COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 7 del 01.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 03 stagione sportiva 2013/2014 Reclamo della A.S.D. Valdorcia avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 500,00. C.U. n.52 del 26/06/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 7 del 01.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 03 stagione sportiva 2013/2014 Reclamo della A.S.D. Valdorcia avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 500,00. C.U. n.52 del 26/06/2013. Nel corso della gara “ Valdorcia – Eschilo 1 “ valevole per il torneo Monte Amiata Football Cup, il D.G. sospendeva la gara a causa di una rissa che vedeva coinvolti alcuni calciatori di entrambe le squadre, oltre ad alcuni sostenitori delle stesse. Per tale motivo il G.S. sanzionava la società in oggetto con una ammenda di euro 500,00, con la motivazione di mancata prevenzione e mancato impedimento della rissa. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società del Valdorcia, lamentandosi della errata valutazione dei fatti contestati e chiedendo l’annullamento della sanzione e in via subordinata una drastica riduzione della stessa. A tal fine la reclamante , nel contestare la ricostruzione dell’arbitro, sostiene che: 1) non vi sarebbe stata alcuna rissa; 2) nessun sostenitore sarebbe entrato sul terreno di gioco; 3) i calciatori della Valdorcia sarebbero state solo vittime di condotte aggressive poste in essere dalla squadra avversaria. Più dettagliatamente la reclamante sottolinea come l’arbitro, nei suoi rapporti, non abbia mai contestato ai propri tesserati condotte aggressive o intimidatorie. Inoltre rileva come lo stesso D.G. che nel suo rapporto, alla voce “comportamento del pubblico “ ha dichiarato che non vi era nulla da segnalare, nel supplemento riferisce che alcuni sostenitori delle due squadre sono entrati sul terreno di gioco. A tal fine la reclamante sostiene che il cancello di ingresso al campo era regolarmente chiuso. La società chiede inoltre di essere ascoltata. In data 26/06/2013 compariva davanti a questa C.D. il sig. Naldi Paolo in qualità di presidente della società Valdorcia. Dopo una breve esposizione dei fatti veniva data lettura del supplemento di rapporto gara. In quest’ultimo l’arbitro, preliminarmente, sottolinea come il tutto prende il via a causa del comportamento “poco civile “ di alcuni dirigenti e calciatori della società Eschilo1. Conferma l’episodio della rissa, che vedeva coinvolti alcuni giocatori e sostenitori di entrambe le squadre, pur non potendoli riconoscere. Questo sia perché si trovava a circa 40 m.. sia perché i calciatori si erano tolti la maglia di gioco. Però anche relativamente all’episodio della rissa il D.G rileva la fattiva collaborazione dei dirigenti della Valdorcia. Tale comportamento veniva, infine, ancora una volta sottolineato a conclusione del supplemento di rapporto, laddove dichiarava che la società reclamante si è mostrata sempre collaborativa, prendendo le sue difese anche sul campo, contrariamente al comportamento tenuto dalla società avversaria. Il rappresentante della reclamante, preso atto del supplemento di gara,conferma quanto già esposto in sede di reclamo. Ribadisce la completa estraneità dei propri tesserati relativamente ad episodi di minacce e violenze,come del resto evidenziato dallo stesso D.G. Esaminati gli atti del procedimento questa C.D. ritiene non sussistere elementi tali da ascrivere alla reclamante una responsabilità ai sensi degli artt, 12-13-14 CGS. Difatti il mancato impedimento della rissa,contestato dal G.S., non può essere addebitato alla reclamante per due ordini di motivi. Il primo è quello che la mancata chiusura del cancello di ingresso al terreno di gioco non è responsabilità che grava sulle società partecipanti al torneo,ma esclusivamente a quella organizzatrice dello stesso. Il secondo motivo emerge dal supplemento di rapporto gara, laddove l’arbitro sottolinea più volte il fattivo comportamento della società Valdorcia nell’adoperarsi ad evitare il degenerare della situazione. Ma soprattutto rileva la mancata responsabilità della medesima nel determinare un clima rissoso e comunque poco sportivo della gara. P.Q.M.Accoglie il reclamo, annullando la decisione del G.S., e ordina la restituzione della relativa tassa.
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