F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITAGLIANO SEBASTIAN JUAN SEGUITO GARA CITTÀ DI POTENZA/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITAGLIANO SEBASTIAN JUAN SEGUITO GARA CITTÀ DI POTENZA/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012) Visto il ricorso proposto dalla A.D.C. Ars et Labor Grottaglie, in persona del presidente in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012, con cui al calciatore della società ricorrente Sebastian Juan Vitagliano è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare a seguito della gara Città di Potenza S.r.l./Ars et Labor Grottaglie, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone H, 2012/2013 e svoltasi il 22.12.2012; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; considerato che: - nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “per avere, al termine della gara, tentato di venire a contatto fisico con un calciatore avversario senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento di altri calciatori, nella circostanza rivolgeva espressioni minacciose all’indirizzo del medesimo calciatore. A causa di tale comportamento non era possibile effettuare il rituale saluto di fair-play”; - quanto contenuto nella detta decisione corrisponde a quanto riportato nel rapporto dell’arbitro; - la ricorrente ritiene che la sanzione irrogata sia eccessivamente afflittiva, in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore non sarebbe stato violento e lo stesso avrebbe chiesto perdono per il comportamento riprovevole tenuto a fine gara. Inoltre, durante il dopo partita, ci sarebbe stato un comportamento di totale collaborazione e correttezza da parte di tutti i calciatori e dirigenti; ritenuto che: - ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b), C.G.S., è prevista la sanzione minima della squalifica per giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre presone presenti”; - il comportamento tenuto dal calciatore della ricorrente, così come descritto nel rapporto dell’arbitro, configura (oggettivamente e soggettivamente) una condotta violenta; - non vi sono i presupposti per concedere la richiesta parziale riforma del provvedimento del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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