F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 23 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 11 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTA PER UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA SEGUITO GARA SUPERCOPPA DI LEGA JUVENTUS/LAZIO DEL 18.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 27 del 19.8.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 23 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 11 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. LAZIO S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTA PER UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA SEGUITO GARA SUPERCOPPA DI LEGA JUVENTUS/LAZIO DEL 18.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 27 del 19.8.2013) Premesso che la S.S. Lazio ha proposto ricorso, con procedura d’urgenza, avverso la sanzione, irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A in seguito alla gara di Supercoppa di Lega Juventus/Lazio disputata a Roma il 18 agosto 2013, consistente nell’obbligo di disputa per una gara con il settore denominato “Curva Nord” (dello Stadio Olimpico in Roma) privo di spettatori, in quanto nel corso del predetto incontro calcistico i sostenitori della Lazio avevano più volte manifestato comportamenti razzisti, consistiti per la precisione in “grida e cori”, nei confronti di tre giocatori di colore della Juventus; Considerato che con il ricorso proposto la società ricorrente ha contestato la correttezza della suindicata decisione del Giudice Sportivo in quanto: a) i comportamenti asseritamente ascritti ai sostenitori della Lazio e posti in essere nel corso del primo tempo dell’incontro sono stati rilevati dal solo rappresentante della Procura federale presente allo stadio e non dall’arbitro; b) la sanzione è stata inflitta alla S.S. Lazio sul presupposto che i comportamenti razzisti ascritti agli spettatori ospitati dalla “Curva Nord” dello Stadio Olimpico in Roma provenissero da tifosi laziali, posto che quello spazio dello Stadio, durante le ordinarie partite disputate dalla Lazio “in casa” ospita spettatori abbonati e, quindi, verosimilmente ed esclusivamente, sostenitori della Lazio. Nel caso di specie tuttavia, posto che si trattava di una finale di Supercoppa di Lega, la suddetta presunzione risulta essere priva di fondamento, tenuto conto che era la Juventus ad essere considerata quale squadra “ospitante” e che dunque non può essere dimostrato che gli spettatori autori dei comportamenti razzisti fossero effettivamente sostenitori della Lazio. In conclusione quindi non è provato che gli autori dei fatti per i quali è stata inflitta la qui impugnata sanzione possano ricondursi con certezza ai sostenitori della Lazio; c) proprio in ragione del fatto che non è possibile con certezza stabilire se gli autori delle grida e dei cori razzisti debbano iscriversi tra i sostenitori laziali, tenuto conto che per l’incontro in questione non operava la riserva dei posti per gli abbonati della “Curva Nord”, si appalesa maggiormente irragionevole il contenuto della sanzione irrogata giacché essa colpirà gli spettatori che occupano, anche in virtù di abbonamento, uno specifico settore dello Stadio Olimpico in Roma per il primo incontro di campionato che disputerà la Lazio “in casa” penalizzando in tal modo la posizione anche di quegli abbonati che non hanno assistito all’incontro di Supercoppa, costringendoli, eventualmente e qualora volessero assistere comunque al prossimo incontro casalingo della Lazio, a dover acquistare un biglietto, non potendo utilizzare l’abbonamento ed essendo costretti ad occupare altri settori dello Stadio con evidenti ed ingiustificati pregiudizi economici. Da qui la richiesta di annullamento della sanzione inflitta. Rilevato che i fatti per come descritti dal Giudice Sportivo nella motivazione del provvedimento sanzionatorio qui oggetto di contestazione sono tutti ampiamente documentati, per come risulta dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo, non solo nel loro verificarsi ma anche con riferimento alla individuazione dei responsabili dei comportamenti sanzionati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell’arbitro e della relazione dei collaboratori della Procura federale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva. Considerato che dalla lettura del rapporto del direttore di gara Signor Gianluca Rocchi si evidenzia testualmente che durante il secondo tempo dal 20° e fino al termine della gara dalla “curva dei sostenitori della Soc. Lazio venivano intonati dei cori del tipo “buuu-buuu” di stampo razziale nei confronti dei calciatori avversari e più precisamente Pogba, Asamoah e Ogbonna appena questi giocavano il pallone” e che nello stesso rapporto arbitrale si fa preciso e puntuale richiamo all’annuncio effettuato dallo speaker dello Stadio al minuto 88° e che solo dopo tale annuncio i cori terminavano; Tenuto conto che quanto è stato riferito dal direttore di gara è stato registrato dai collaboratori della Procura Federale presenti all’incontro e riportato nel rapporto sottoscritto da questi ultimi, in esso significandosi testualmente che “al 16° e al 28° del I tempo dal settore Curva Nord in occasione di fasi di gioco con protagonista il calciatore della Juventus Asamoah, lo stesso era fatto oggetto di cori razzisti “Buh, Buh, Buh” frammisti a fischi provenienti dallo stesso settore”; ed ancora che “dall’82° all’88° minuto i giocatori della Juventus Asamoah e Pogba erano fatti oggetto, in ogni occasione di gioco, di cori razzisti di notevole entità da tutto il settore Curva Nord. Il testuale dei cori, anche in questo caso, corrispondeva al verso della scimmia ovvero Buh, Buh, Buh”. Appurato dunque che in più momenti nel corso del Primo tempo dell’incontro in questione e per una gran parte del Secondo tempo vi è prova che sono stati attivati comportamenti razzisti ad opera di sostenitori della Lazio, consistiti in cori e grida dal significato inequivocabile ed ai quali sono stati fatti oggetto esclusivamente calciatori di colore della Juventus nel momento in cui entravano in possesso del pallone e quando lo giocavano e che pertanto le contestazioni espresse nel ricorso circa l’incertezza sulla riconducibilità dei censurati comportamenti a sostenitori della Lazio non possono condividersi, essendo stata dimostrata, con prova insuperabile, non solo la puntuale ascrivibilità dei deprecabili comportamenti a sostenitori laziali ma anche la provenienza dei cori e delle grida dal settore della “Curva Nord” dello Stadio Olimpico in Roma, rivolti per giunta all’esclusivo indirizzo di giocatori (di colore) della Juventus. Rammentato che, ai sensi dell’art. 11 n. 3 C.G.S., per come novellato dalle disposizioni federali di cui al comunicato 189/A del 4 giugno 2013 “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). (Omissis)” e che il succitato art. 18, comma 1, lett. e) dello stesso C.G.S. fa riferimento alla sanzione dell’ “obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori”. Verificato, dunque, che neppure la censura dedotta nel ricorso in ordine alla circostanza che la sanzione inflitta costituirebbe il primo esempio di applicazione della disposizioni del C.G.S. asseritamente violate coglie nel segno, tenuto conto che il Giudice sportivo, nell’irrogare la sanzione, ha proprio tenuto conto che si trattava della prima applicazione della norma recante il novellato precetto di cui all’art. 11 C.G.S. e che, comunque, ad avviso della Corte alcun rilievo può assumere, nell’ordinamento sportivo, l’eventuale pregiudizio economico che potrebbero subire i sostenitori della Società sanzionata per la chiusura (per la disputa di una o più gare) proprio di quel settore dello Stadio rispetto al quale hanno concluso un contratto di abbonamento annuale, retrocedendo di rilievo e di consistenza tale pregiudizio economico dei singoli spettatori rispetto all’obiettivo che il legislatore sportivo ha ritenuto doveroso assumere, con le novellate disposizioni, quale impegno (anche con effetti di politica sportiva di portata e riflessi sovranazionali) alla lotta ad ogni forma di razzismo “in senso assoluto” in occasione di manifestazioni sportive, nella specie calcistiche; Ritenuto, infine, che non si rinvengono nella vicenda in questione, neppure embrionalmente, gli estremi per poter fare applicazione della previsione di cui all’art. 13 C.G.S., recante disposizioni in materia di “Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori”, atteso che con la novella di cui al comunicato ufficiale n. 45/A del 5 agosto 2013, applicabile ratione temporis al caso in esame, è stata esclusa la riconducibilità della esimente ovvero delle attenuanti previste nell’art. 13 alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 11, come era invece previsto nella precedente versione della norma, limitando l’operatività della stessa ai soli comportamenti riconducibili nell’alveo delle violazioni di cui all’art. 12 C.G.S. (norma, quest’ultima, che non si attaglia al caso in esame, che resta disciplinato dall’art. 11 C.G.S.). Conclusivamente, questa Corte, ritiene congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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