COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati : Ballogi Matteo, Berretta Gabriele, Chessa Francesco, Corozzi Marco, Fina Alessio, Pozzolini Enrico, Russo Matteo, Pini Flavio, Pini Alessio, Bardi Fabrizio, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; nonché della Soc. Atletico Pini 1987, società di appartenenza dei suddetti deferiti, in applicazione del disposto dell’art. 4, c. 2 , del medesimo corpo di norme.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati : Ballogi Matteo, Berretta Gabriele, Chessa Francesco, Corozzi Marco, Fina Alessio, Pozzolini Enrico, Russo Matteo, Pini Flavio, Pini Alessio, Bardi Fabrizio, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; nonché della Soc. Atletico Pini 1987, società di appartenenza dei suddetti deferiti, in applicazione del disposto dell’art. 4, c. 2 , del medesimo corpo di norme. La gara del Campionato di III categoria Atletico Pini 1987 / A.S. San Miniato, disputata in data 20 gennaio 2013, è stata necessariamente sospesa dal D.G. perché, al 6° minuto del I tempo, la squadra della Società Atletico Pini, scesa in campo con un organico di soli sette calciatori, si è trovata con un numero di calciatori inferiore a quelli previsti, secondo quanto disposto dalla Regola 3 del gioco del calcio, a causa dell’infortunio subito da uno dei calciatori in campo. Nel rapporto di gara l’arbitro segnalava che dall’inizio della gara fino al momento della sospensione i calciatori non metteva in essere alcuna azione di gioco rimanendo in prossimità della linea di centro campo con chiaro e deliberato intento rinunciatario.Il G.S.Territoriale di Pisa, acquisito il rapporto arbitrale ed assunti i provvedimenti disciplinari previsti in casi del genere, ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.L‘Ufficio inquirente rilevato sussistere, nel comportamento dei calciatori e della Società, la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. ha disposto il deferimento in esame.In apertura di seduta il Presidente dà atto che la notifica dell’atto di contestazione e della conseguente convocazione per la data odierna è regolarmente avvenuta nei confronti di : Ballogi Matteo, Berretta Gabriele, Fina Alessio, Pozzolini Enrico, Pini Flavio, Pini Alessio, Bardi Fabrizio nessuno dei quali è presente. Per quanto riguarda gli altri calciatori deferiti, gli avvisi raccomandati sono stati restituiti con le seguenti motivazioni: - Chessa Francesco, perché sconosciuto all’indirizzo risultante dagli atti; - Corozzi Marco, in quanto irreperibile; - Russo Matteo, non più residente presso la Caserma C.C. di Livorno, ove prestava servizio, perchè congedato. La notifica nei confronti della Società, la quale ha rinunciato al proseguimento del Campionato di III categoria in data 7 marzo 2013, è stata effettuata nella sede sociale risultante dagli atti ufficiali, ed il plico è stato restituito perché non ritirato.Il Signor Pini Flavio, definendosi: Presidente, Allenatore, Capitano e Calciatore della Società ha fatto pervenire comunicazione con la quale dichiarando che “ non saremo presenti alla convocazione del 26/07/2013 ore 17,00 per evidenti motivi…”, si assume in proprio ogni responsabilità del comportamento tenuto in campo dalla squadra.E’ presente per la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, il quale chiede la conferma del deferimento risultando dal rapporto di gara, del quale ricorda la valenza probatoria.Mette in evidenza la gravità del comportamento della Società e dei calciatori affermando che si è trattato di una forma di contestazione eversiva non accettabile da parte di qualsiasi ordinamento ed in particolare da quello sportivo. Chiede pertanto infliggersi le seguenti sanzioni: - ai calciatori Ballogi Matteo, Berretta Gabriele, Fina Alessio, Pozzolini Enrico, Pini Flavio, Pini Alessio, Chessa Francesco, Corozzi Marco, Russo Matteo la squalifica per otto giornate; - al Dirigente Bardi Fabrizio, l’inibizione per mesi cinque; - alla Società l’ammenda di euro 1.000,00 (mille). Rilevato che nessuna attività a difesa è stata posta in essere, la Commissione così decide. L’avvenuto ridotto schieramento iniziale del numero minimo di calciatori, necessario a dare avvio alla competizione, non è dovuto ad una carenza dell’ organico della Società quanto ad un deliberato disegno, come risulta evidente dalla dichiarazione riportata dal D.G. sul rapporto di gara allorché evidenzia quanto riferitogli dal Dirigente Fabrizio Bardi, proprio al 6° minuto del I tempo contemporaneamente all’ infortunio cui è andato incontro il calciatore Flavio Pini, e precisamente: “ Signor Arbitro la nostra oggi è una forma di protesta pacifica nei confronti della Federazione.” Tale dichiarazione, oltre ad indicare la premeditazione del comportamento della Società, determina il dubbio che anche l’infortunio occorso al calciatore Pini sia stato strumentalmente disposto.Si tratta di un comportamento estremamente grave in quanto tendente a minare la regolarità dei campionati, fulcro essenziale dell’attività federale. Del tutto assurda appare la motivazione apportata a giustificazione del comportamento della società.Tali atteggiamenti non possono e non debbono avere militanza nell’ambito federale non solo per il gravissimo comportamento antisportivo ma anche per i danni che arrecano alle Società ed ai Tesserati che si attengono alla normativa federale, liberamente accettata con il tesseramento. In riferimento alla nota inviata dal Signor Pini Flavio la C.D. precisa che il suo contenuto è assolutamente irrilevante agli effetti della decisione da assumere dovendosi considerare che con la richiesta di tesseramento ciascun soggetto si impegna ad osservare singolarmente e personalmente l’osservanza delle norme federali.La dichiarazione, che peraltro attesta la piena conoscenza da parte della Società e dei singoli del provvedimento disciplinare, non costituisce esimente o attenuante per alcuno dei soggetti deferiti.Il deferimento è quindi fondato e da accogliere. In riferimento alla posizione della Società, che ha rinunciato al proseguimento del Campionato di III categoria in data 7 marzo 2013, non risulta che essa sia incorsa nella revoca o nella decadenza dalla affiliazione ai sensi dell’art. 16 delle NOIF, per le quali è necessario specifico provvedimento del Presidente Federale, per cui essa permane vincolata al rispetto dell’Ordinamento sportivo.Infatti, l’art. 18 del C.G.S., nell’elencare le sanzioni suscettibili da adottarsi a carico delle società, non reca alcun riferimento al concetto di attività, dovendo pertanto interpretarsi che le sanzioni in essa previste sono applicabili a tutte le società affiliate alla FIGC, a prescindere dal fatto che esse non svolgano più attività nel momento in cui la violazione, ovviamente commessa in vigenza di attività, viene loro contestata. P . Q . M . la C.D.T. Toscana infligge le sanzioni di seguito riportate. - a ciascuno dei Calciatori Ballogi Matteo, Berretta Gabriele, Fina Alessio, Pozzolini Enrico, Pini Flavio, Pini Alessio, la squalifica per 8 (otto) giornate di gara; - al Dirigente Bardi Fabrizio, l’inibizione per mesi 5 (cinque) - alla Società Atletico Pini 1987,l’ammenda di euro 1.000,00 (mille). Per quanto riguarda i calciatori Chessa, Corazzi e Russo, ai quali non è stato possibile notificare l’atto di incolpazione, la Commissione delibera di stralciare la loro posizione e di restituire il fascicolo alla Procura Federale per la regolare contestazione di quanto loro imputato.
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