COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 30/08/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. DANIELE DE BLASIO E DELLA ASD ROMA CALCIO FEMMINILE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 30/08/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. DANIELE DE BLASIO E DELLA ASD ROMA CALCIO FEMMINILE La Commissione Disciplinare, visti gli atti del deferimento 6939/352 pf 12 13 GR/mg del 2 maggio 2013 a carico del Sig. Daniele De Blasio e della società ASD Roma calcio femminile; vista altresì la nota difensiva della società deferita nella quale si afferma che il Sig. De Blasio non è mai stato dirigente della società, rivestendo il ruolo di collaboratore volontario non inserito negli elenchi dirigenziali della società ed, in particolare, non ha mai sottoscritto il tesseramento per la F.I.G.C.; ritenuto che, sulla scorta della documentazione trasmessa dalla divisione di calcio femminile non risulta che il nominativo del deferito sia mai stato inserito negli elenchi dei dirigenti tesserati per qualsiasi società dipendente nella stagione sportiva considerata; ritenuto che lo stesso deferito ha dichiarato di aver svolto solo attività esterna alla società e non collegata allo svolgimento dell’attività agonistica, limitata alla sola logistica delle trasferte insieme ad altri genitori delle atlete; considerato infine che i fatti addebitati si sono svolti al di fuori dell’attività sportiva, in particolare presso l’abitazione del deferito, ed in un contesto del tutto avulso dallo svolgimento di attività agonistica; DELIBERA Il non luogo a provvedere nei confronti del deferito De Blasio Daniele per assoluta carenza di legittimazione passiva ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del CGS ed il conseguente proscioglimento della società ASD Roma Calcio Femminile per carenza dei presupposti di fatto previsti dall’articolo 4 comma 2 CGS. Le decisioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione agli interessati. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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