F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO DELL’U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIRALDI FRANCESCO SEGUITO GARA AGROPOLI/SAMBIASE DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it
8. RICORSO DELL’U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIRALDI FRANCESCO SEGUITO GARA AGROPOLI/SAMBIASE DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012)
Al 40° del secondo tempo, della gara Agropoli/Sambiase disputata il 22.12.2012, il calciatore Giraldi numero 4 della società Agropoli a “giuoco fermo” colpiva con una gomitata all’altezza del torace un calciatore avversario in reazione al comportamento di quest’ultimo. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 27.12.2012, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Agropoli evidenziando che il calciatore Giraldi, dopo un’entrata decisa alla ricerca del pallone, veniva a contatto con l’avversario ed entrambi cadevano a terra. Nel rialzarsi il Giraldi, avendo intenzione di segnalare al direttore di gara l’inesistenza del fallo, alzava le mani così involontariamente sfiorando il corpo dell’avversario; senza quindi minimamente colpirlo con una gomitata. A questo proposito, la ricostruzione dei fatti – secondo la tesi dell’Agropoli – sarebbe avvalorata dal fatto che l’assistente n. 2, posizionato vicinissimo all’azione, nulla aveva a segnalare e che il calciatore avversario non avrebbe riportato alcuna conseguenza, nemmeno essendo soccorso dallo staff medico. In buona sostanza, secondo l’impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparrebbe affatto diversa rispetto a quanto percepito dall’arbitro, con la necessità di una rivalutazione degli accadimenti. Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Giraldi – se pur provocato – ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale, essendo i fatti stessi avvenuti sotto la diretta visione e percezione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo così in quel momento visualizzati. Una diversa ricostruzione di quanto percepito dall’arbitro porterebbe ad un sindacato di merito su scelte tecnico discrezionali che impingerebbero sul suo esclusivo compito di valutazione della fattispecie agonistico-sportiva. Né, al riguardo, ha alcuna rilevanza il fatto che l’assistente, pur posizionato vicino all’azione, non abbia segnalato alcunché. A questo proposito, infatti, essendo stata la condotta direttamente percepita dal direttore di gara, non era necessario alcun intervento dell’assistente stesso. Trattandosi all’evidenza di una azione dai connotati violenti - e che in virtù di quanto previsto dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., comporta come minimo la sanzione di 3 giornate di squalifica – si ritiene che la fattispecie sia stata correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha inflitto l’esatta sanzione prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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