F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 27 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 13 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE ALFONSO DE LUCIA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 STATUTO F.I.G.C. – NOTA N. 5496/232 PF 12-13/SP/BLP DELL’11.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/CDN del 11.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 27 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 13 Settembre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE ALFONSO DE LUCIA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 STATUTO F.I.G.C. - NOTA N. 5496/232 PF 12-13/SP/BLP DELL’11.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/CDN del 11.4.2013)
Con ricorso ritualmente proposto il Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 82/CDN dell’11.4.2013) con la quale, su deferimento n. 5496/232 p.f. 12 – 13 SP/bpl, è stato prosciolto il calciatore Alfonso De Lucia (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.G. Livorno Calcio S.r.l., attualmente tesserato per la A.S.G. Nocerina S.r.l.) per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 30 dello Statuto F.I.G.C.. Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito: a) l'error in judicando per erronea applicazione della norma di cui all'art. 30 dello Statuto Federale in quanto la decisione impugnata era, a suo avviso, fondata su una interpretazione distorta della portata del c.d. vincolo di giustizia. A supporto della eccezione ha richiamato, sin dalla interpretazione autentica, in subiecta materia fornita da questa Corte, la decisione di cui al Com. Uff. n. 5/CF 1995/1996 – Caso Foderi. In conformità ha, altresì, richiamato le statuizioni della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva di cui al Com. Uff. n. 17/CG del 25.11.2008 e di questa Corte (Com. Uff. n. 291/CGF del 30.7.2010 – Caso Guerra). Ha, pertanto, concluso chiedendo, in totale riforma della decisione impugnata, la declaratoria della responsabilità del Sig. Alfonso De Lucia irrogando allo stesso la sanzione disciplinare richiesta in prime cure o, in subordine, quella ritenuta di giustizia. Con memoria ritualmente inviata a questa Corte il De Lucia ha contestato il fondamento del ricorso facendo richiamo alle decisioni adottate dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. Che hanno fornito una lettura ancor più elastica del “vincolo di giustizia” giungendo ad escludere dal divieto tutte le fattispecie aventi rilevanza penale, indipendentemente dalla loro procedibilità. Ha, infine, argomentato la sua opposizione invocando l'inequivoca disposizione di cui all'art. 1 L. 280/2003 che stabilisce “la Repubblica riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale” ma soggiunge “I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”, affacciando, diversamente, una ipotesi di eccezione di incostituzionalità ex artt. 24-25 della Costituzione. Assumendo, pertanto, la pretestuosità del proposto ricorso ne ha invocato il rigetto. Alla seduta del 27.6.2013, fissata avanti alla C.G.F. – Sezioni Unite – sono comparsi: il Sostituto del P.F., il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, il difensore del De Lucia, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato. Il ricorso è invero fondato e va accolto. Osserva questa Corte in premessa, uniformandosi a precedenti in subiecta materia (v. Com. Uff. n. 279/CGF – 1° Sezione Giudicante – 2007/2008 e Com. Uff. n. 37/CGF – 4° Sezione Giudicante – 2010/2011) dai cui principi non intende discostarsi, che la clausola compromissoria di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, incondizionatamente accettata dai soggetti “in quanto appartenenti all'ordinamento settoriale sportivo” ed il derivante obbligo di richiedere l'autorizzazione federale nei casi di contenzioso attinente a “materie riconducibili all'attività della F.I.G.C.” o comunque aventi ad oggetto “vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” fra tesserati, non hanno caratteristiche di anelasticità, né si pongono come un divieto di adire il giudice ordinario, tant'è che possono essere elise dalla concessione dell'autorizzazione e che la relativa inottemperanza comporta soltanto una contestazione disciplinare per l'infrazione ex art. 15 C.G.S.. D'altra parte, giova rilevare, il sistema della tutela pubblicistica può essere surrogata dal C.G.S. restando impregiudicata l'azione risarcitoria per l'esercizio della quale non vi è alcuna compressione. Ciò chiarito, affermare apoditticamente e categoricamente che il vincolo di giustizia non si estenda all'intero contenzioso afferente la materia penale, significa svilire lo stesso spirito della disposizione normativa statale dianzi citata che “riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nel gestire situazioni soggettive ad esso connesse”, autonomia derogabile in quanto sottordinata all'ordinamento statale solo nei casi in cui le situazioni giuridiche suddette abbiano rilievo per quest'ultimo. Rimanendo nel comparto dei rapporti intersoggettivi regolati dal diritto penale ovvero, in termini diversi e meno astratti, delle “situazioni” che insorgono a seguito dell'avvenuta consumazione di reati è, quindi, da vedere quali di esse, se pur coinvolgenti soggetti appartenenti al mondo federale e/o connesse ad interessi sportivi, abbiano effettiva rilevanza per l'ordinamento generale e pertanto sfuggano al circuito operativo della clausola compromissoria. In proposito giova ricordare come lo stesso legislatore statale abbia, sul punto, introdotto una sorta di distinzione basata sul coefficiente di interesse che alcune situazioni rivestono per l'ordinamento ordinario, situazioni che, contraddistinte da limitato potenziale di pericolosità o provocanti un minore allarme sociale, non determinano un suo diretto intervento. Trattasi chiaramente della ripartizione fra reati, perseguibili d'ufficio o a querela di parte, e, per la questione in disamina, di quei casi in cui lo Stato delega all'eventuale iniziativa del cittadino l'input affinché l'organo a ciò deputato – P.M. - possa legittimamente esercitare l'azione penale. Quanto sopra non può che avere una ben precisa significazione e cioè che situazioni specifiche di ridotta illegalità hanno per l'ordinamento statale scarso interesse e minimo rilievo. Assumere, quindi, com'è stato fatto nella motivazione del lodo Setten, che, comunque, anche nelle cennate ipotesi l'applicazione del vincolo di giustizia comporterebbe una lesione di interessi giuridicamente rilevanti in quanto la giurisdizione federale, “priva di potestas judicandi non avrebbe strumenti coercitivi per offrire e garantire tutele” è assioma che non si dimostra condivisibile. I rilievi che precedono valgono a privare di giuridica fondatezza le conclusioni fatte proprie nel provvedimento gravato che va, pertanto riformato. Consegue che il percorso giudiziario scientemente, come per sua stessa ammissione resa in sede d'indagini, prescelto dal pervenuto, integra in ogni sua componente l'infrazione disciplinare contestatagli e va pertanto punito con la sanzione della squalifica, che si reputa equo contenere nel minimo edittale, per la durata di mesi 6. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale, infligge al calciatore Alfonso De Lucia la sanzione della squalifica per mesi 6 ed ammenda di € 10.000,00.
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