COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 42 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore James Anthony De La Cruz, tesserato per l’U.S. Sales A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. . In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società di appartenenza del calciatore, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
42 / P – stagione Sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore James Anthony De La Cruz, tesserato per l’U.S. Sales A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. .
In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società di appartenenza del calciatore, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S..
Il G.S.T. della Toscana, ha rilevato dal referto della gara U.S. Sales / C.S.D. Poggio a Caiano, disputata nell’ambito del Campionato Juniores Regionali in data 3 marzo 2013, il verificarsi di un episodio di violenza tra due calciatori degli opposti schieramenti venuti alle mani fra loro, fatto non visto direttamente dal D.G. ma prontamente dallo stesso indicato sulla base di dati acquisiti sul momento.Il G.S. ha pertanto trasmesso l’intero fascicolo alla Procura Federale per quanto di competenza.L’Ufficio, acquisite le dichiarazioni di quattro calciatori presenti al fatto, compresi fra essi il calciatore colpito e l’autore della violenza, ha disposto il deferimento evidenziato in epigrafe.L’istruttoria si è conclusa rapidamente stante la dichiarazione confessoria del De La Cruz che ha confermato di aver spinto alle spalle, senza l’intento di arrecare violenza fisica, il calciatore avversario (Simone Conti) il quale, per l’effetto, colpiva lo stipite di una porta riportando una piccola ferita con fuoriuscita di sangue.Eseguite le richieste formalità di notifica (atti di incolpazione e convocazione per la trattazione) è oggi qui presente la Società U.S. Sales U.S.D., rappresentata dal legale di fiducia.E’ assente il calciatore James Anthony De La Cruz.Per la Procura federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.Prima dell’inizio del dibattimento la Società Sales, come sopra rappresentata, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio:- ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base determinata in € 300,00(trecento).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità della sanzione indicata, accoglie la proposta di accordo.Di conseguenza
ORDINA
la applicazione della sanzione nella misura sopraindicata.
DISPONE
la chiusura del dibattimento limitatamente alla Società Sales proseguendolo nei confronti del calciatore James Antonio De la Cruz.In apertura di dibattimento il Presidente della Commissione, nell’esaminare la regolarità delle notifiche eseguite, rileva che non si è ancora compiuto il termine di giacenza della raccomandata contenente gli atti, di incolpazione e convocazione, per cui stralcia la posizione del calciatore dal presente contesto, disponendo il rinvio della discussione alla data del 13 settembre c.a. dandone comunicazione sul Comunicato Ufficiale del C.R.T.
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