COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 06/09/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA BATTILANA, DEL DIRIGENTE GIULIO CRAVERO E DELLA SOCIETA’ ASD JUNIOR PORTUENSE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 06/09/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE
ANDREA BATTILANA, DEL DIRIGENTE GIULIO CRAVERO E DELLA SOCIETA’ ASD JUNIOR
PORTUENSE
Con atto del 4 giugno 2013 la Procura Federale deferiva alla competente Commissione
Disciplinare, i tesserati e la società in epigrafe, per rispondere : il calciatore ADREA BATTILANA
della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e
61 comma 6 delle NOIF, il Sig. GIULIO CRAVERO per rispondere della violazione di cui all’art. 1
comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e 61 comma 5 delle NOIF e la
Società A.S.D. JUNIOR PORTUENSE ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S..
A sostegno del deferimento, deduceva che il calciatore Battilana risultava aver partecipato in
posizione irregolare (in quanto squalificato fino al 19-5-2013 in forza di delibera pubblicata sul
Com. Uff. 185 del 28-3-2013) alla gara Junior Portuense – Roma VIII del 12-5-2013, conclusasi
con il risultato di 1 a 0.
Tale decisone, appellata, era stata confermata della Commissione Disciplinare con delibera del 24-
4-2013, pubblicata sul Com. Uff. n. 201 del 24.4.2013, poi integrata e corretta con la errata corrige
pubblicata sul successivo Com. Uff. n. 232 del 17.5.2013.
Veniva quindi deferito il calciatore, con il dirigente accompagnatore ufficiale che aveva sottoscritto
la distinta di gara e la società di appartenenza per responsabilità oggettiva.
La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed
assegnava termine ai deferiti per il deposito di scritti difensivi.
Facevano pervenire scritti difensivi i deferiti, con cui sottolineavano che la Commissione
Disciplinare, con la delibera pubblicata il 24-4-2013 sul Comunicato n. 201 del 24.4.2013 aveva
fissato la squalifica al 10 maggio 2013 e, quindi, la posizione de calciatore doveva essere
considerata regolare, a nulla valendo la pronuncia pubblicata sul comunicato n. 232 del 17 maggio
2013. Chiedevano quindi il proscioglimento integrale da ogni addebito.
Nella riunione fissata per la discussione del deferimento, il rappresentante della Procura Federale,
ritenendo pienamente fondato l’atto di deferimento, richiedeva l’irrogazione della squalifica per 1
gara a carico del calciatore ANDREA BATTILANA, l’inibizione di 30 giorni a carico del dirigente
GIULIO CRAVERO e la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 500,00 a carico
della Società JUNIOR PORTUENSE.
I rappresentanti dei deferiti, insistevano per l’assoluta buona fede dei loro rappresentati e sulla
regolarità formale e sostanziale dell’impiego del calciatore nella gara in questione, concludendo
per l’integrale proscioglimento.
La questione di fatto, sottoposta all’attenzione della Commissione giudicante, può sinteticamente
essere riassunta nel seguente modo. Il calciatore in questione venne squalificato con la richiamata
delibera del Giudice Sportivo sino al 19 maggio 2013. La Commissione Disciplinare, investita del
caso con rituale ricorso, respingeva il gravame ma nel dispositivo, confermando la delibera di
prime cure, indicava come termine della squalifica la data del 10 maggio 2013 e non, come
sarebbe stato corretto, quella del 19 maggio 2013.
Solo in data 17 maggio 2013 veniva pubblicata la errata corrige che precisava come il termine
della squalifica fosse il 19 maggio 2013 e non come erroneamente indicato il 10 maggio 2013.
Dall’esame delle citate delibere discende, con solare evidenza, che si è trattato di un mero errore
materiale, dovuto ad un difetto di digitazione del numero 9 sostituito con il numero 0, e non di una
decisione diversa. Infatti sia dalle motivazioni della delibera che dal dispositivo si ricava
chiaramente come la Commissione di secondo grado abbia voluto respingere il ricorso, con ampia
motivazione, confermando la decisione impugnata.
Per un mero lapsus calami nel ribadire la squalifica irrogata si è scritto 10 e non 19 ma il tenore
della decisione non lasciava spazi interpretativi di sorta. E’ quindi evidente che la decisione della
Commissione, confermando quella impugnata, non ne ha sospeso la immediata esecutività e
quindi il calciatore è rimasto in posizione di squalifica e non avrebbe potuto essere impiegato sino
al 19 maggio 2013. L’impiego nella gara in questione fu quindi irregolare ed a nulla valgono le
giustificazioni dei deferiti in quanto la sanzione per posizione irregolare prescinde da qualsiasi
profilo di dolo o colpa grave e consegue automaticamente al materializzarsi dell’evento. Le
sanzioni richieste sono congrue ed al minimo di quanto usualmente applicato dalla Commissione,
avendo con ogni probabilità il rappresentante dell’organo requirente, anticipato il computo delle
attenuanti conseguenti alla peculiarità del caso.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare le
seguenti sanzioni:
BATTILANA Andrea squalifica per 1 gara effettiva;
CRAVERO Giulio inibizione per giorni 30;
Società JUNIOR PORTUENSE penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel prossimo
campionato ed ammenda di € 500,00.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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