COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 7 del 01.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 195 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo S.P.D. Audax Rufina Avverso Squalifica Arces Tommaso Fino Al 5102013 (C.U. N° 51 Del 562013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 7 del 01.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 195 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo S.P.D. Audax Rufina Avverso Squalifica Arces Tommaso Fino Al 5102013 (C.U. N° 51 Del 562013) Propone rituale reclamo la S.P.D. Audax Rufina avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. di Firenze con la seguente motivazione :“A seguito di provvedimento disciplinare assunto dal D.G. nei confronti di un proprio compagno di squadra, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso appoggiando una mano sul petto del D.G. e proferendo frase irriguardosa nei confronti del medesimo. Alla notifica del provvedimento di espulsione teneva, ancora una volta, contegno irriguardoso nei confronti del D.G. applaudendo ironicamente per circa 10 secondi e nel contempo urlava frasi offensive verso il medesimo arbitro. Veniva accompagnato negli spogliatoi e mentre usciva dal terreno di gioco reiterava la condotta offensiva e irriguardosa nei confronti del D.G.. Sanzione aggravata poiché capitano.”. La reclamante con tempestivo reclamo, innanzitutto eccepisce che il calciatore Arces non poteva essere l’autore del comportamento indicato, poiché, come riporta lo stesso rapporto arbitrale, già uscito dal campo per sostituzione circa 9 minuti prima, contesta inoltre gli accadimenti così come descritti e chiede una riduzione della sanzione, addebitandola eventualmente al calciatore esattamente individuato, che indica in Boninsegni Tommaso. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, sentito ulteriormente il D.G. a chiarimenti all’udienza del 26 luglio 2013, decide di accogliere il reclamo. All’udienza del 26 luglio 2013 compariva, come detto, l’arbitro della partita che chiariva ulteriormente quanto già oggetto di supplemento. In tale sede ammetteva il proprio errore nell’aver indicato il calciatore Arces, ovvero che l’errore sarebbe stato indotto dalla fascia di capitano passata dall’Arces al Boninsegni (prima vice capitano) con l’uscita dal campo del calciatore Arces. La C.D., quindi, esaminata l’eccezione preliminare, e senza entrare nel merito della congruità della sanzione, oggetto di eventuale altro reclamo sulla squalifica che il primo giudice vorrà infliggere all’effettivo colpevole degli episodi descritti, ritiene di poter accogliere il reclamo sotto tale aspetto, accertato lo scambio di persone eccepito dalla parte e certificato dal D.G.. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo, riqualifica con effetto immediato il calciatore Arces Tommaso, manda gli atti al G.S.T. di Firenze, affinchè voglia prendere le determinazioni del caso nei confronti dal calciatore della medesima società Boninsegni Tommaso, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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