COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei calciatori Calerini Alessio e Quartani Tommaso, tesserati per l’A.S.D. Mattagnanese B.S.L., ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. . In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società di appartenenza del calciatore in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei calciatori Calerini Alessio e Quartani Tommaso, tesserati per l’A.S.D. Mattagnanese B.S.L., ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. . In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società di appartenenza del calciatore in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S.. Il G.S. Territoriale della Toscana ha inoltrato alla Procura Federale la copia del rapporto della gara Tre Esse – Follonica, disputata 14.12.2012 nell’ambito del Campionato di Calcio a 5, serie D. Nella parte di rapporto riservata ai dati relativi al comportamento di pubblico e dirigenti, il D.G. indicava che:“Dall’inizio alla fine dell’ incontro notavo circa 10 (dieci) sostenitori della Società Mattagnanese B.S.L. tra cui riconoscevo due tesserati il Signor Quartani Tommaso ed il Sig. Calerini Alessio, che insultavano e sputavano contro i giocatori della Società Follonica colpendoli ripetutamente: bastardi, Vigliacchi, teste di c., vi aspettiamo bastardi. A fine gara i 10 sostenitori si fermavano minacciosi nel parcheggio della Società.”La Procura in sede inquirente, dopo aver acquisito la dichiarazioni di sei tesserati, tra i quali il D.G. ed i due calciatori deferiti, ha disposto, previa notifica dell’atto di contestazione, il deferimento indicato in epigrafe.All’odierna riunione i soggetti deferiti sono tutti assenti ma rappresentati dai difensori di fiducia.L’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, rappresenta la Procura Federale.In apertura di dibattimento l’Avvocato Stefanini deduce che il deferimento è da confermare sulla base della descrizione dei fatti rilevati dal D.G., da lui riportati esattamente sul rapporto di gara, e ulteriormente confermati nel corso delle dichiarazioni rese in istruttoria durante la quale ha altresì precisato in base a quali elementi sia certo del loro riconoscimento.Con riferimento alle dichiarazioni contrarie rese dai due calciatori afferma che esse non trovano alcun concreto riscontro.L’accertata colpevolezza dei due calciatori coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa.Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: - al calciatore Calerini Alessio, la squalifica per 8 giornate; - al calciatore Quartani Tommaso, la squalifica per 8 giornate; - alla Società A.S.D. Mattagnanese B.S.L., in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di euro 600,00 (seicento). I difensori dei calciatori incolpati riaffermano, ciascuno per proprio conto, la estraneità ai fatti dei loro assistiti ritenendo a tal fine errato il riconoscimento effettuato dal D.G. nei loro confronti. I difensori ricordano a tal fine che l’arbitro afferma di aver riconosciuto il calciatore Calerini per averlo arbitrato nel corso di numerose gare di vari campionati di “Calcio a 5”, mentre per quanto riguarda il calciatore Quartani l’identificazione è avvenuta per averlo arbitrato nel corso della gara Mattagnanese / Montalbano, nella presente stagione sportiva, gara nella quale il calciatore rivestiva la qualifica di capitano. Le difese contrappongono a tali affermazioni la copia del rapporto della gara Mattagnanese / Montalbano, disputata in data 28/09/2012, dalla quale si evince che il Quartani non era nell’occasione capitano: il documento infatti indica che il capitano nell’occasione era il calciatore Giordani e vice-capitano Leonardo Lascialfari. Evidente da ciò che il riconoscimento dell’arbitro è da attribuire ad un evidente errore di persona per cui si conclude con la richiesta di proscioglimento.Per quanto riguarda il Calerini viene esibita copia del certificato storico di tesseramento del calciatore Calerini il quale ha militato dalla stagione 2007/2008 alla stagione 2011/2012 nelle fila della Società Tre Esse 2005, ovvero una delle squadre che disputavano la gara durante la quale sono avvenuti i fatti denunciati. La Commissione in sede di decisione premette che i procedimenti disciplinari relativi a fatti compiuti nel corso di una gara trovano la loro fonte di prova nel rapporto di gara reso dal D.G., secondo quanto disposto dall’art. 35 dal C.G.S..Tale valenza tuttavia, come costantemente affermato da questa C.D., trova un limite allorché ad esso si contrappongano dati contrari, oggettivamente determinati.Nel caso di specie il D.G. ha motivato il riconoscimento del calciatore Quartani con l’averlo arbitrato durante una specifica partita nella quale quegli rivestiva la qualifica di capitano, qualifica che consente un costante contatto, durante la gara, tra il calciatore ed il D.G. per cui appare plausibile che questi possa ricordare un calciatore.Senonché in sede di discussione è stata esibita dalla difesa la distinta della gara, che la C.D. ha provveduto a far valicare dal C.R.T., dimostrando che in quella occasione il Quartani non rivestiva la qualifica indicata dal D.G., né quella di vice, affidate invece ad altri calciatori.A ciò si deve aggiungere che il Presidente della Società Tre Esse 2005, partecipante alla gara nella quale sono avvenuti gli incidenti afferma, su precisa domanda del Collaboratore della Procura, “Non saprei dire se tra i tifosi ci fosse stato anche qualche tesserato della Mattagnanese”.Appare quanto meno strano che il Presidente non abbia riconosciuto il calciatore Calerini che era stato in forza alla squadra della propria Società per sei stagioni continue, l’ultima delle quali nel 2011/2012.Anche un calciatore dell’A.S.D. Follonica, avversaria della Tre Esse 2005, non ha saputo indicare al medesimo Collaboratore, se tra i sostenitori della Società Mattagnanese, autori delle violazioni indicate, si trovassero tesserati di detta SocietàCiò fa venir meno ogni certezza sulla identificazione del Quartani per la infondatezza - oggettivamente dimostrata - del presupposto, ed anche nei confronti del Calerini essendo venuta meno l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal D.G..Dette dichiarazioni perdono, quindi, la valenza prevista dall’art. 35 del C.G.S., generando un profondo dubbio sulla colpevolezza degli inquisiti per cui, in applicazione del principio “in dubio pro reo” la C.D. ritiene non poter accogliere il proposto deferimento. P . Q . M . la C.D.T. Toscana proscioglie i calciatori Calerini Alessio e Quartani Tommaso da ogni addebito.A ciò consegue la non applicabilità nei confronti della Società A.S.D. Mattagnanese del disposto dell’art. 4 del C.G.S..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it