grillo che ammetteva di aver contattato il Caldaroni il 13-5-2012 prima della gara. Anche in questa conversazione il Caldaroni, di rimando all’affermazione del Grillo che riteneva comunque soddisfacente il terzo posto conseguito in campionato, affermava “ridacchiando” che “loro si potevano anche impegnare a battere la Nuova Itri e che successivamente, poiché gli sembrava di aver capito che a noi bastava il conseguimento del terzo posto in campionato, la nostra squadra avrebbe passato la vittoria in sede di play off”. Determinanti per disvelare l’accordo intercorso tra il Caldaroni e l’Auricchio per indirizzare la gara del 13-5-2012 verso la vittoria della Nuova Itri e quella successiva di play off verso la vittoria del Fontana Liri, sono le dichiarazioni rese dal calciatore della Nuova Itri, Mallardi Andrea, che ha confermato quanto affermato dal Reali. In particolare il Mallardi riferisce che negli spogliatoi poco prima di scendere in campo aveva visto nello spogliatoio della sua squadra un capannello di calciatori più anziani (Auricchio, Soscia, Mallozzi e Lasino) che stavano parlando dell’offerta fatta dal Fontana Liri di fargli vincere la partita purchè la Nuova Itri avesse poi restituito il favore facendogli vincere la gara di Play Off. Il Mallardi riferisce di aver partecipato anche lui alla discussione che si era conclusa con la decisione di respingere la profferta del Fontana Liri. Riferiva inoltre che, secondo la sua esperienza, la gara aveva avuto un andamento strano in quanto il ritmo degli avversari si era repentinamente abbassato non appena appresa la notizia che il Pignataro stava vincendo la sua gara. Dopo poco aveva registrato la sostituzione dell’attaccante principale del Fontana Liri, il fallo di mano clamoroso su di una punizione da lui stesso battuta malissimo, che aveva causato il calcio di rigore che aveva consentito alla Nuova itri di pareggiare ed aveva comportato l’espulsione dell’autore del fallo. Negli ultimi dieci minuti era stato evidente il cedimento degli avversari che davano la netta sensazione di non giocare più. Il Lasconi, pur uniformandosi alla linea di generale negazione tenuta dagli altri calciatori, ammetteva testualmente “in ordine a tale evento dichiaro che su un calcio di punizione mi sono collocato in posizione di vertice dietro la barriera ed al momento della battuta, avendo intenzione comunque di farmi ammonire al fine di riposare la partita successiva e quindi tornare disponibile per i play-off, ho colpito il pallone ricevendo invece dell’ammonizione l’espulsione”. Secondo l’Organo requirente l’accordo illecito tra il Fontana Liri e la Nuova Itri era confermato anche dal risultato della gara di play off che si era conclusa con la predeterminata vittoria del Fontana Liri. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Facevano pervenire scritti difensivi i soggetti deferiti. Preliminarmente contestavano per quanto attiene l’imputazione a carico della società il “ne bis in idem” in quanto la società, per gli stessi fatti, era già stata deferita con nota della Procura Federale del 27-3-2013 e giudicata con delibera della medesima Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 230 del 17 maggio 2013, decisione impugnata e passata in giudicato con il proscioglimento da ogni addebito. In particolare la Commissione aveva stralciato la posizione del Lasconi, originariamente deferito per difetto di notifica dell’atto di deferimento, ed aveva però espressamente utilizzato in quel procedimento le dichiarazioni dello stesso. Nel merito deduceva l’infondatezza dell’accusa di illecito sportivo in quanto mancavano i necessari riscontri indiziari e probatori non potendosi annettere alcuna credibilità alla tardiva ricostruzione dei fatti operata dal calciatore Mallardi solo dopo il terzo interrogatorio da parte dell’inquirenti federali. In via estremamente subordinata si poteva al più riscontrare nei confronti del calciatore una violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS per l’inopportuna decisione di farsi volontariamente ammonire nel contesto della gara con una conseguente lieve sanzione disciplinare ed una lieve ammenda a carico della società per responsabilità oggettiva. Nella riunione, presenti le parti deferite rappresentate dai difensori, il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità a carico dei soggetti deferiti e richiedeva per il Lasconi la squalifica di anni 3 e per la società la penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nel prossimo campionato, in via subordinata, nel caso di derubricazione dell’incolpazione in violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS la squalifica per 1 anno e l’ammenda di € 10.000,00 a carico della società. Ritiene la Commissione che i fatti di cui all’atto di deferimento siano provati nei limiti di cui in motivazione e con le conseguenze in termini disciplinari di cui al dispositivo. La Commissione non può che uniformarsi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che ha riformato totalmente la decisione assunta sul deferimento da cui l’attuale è stato stralciato, ritenendo insussistente l’ipotesi di illecito sportivo a carico degli altri calciatori tesserati e dell’allenatore della società Fontana Liri, che sono stati totalmente prosciolti. Deve però rilevare che il Lasconi ha ampiamente ammesso, con dichiarazione inequivoca, di aver volontariamente commesso un fallo di mano per conseguire un’ammonizione e far scattare quindi la squalifica per recidività “al fine di riposare nella partita successiva e quindi tornare disponibile per i Play Off” (testuale dalla deposizione resa alla Procura Federale). Per il vero il comportamento tenuto dal Lasconi fu, nella circostanza, comune a quello di altri due compagni di squadra che nei minuti finali della gara si fecero ammonire per falli di mano volontari e vennero quindi squalificati per recidività in quanto già diffidati. Sul punto, quindi, la volontà del Lasconi di farsi ammonire volontariamente, per le motivazioni anzidette, non può essere contestata e, sul punto, non appare convincente la delibera dell’organo di appello che ha invece sostenuto come tale comportamento non fosse spiegabile alla luce del regolamento vigente per i play off. Senza voler alimentare ricostruzioni dietrologiche non si può che constatare come lo stesso Lasconi, con dichiarazione mai smentita od attenuata, abbia confermato l’esistenza dell’intenzione di farsi ammonire da parte dei diffidati della sua squadra e come ben tre calciatori, lo stesso Lasconi, Rocco e Quattrucci, abbiano commesso falli di mani volontari e siano stati quindi sanzionati dal direttore di gara. La questione che si pone è quindi la seguente: il gesto del Lasconi è stato volutamente finalizzato a far attribuire un rigore alla squadra avversaria con il corollario dell’espulsione propria ovvero si è trattato di un errore di valutazione sulla propria posizione sul terreno di gioco, considerata erroneamente al di fuori dell’area di rigore e quindi le conseguenze sull’andamento della gara non sono state volute ? La Commissione sul punto non può che aderire al giudicato dell’Organo di appello che non ha ritenuto sufficienti gli elementi a sostegno della prima delle due opzioni e quindi non può che propendere per la seconda, anche se permangono pesanti dubbi sulla credibilità della tesi dell’errore colposo. Non pare infatti logicamente sostenibile che un calciatore di vasta esperienza come il Lasconi, su di un calcio fermo possa non accorgersi di trovarsi nell’area di rigore e quindi commettere un fallo di mano volontario al solo scopo di conseguire una ammonizione. Oltre che poco credibile la tesi dell’errore sulla posizione in campo, appare ancor meno sostenibile quando si consideri che, comunque, anche se la posizione fosse stata al di fuori dell’area di rigore, il Lasconi avrebbe regalato agli avversari una pericolosa punizione dal limite mentre, in oltre quindici minuti di partita residui avrebbe avuto mille occasioni per commettere il fallo volontario, in zone meno pericolose ed in contesti meno confusi, come poi hanno fatto i suoi due compagni, Rocco e Quattrucci, che non hanno avuto difficoltà a trovare l’ammonizione cercata nei minuti finali e senza rischi di sorta sull’andamento della gara. La Commissione Disciplinare Nazionale ha voluto dar credito al racconto del Lasconi, che appare quasi irridente quando afferma di non essersi reso conto di trovarsi in area di rigore, tanto da dover chiedere lumi sulla decisione di concedere la massima punizione al direttore di gara, e quindi ha escluso il dolo. Resta però un comportamento gravemente colposo che ha decisamente influenzato l’andamento della gara attribuendo alla squadra avversaria un calcio di rigore e consentendole di riequilibrare l’inferiorità numerica in cui si trovava, animato da spirito antisportivo che, per mero calcolo, arriva a voler commettere un fallo volontario, senza minimamente apprezzare le conseguenze che da quel gesto potevano derivare sull’andamento della gara, e merita interamente la punizione invocata come subordinata dalla Procura Federale di un anno di squalifica. La responsabilità oggettiva della società Fontana Liri è sorretta dalla disposizione dell’articolo 4 comma 2 del CGS e non vale l’eccezione di “ne bis in idem” articolata dalla difesa in quanto, nel caso di contestazione di addebito a più tesserati, la società risponde oggettivamente e singolarmente dei comportamenti di ciascuno e quindi non può invocarsi il giudicato per i procedimenti che hanno riguardato altri tesserati della stessa società per comportamenti autonomi e diversi, del tutto scollegati da quello specifico imputato al Lasconi. Alla misura della punizione irrogata al tesserato non può che corrispondere la sanzione pecuniaria invocata dall’Organo requirente come subordinata e quindi appare del tutto congrua l’ammenda di € 10.000,00. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale del Lazio DELIBERA 1) Di ritenere il calciatore Lasconi Marius Cosmin responsabile della violazione prevista dall’articolo 1 comma 1 CGS, così derubricata l’originaria incolpazione di violazione dell’articolo 7 comma 1,2 e 6 del CGS, e per l’effetto di irrogare allo stesso la squalifica di anni uno 2) Di ritenere la società Fontana Liri responsabile ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS della violazione ascritta al proprio tesserato e per l’effetto di irrogare alla stessa l’ammenda di € 10.000,00. Le sanzione deliberate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito anche a mezzo fax od altri mezzi idonei di comunicazione immediata e con i termini abbreviati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it