COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 30/08/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI LANFRANCO CARBONI, LUCA MIRCOLI, ALESSANDRO CLARIONI E DELLE SOCIETA’’ASD VALLE USTICA VICOVARO E ASD ACQUACETOSA CENTRO CALCIO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 30/08/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI LANFRANCO
CARBONI, LUCA MIRCOLI, ALESSANDRO CLARIONI E DELLE SOCIETA’’ASD VALLE
USTICA VICOVARO E ASD ACQUACETOSA CENTRO CALCIO
Con atto del 14 maggio 2013 la Procura Federale ha deferito il calciatore Lanfranco Carboni ai
sensi dell’articolo 1 comma 1 CGS e degli articolo 30 comma 2 e 4 dello Statuto federale, i
calciatori Luca Mircoli ed Alessandro Clarioni per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e le
società, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS per responsabilità oggettiva nelle violazioni
rispettivamente ascritte ai propri tesserati. A sostegno del deferimento l’Organo requirente
deduceva che al termine della gara Valle Ustica Vicovaro – Acquacetosa Centro Calcio del 20-10-
2012 disputatasi in Mandela e valevole per il campionato Juniores Provinciale, si era accesa una
zuffa tra calciatori delle due squadre ed al termine della stessa il calciatore Carboni accusava forti
dolori al basso ventre, conseguenti ad un forte calcio ai testicoli subito da un avversario, tanto che
doveva essere chiamata un’ambulanza per l’immediato trasporto al nosocomio di Tivoli, dove
rimaneva ricoverato per quattro giorni e poi in dimissione protetta per ulteriori sette giorni. All’esito
degli accertamenti e delle dichiarazioni rese da vari calciatori e dirigenti presenti, la Procura
Federale aveva ricostruito i fatti nel seguente modo: al termine della gara il calciatore Carboni
portiere di riserva non utilizzato, nel corso della breve colluttazione insorta tra vari calciatori delle
due squadre, aveva sfiorato con uno scarpino il capitano avversario Sterpetti, colpendolo
leggermente al mento senza conseguente visibili, ed era stato a sua volta colpito dal calciatore
Mircoli con un calcio ai testicoli e, dopo essere caduto a terra, dal calciatore Clarioni con un calcio
all’addome. I genitori del Carboni avevano poi presentato denuncia – querela all’Autorità
Giudiziaria, sottoscritta anche dal calciatore minorenne, e si era avviato un procedimento penale
innanzi alla Procura della Repubblica per i Minorenni a carico del Mircoli, e la Procura Federale
aveva accertato che per tale atto non era stata richiesta la prescritta autorizzazione alla F.I.G.C.
con ciò violando la riserva di giurisdizione prevista dall’articolo 30 dello Statuto Federale.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti a produrre scritti difensivi.
Faceva pervenire scritti difensivi la società Acquacetosa Centro Calcio che, da un lato, tende a
ridimensionare le conseguenze fisiche subite dal Carboni, che si sarebbe intrattenuto a conversare
tranquillamente con i dirigenti per una ventina di minuti dopo i fatti, dall’altro, pur ammettendo che
lo stesso calciatore Mircoli ha ammesso di aver colpito il Carboni con un calcio al basso ventre,
nega la possibilità del riconoscimento dello stesso da parte dell’aggredito tramite il numero di
maglia sui calzoncini, in quanto le divise della società non portano numeri sui pantaloncini, e nega
altresì il coinvolgimento nell’aggressione al Carboni, copo che questi era caduto a terra, da parte
del Clarioni che non vi ha partecipato. Afferma altresì che la responsabilità oggettiva della società
non può essere affermata apoditticamente in presenza di un comportamento congruo della società
che si è adoperata, tramite i dirigenti, per sedare immediatamente la zuffa scoppiata tra i calciatori,
ed ha applicato da sempre protocolli comportamentali rigidi, privilegiando l’aspetto disciplinare e
comportamentale.
Pervenivano altresì deduzioni a difesa della società Valle Ustica Vicovaro che eccepiva come il
Carboni fosse solo vittima dell’aggressione, non avendo aggredito nessuno e non avendo
provocato in alcun modo i calciatori avversari protagonisti dell’aggressione. Rilevava altresì come
la denuncia all’Autorità Giudiziaria fosse stata presentata dai genitori del ragazzo minorenne che,
non essendo tesserati per la FIGC non erano tenuti all’osservanza delle norme federali e della
cosiddetta clausola compromissoria e sui quali la società non avrebbe potuto esercitare alcun
controllo.
Nella riunione compariva il rappresentante della società ASD Acquacetosa Centro Calcio ed i
calciatori Mircoli e Clarioni, che insistevano per il proscioglimento od in subordine per una
sanzione attenuata, riportandosi integralmente agli scritti difensivi articolati dalla società, mentre il
rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i
soggetti deferiti e richiedeva per il Carboni la squalifica di mesi tre, per il Mircoli ed il Clarioni la
squalifica di mesi quattro, per la società ASD Valle Ustica Vicovaro l’ammenda di € 250,00 e per la
società ASD Acquacetosa l’ammenda di € 300,00, con l’esecuzione delle sanzioni disciplinari a far
data dall’inizio del prossimo campionato.
La Commissione ritiene preliminarmente che la dinamica degli eventi emerga con chiarezza dalla
ricostruzione operata dalla Procura Federale, con l’esclusione dell’ipotizzata aggressione da parte
del Carboni nei confronti del capitano della squadra avversaria Sterpetti, addotta dal Mircoli per
giustificare la sua reazione. Infatti le dichiarazioni di tutti i protagonisti sono convergenti nel
dichiarare che il Carboni, al termine dei fatti, si trovava a terra dolorante, piegato su stesso,
accusando fortissimi dolori ai genitali, tanto che, poco dopo, doveva essere trasportato in ospedale
con l’ambulanza chiamata sul posto. In ospedale subì un ricovero di quattro giorni, più altri sette
giorni in dimissione protetta, segno evidente che le condizioni con cui si presentò al nosocomio
tiburtino erano gravi, soprattutto in esito alle conseguenze sull’organo riproduttivo, tanto che,
almeno per quanto dichiarato all’Ufficio, a distanza di mesi si trova ancora in cura e deve sottoporsi
a continui accertamenti per verificare l’evoluzione della patologia ad un testicolo. Le dichiarazioni
del Carboni, pienamente congrue e rese senza esitazioni al rappresentante della Procura, hanno
trovato pieno conforto nelle dichiarazioni del compagno di squadra D’Urbano, dei dirigenti Santini e
Schiavetti e, trovano altresì significativi e convergenti riscontri nelle dichiarazioni del direttore di
gara e del dirigente della società Acquacetosa Centro Calcio, Sterpetti, che, stante l’appartenenza
alla società avversaria, appaiono particolarmente significative. La responsabilità del Mircoli e del
Clarioni appare quindi acclarata, in quanto sostenuta, per il Mircoli, dalla stessa confessione del
calciatore, oltre che dalle plurime dichiarazioni convergenti dell’aggredito e di altri testimoni, e per il
Clarioni dalle dichiarazioni convergenti del Carboni e del D’Urbano nonché, per quanto attiene alla
dinamica, dalle dichiarazioni dell’Arbitro e dei tre dirigenti auditi. Dalla responsabilità dei calciatori
deriva quella della società di appartenenza, per costante canone normativo e giurisprudenziale, da
cui la Commissione non vede alcuna motivazione per discostarsi. Le sanzioni richieste dalla
Procura Federale appaione del tutto congrue in rapporto agli avvenimenti che sono stati gravi e
forieri di conseguenze serie per il calciatore colpito.
Diverso discorso va fatto per il Carboni. La tesi dell’aggressione perpetrata con uno scarpino (?) ad
un calciatore avversario non ha trovato alcun conforto nelle dichiarazioni di soggetti estranei,
dirigenti, calciatori ed Arbitro, che non fanno menzione del gesto del Carboni. A tal proposito,
anche in questo caso, non ne fa menzione il dirigente Sterpetti, che pur avendo assistito a tutta la
colluttazione tra i calciatori ed essendo fattivamente intervenuto per allontanare il figlio Aurelio, non
riporta minimamente cenno della presunta aggressione perpetrata proprio dal Carboni nei confronti
del figlio, capitano dell’Acquacetosa. E’ quindi evidente che le asserzioni convergenti del Mircoli e
del Clarioni, sostenute dal capitano Sterpetti, appaiono meri espedienti difensivi atti a tentare di
sminuire la loro responsabilità enll’aggressione. Sul punto fornisce ulteriore elemento il direttore di
gara, che, ha riferito, come alla gara abbia assistito un suo amico che gli ha poi descritto la
dinamica degli avvenimenti, precisando che il Carboni venne colpito da un forte calcio al basso
ventre da un avversario mentre un altro lo tratteneva da tergo.
Riguardo poi la violazione della clausola compromissoria portata dall’articolo 30 comma 2 e 4 dello
Statuto Federale, ritiene la Commissione che, nella fattispecie, non sussista. Sul punto, negli anni,
la Commissione ha elaborato delle linee guida dalle quali, allo stato , non vi è alcun motivo per
discostarsi. In effetti lo Statuto Federale, proprio perché atto a reggere l’organizzazione interna
dell’attività agonistico – sportiva gestita da un Ente dipendente dal Comitato Olimpico Nazionale e
quindi di natura pubblica, non può che essere interpretato secondo criteri ermeneutici ossequienti,
innanzitutto, alla Costituzione della Repubblica ed alle leggi dello Stato. In tal senso la cosiddetta
clausola compromissoria, contenuta nell’articolo 30 dello Statuto Federale, deve essere
interpretata come obbligo dei tesserati e dei soggetti, comunque dipendenti, di non adire la
Giustizia ordinaria eludendo le deliberazioni degli organi amministrativi e disciplinari della
Federcalcio. Non vi è questione, quindi, quando si verta in materia gestionale ed economica delle
società, quando si sia in materia tecnico organizzativa dei campionati e dell’attività sportiva,
quando ci si trovi in materia disciplinare riferita allo svolgimento delle gare. Diversa questione è
quella, invece, attinente alla proposizione dell’azione penale per fatti che non attengano
direttamente allo svolgimento della gara ma che trovano nell’evento sportivo, inteso nel più lato
senso, solo l’occasione spazio – temporale del tutto autonoma ed avulsa dal contesto sportivo. In
tal senso la Commissione ha nel passato più volte affermato che gli incidenti avvenuti prima o
dopo la conclusione della gara, non possono essere riferiti in alcun modo all’attività agonistico –
sportiva e, quindi, non vi è alcuna riserva di giurisdizione a favore degli Organi disciplinari che,
peraltro, non avrebbero nella stragande maggioranza dei casi, alcun concreto potere di incidenza
su situazioni gravi o gravissime che sfuggono di regola al controllo dell’Arbitro e dei suoi
collaboratori, ove presenti. Il caso che ci occupa rientra proprio in tale paradigma di eventi,
essendosi verificato dopo la conclusione della gara ed essendo sfuggito al diretto controllo del
direttore di gara. Sarebbe in aperto contrasto con il dettato Costituzionale dell’articolo 23 della
Carta, impedire al cittadino di adire alla Giustizia Ordinaria, dotata di ben altri poteri e possibilità di
indagine, per addivenire alla repressione dei reati commessi, al di fuori dell’evento agonisticosportivo,
ed impedirgli quindi di poter avere soddisfazione risarcitoria in sede sia penale che civile,
ove, come è noto, il giudicato penale costituisce presupposto di fatto ormai accertato e definitivo.
Repressione dei reati e soddisfazione risarcitoria che la Giustizia Sportiva è ontologicamente
impedita dal fornire e che non potrebbe quindi assicurare in via alternativa a quella Ordinaria; né
avrebbe alcun interesse l’Ordinamento Federale a condizionare ad una propria autorizzazione
l’esercizio dell’azione penale per fatti sui quali non avrebbe alcun concreto interesse ad intervenire
ed alcuna concreta possibilità di soddisfare altrimenti le pretese del richiedente.
Nella fattispecie considerata, poi, non sussiste alcuna violazione della disposizione statutaria
richiamata per un secondo e forse più pregnante motivo. Esaminando la denuncia – querela
presentata dai genitori del Carboni, si evince che i denuncianti ipotizzano la sussistenza del reato
di lesioni gravi o gravissime, temendo la perdita o la riduzione della capacità funzionale dell’organo
riproduttivo del figlio. Si tratta, con tuta evidenza di reati perseguibili d’ufficio per i quali sussiste
non solo il diritto del denunciante ma addirittura l’obbligo di darne notizia all’Autorità Giudiziaria, A
ben vedere l’atto di impulso dei genitori del Carboni è stato probabilmente ultroneo in quanto
coesistente con il rapporto all’Autorità Giudiziaria inviato, come d’obbligo, dal Pronto Soccorso del
nosocomio ove il giovane era stato trasportato in ambulanza. Sul punto nessun rilievo può
assumere l’ulteriore considerazione che la denuncia è stato presentata anche con la clausola di
stile che comunque si sarebbe voluto procedere anche in presenza di soli reati gravati dalla
condizione di procedibilità, in quanto la denuncia presentata è di per se sufficiente per l’avvio
dell’azione penale e non avrebbe alcun senso scindere l’atto in una parte consentita senza
autorizzazione ed una gravata dalla condizione posta dalla clausola compromissoria, trattandosi
dello stesso fatto storico.
Infine, non certo peregrina è la deduzione della società, sul fatto che la denuncia è stata sporta da
soggetti estranei all’Ordinamento Federale, seppur nell’interesse di un tesserato, e che, trattandosi
di un minore, poteva essere ipotizzabile, nell’inerzia dell’interessato e dei suoi genitori, l’intervento
del Pubblico Ministero che avrebbe potuto compulsare la nomina di un curatore speciale per la
proposizione della denuncia e della querela.
Il Carbone va quindi mandato assolto da ogni addebito unitamente alla società di appartenenza.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di ritenere i calciatori Luca Mircoli e Alessandro Clarioni responsabili delle violazioni ascritte e di
affermare quindi la responsabilità oggettiva della società di appartenenza Acquacetosa Centro
Calcio ex articolo 4 comma 2 CGS e di fissare quindi per i predetti le seguenti sanzioni:
Mircoli Luca mesi quattro di squalifica
Clarioni Alessandro mesi quattro di squalifica
Società ASD Acquacetosa Centro Calcio euro 300 di ammenda
Di prosciogliere da ogni addebito il calciatore Lanfranco Carboni e la società ASD Valle Ustica
Vicovaro.
Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda
la segreteria del Comitato Regionale Calcio per le comunicazioni di rito.
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