F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL CALCIATORE SEBASTIANELLI STEFANO (TESSERATO S.S.D. JESINA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA JESINA/MACERATESE DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL CALCIATORE SEBASTIANELLI STEFANO (TESSERATO S.S.D. JESINA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA JESINA/MACERATESE DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012) Visto il ricorso proposto da Stefano Sebastianelli avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012, con cui al ricorrente, calciatore della Jesina, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare a seguito della gara Jesina/Maceratese, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone F, 2012/2013 e svoltasi a Jesi il 16.12.2012; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; considerato che: - nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “per avere, a gioco fermo, colpito con un calcio alla schiena un calciatore avversario riverso a terra a seguito di uno scontro di gioco”; - quanto contenuto nella detta decisione corrisponde a quanto riportato nel rapporto dell’arbitro; - il ricorrente, “pur riconoscendo di aver commesso un fallo durante la caduta conseguente ad un contrasto di gioco, ritiene che la pena comminata sia particolarmente afflittiva”, in quanto egli avrebbe colpito “involontariamente alla gamba l’avversario senza violenza e non sulla schiena come riportato nelle motivazioni del comunicato ufficiale”; ritenuto che: - ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b), C.G.S., è prevista la sanzione minima della squalifica per 3 giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre presone presenti”; - il comportamento tenuto dal ricorrente, così come descritto nel rapporto dell’arbitro, configura (oggettivamente e soggettivamente) una condotta violenta; - la diversa ricostruzione del ricorrente è del tutto smentita dal rapporto dell’arbitro; - a fronte del particolare valore del rapporto dell’arbitro - si veda al riguardo l’art. 35, punto 1.1., C.G.S. - quanto affermato dal ricorrente è, invece, del tutto sfornito anche di un principio di prova; - non vi sono i presupposti per concedere la richiesta riduzione della squalifica comminata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sebastianelli Stefano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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