F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 22 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 9) RICORSO SIG. SCLOSA CLAUDIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMI 1, 2, 3, 4 E 10 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO (NOTA N. 2486/1034PF08-09/SP/BLP DEL 30.10.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52 dell’11.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 22 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 9) RICORSO SIG. SCLOSA CLAUDIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMI 1, 2, 3, 4 E 10 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO (NOTA N. 2486/1034PF08-09/SP/BLP DEL 30.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52 dell’11.12.2012) Il deferimento da cui ha origine il presente giudizio prende spunto dalle dichiarazioni, riprese da alcuni quotidiani, rilasciate nei primi giorni di aprile 2009 dal Sig. Alessandro Moggi, all’esito del procedimento nel quale è stato riconosciuto responsabile di alcuni fatti aventi indubbia attinenza con quelli per cui oggi si procede. Avviata l’indagine, la Procura Federale ha acquisito una serie di atti e documenti, il cui contenuto è stato, poi, sostanzialmente confermato dalle dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni degli Agenti, poi, deferiti. Nelle more, il sig. Moggi, con esposto presentato il 24 giugno 2009 al quale ha allegato una relazione della Guardia di Finanza confluita nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli, ha rafforzato il contenuto delle dichiarazioni con le quali ha sostanzialmente chiarito che non poteva essere considerato l’unico responsabile delle violazioni contestate, tenuto conto della sistematicità che ne connotava la commissione da parte di molti altri Agenti. Secondo la prospettazione accusatoria l’attività di indagine ha consentito di accertare l’esistenza di anomalie risalenti nel tempo, ma comunque protrattesi sino ad oggi. Attesa, in particolare, la specificità e chiarezza della relazione della Guardia di Finanza prodotta dal sig. Moggi nell’esposto sopra ricordato, veniva richiesta la relativa documentazione (contratti, tabulati, ecc.) alla Commissione Agenti, alla luce della quale quanto denunciato sembrava trovare conferma. Segnatamente, l’attenzione veniva rivolta a quelle fattispecie in cui le società di calcio hanno corrisposto agli agenti di calciatori i compensi dovuti dai medesimi calciatori ed a quelle in cui due o più agenti, soci della medesima società, hanno accettato l’incarico (il cd. mandato blu) dal calciatore e, contestualmente, hanno ricevuto incarico (il cd. mandato rosso) da una società sportiva, controparte contrattuale dello stesso calciatore. La Procura Federale riscontrava, per quanto in questa sede rileva, «una costante condotta degli Agenti della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas e della I.F.A. International Football Agency s.r.l. – in liquidazione – finalizzata ad eludere le prescrizioni stabilite dal Regolamento Agenti». La compagine sociale delle predette società risultava sostanzialmente ruotare attorno ai medesimi soggetti: Marcello Bonetto e Claudio Sclosa (soci accomandatari della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas – società, a propria volta, socio accomandante della I.F.A. International Football Agency s.r.l. – e soci accomandanti della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas), Giuseppe Bonetto e Francesco Romano (soci accomandatari della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas, nonché soci accomandanti della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas), Vincenzo Ferrara (legale rappresentante della I.F.A. International Football Agency s.r.l.), Federico Bonetto (socio di tutte le tre predette società), Giovanni Bia e Ippolito Gallovich (socio delle società I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, e I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas. La Procura Federale riteneva, dunque, atteso il suddetto intreccio societario e trovata conferma anche nelle stesse dichiarazioni rilasciate dagli Agenti di cui trattasi che, «avuto riguardo alla partecipazione di ciascuno degli Agenti alle tre Società (nella I.F.A. s.r.l. uno dei soci – al 25% - è la I.F.A. di Marcello Bonetto & C. s.a.s.), tutti gli Agenti sopra richiamati traggono profitto, in ragione delle quote possedute, dal conferimento dei diritti economici e patrimoniali derivanti dal mandato ricevuto, indipendentemente dalla società destinataria». Riteneva, inoltre, che dall’esame degli atti acquisiti al procedimento emergeva «una costante condotta degli Agenti Giuseppe Bonetto, Marcello Bonetto, Federico Bonetto, Francesco Romano, Claudio Sclosa e Giovanni Bia, finalizzata ad eludere le prescrizioni stabilite dal Regolamento Agenti», come dettagliatamente specificato nello stesso atto di deferimento, e, in particolare, che emergeva «in modo univoco che si è venuta a determinare una evidente situazione di conflitto di interessi, in capo agli Agenti sopra indicati che hanno, in alcuni casi, operato in palese violazione di quanto sul punto statuito sia dall’art. 15 del Regolamento Agenti vigente sino al 1° febbraio 2007 che dall’art. 15 del Regolamento Agenti vigente dal 1° febbraio 2007, per effetto degli incarichi» anch’essi specificamente indicati e riepilogati nell’atto di deferimento. Ritenuto che le condotte dei prima citati Agenti «siano state contrarie ai dettami del Regolamento Agenti allora vigente e, per l’effetto, abbiano integrato la violazione di quei principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale imposti dal Regolamento citato perché appare evidente che, con riferimento ai suddetti mandati, si è venuta a determinare una situazione di concreta lesione dei valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’agente nel corso di tutto il periodo di espletamento del suo mandato professionale, finalizzato al perseguimento esclusivo degli interessi degli assistiti», con atto del 30 ottobre 2012, la Procura Federale deferiva, tra gli altri, i suddetti Agenti. Per quanto qui particolarmente rileva, il sig. Claudio Sclosa, veniva deferito per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 12 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo articolo, per essersi trovato – rispettivamente nella qualità di socio della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. Sas, della I.F.A. di Marcello Bonetto & C. Sas e della I.F.A. Srl in liquidazione (di cui è socia la I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas) – in una posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti perché finalizzati al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni. La posizione del Sig. Sclosa veniva, tuttavia, trattata separatamente dalle altre alle quali era sostanzialmente collegata (Giuseppe Bonetto, Federico Bonetto, Marcello Bonetto, Francesco Romano, Giovanni Bia, Vincenzo Ferrara – I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas, I.F.A. International Football Agency s.r.l., ora in liquidazione), in ragione dello stralcio disposto per questioni legate alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’odierno reclamante. Incardinatosi, così, il procedimento disciplinare a seguito rinnovazione del deferimento al corretto indirizzo, il deferito ha contestato qualsiasi forma di responsabilità a sé riferibile eccependo: la violazione del termine di conclusione delle indagini, indicato nel 30.6.2009, con conseguente prescrizione dell’azione disciplinare e/o inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi a tale data; la violazione del termine del 31.12.2010 di conclusione delle indagini e/o intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare; l’infondatezza nel merito del deferimento. Concludeva, pertanto, il deferito, chiedendo il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione di una sanzione in continuazione con quella di mesi 1 e giorni 20 di sospensione della licenza già applicata con la decisione del 9.5.2012, pubblicata su Com. Uff. n. 96/CDN - s.s. 2011/2012. Alla riunione del 29.11.2012 innanzi alla C.D.N., la Procura Federale chiedeva infliggersi la inibizione per mesi 9, mentre il deferito chiedeva il rigetto del deferimento o comunque l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza – ma non della inibizione – in misura più contenuta rispetto a quella richiesta dalla Procura, ritenendola unita, sotto il vincolo della continuazione, ad altra già inflitta nella precedente Stagione Sportiva. La C.D.N. dichiarava, anzitutto, infondata, l’eccezione secondo cui il deferimento di cui trattasi trova lo sbarramento della novella del C.G.S. del 28.5.2009. «Sul punto», afferma la C.D.N., «la C.G.F. (Com. Uff. n. 49/CGF 2010/2011 riunione del 31.8.2010) ha posto un definitivo arresto alla questione, oggetto peraltro di precedenti pronunce (Com. Uff. n. 11/CDN 2009/2010; Com. Uff. n. 108/CGF 2009/2010 in relazione al Com. Uff. n. 88/CGF del 4.12.2009; Com. Uff. n. 191/CGF 2009/2010 in relazione al Com. Uff. n. 167/CGF del 25.2.2010), chiarendo che la disciplina entrata in vigore il 28.5.2009 è applicabile anche a fatti anteriori purché il termine precedentemente fissato per lo svolgimento delle indagini non fosse ancora scaduto». La C.D.N. dichiarava, del pari, infondata «l’eccezione sollevata dalla difesa circa la perenzione dell’azione disciplinare per la violazione del termine del 31.12.2010, data nella quale si sarebbero dovute concludere le indagini. Posto che la proroga, così come concessa dalla Corte di Giustizia, ha differito il termine delle indagini che, alla data suddetta, si sono sostanzialmente concluse, è bene chiarire che il deposito della relazione o del deferimento dopo la scadenza del 31.12.2010, non ne fa venir meno l’efficacia, costituendo gli stessi l’esito e non atti dell’indagine, la cui tempistica è stata invece rispettata. In definitiva, l’azione disciplinare deve essere considerata tempestiva e correttamente esercitata ed il deferimento procedibile». Quanto al merito, riteneva la C.D.N. che «la fattispecie normativa del conflitto di interessi, come chiarito dalla C.G.F. che, con le Pronunce» delle Sezioni Unite di cui al Com. Uff. n. 305/CGF 2011/2012 e Com. Uff. n. 006/CGF 2012/2013, «ne ha escluso la punibilità laddove verificatasi sino al 31.1.2007 (ultimo giorno di vigenza del Regolamento Agenti 2001), è stata introdotta, per la prima volta, con il Regolamento Agenti del 2007, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, che ha regolamentato l’attività dell’agente in maniera innovativa rispetto alla normativa previgente, enunciando in maniera tassativa, con la disposizione contenuta all’art. 15, il divieto per gli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società». In tal ottica, dunque, la C.D.N. riteneva che le condotte consumate ed esauritesi prima e sino al 31.1.2007, o comunque entro il 30.6.2007, non possono essere considerate punibili, diversamente, invece, da quelle poste in essere a decorrere dal 1.2.2007 o per quelle che, ancorché iniziate sotto la vigenza del precedente regolamento, hanno continuato a produrre effetti dopo la scadenza del termine transitorio del 30.6.2007. Rilevato, poi, che il sig. Sclosa era accomandatario o accomandante delle società di cui trattasi e che ciò consentiva di convogliare gli incarichi ed i relativi proventi violando in modo chiaro la normativa contestata, sotto il profilo sanzionatorio la C.D.N. riteneva che quanto alla «natura della sanzione da applicarsi al deferito, non può trovare accoglimento la richiesta dello stesso – attualmente dirigente – di vedersi raggiunto dalla sospensione della licenza atteso, alla luce del fatto che il ruolo attualmente rivestito priverebbe la sanzione della necessaria afflittività». Osserva, in tal ottica, la C.D.N. che se «la stessa fosse tipizzata ed ancorata in modo assoluto al ruolo rivestito all’epoca della commessa violazione, la sanzione non risponderebbe più ai necessari requisiti di immediatezza temporale e di efficacia e verrebbero inevitabilmente agevolate condotte elusive dell’espiazione». Concludeva, quindi, il giudice di prime cure: «tenuto conto delle richieste delle parti e delle modalità attraverso le quali si è articolato l’illecito sia per la reiterazione ed il numero delle condotte illecite poste in essere, si ritiene congrua la sanzione della inibizione per mesi 6». Avverso la predetta decisione di cui al Com. Uff. n. 52/CDN del 11.12.2012 propone appello il sig. Claudio Sclosa, come rappresentato e difeso. Deduce, anzitutto, il reclamante violazione del termine di conclusione delle indagini. Si legge a tal proposito in reclamo: «Le indagini relative al presente procedimento sono iniziate il 20 aprile 2009, con la comunicazione prot. n. 6530/1034pf08-09/SP/blp inviata dalla Procura Federale alla Commissione Agenti di Calciatori, citata alla pagina 13 del deferimento. Successivamente, in data del 15.12.2009 la Procura Federale chiedeva la proroga dei termini di indagine che veniva concessa solo in data 7.4.2010 (Com. Uff. n. 217/CGF del 7.4.2010). L’art. 32 comma 11 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, prevedeva che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente Federale”. Pertanto appare evidente, come il termine ultimo spettante all’organo inquirente per chiudere le indagini fosse il giorno 30.6.2009». Ribadisce, poi, l’eccezione di violazione del termine del 31.12.2010 di conclusione delle indagini e/o di intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. A tal proposito, il reclamante ritiene che anche a voler applicare al caso di specie l’art. 32, comma 11, C.G.S. come modificato dal Com. Uff. n. 147/A del 28 maggio 2009 e considerando la proroga concessa dalla Sezione Consultiva della C.G.F., «l’ultimo atto delle indagini avrebbe dovuto essere espletato entro il 31.12.2010», mentre «al contrario, l’ultimo atto delle indagini di cui al presente procedimento, individuabile nella relazione finale dei Sostituti Procuratori, datata 26.1.2012 risulta successivo di più di un anno rispetto al termine sopra individuato». Nel merito, il reclamante deduce insussistenza del conflitto di interessi. «Innanzitutto», si afferma in reclamo, «in relazione ai mandati conferiti prima del 1.2.2007 e applicabile il Regolamento Agenti in vigore sino al 1.2.2007 il quale non disciplinava l’ipotesi di conflitto di interesse, così come confermato da alcune recenti decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale (cfr. Com. Uff. n. 305/CGF della stagione 2011/2012 e Com. Uff. n. 006/CGF della stagione 2012/2013)». Ma, a dire del reclamante, «anche le condotte relative ai mandati conferiti dopo il 1.2.2007 non integrano situazioni di conflitto di interessi», in quanto «affinché si configuri nel concreto una situazione di conflitto di interesse, non è sufficiente la mera potenzialità dello stesso in capo all’agente investito del cosiddetto “doppio mandato”, ma è necessario che il conflitto si verifichi concretamente con situazioni pregiudizievoli per le parti interessate nel tesseramento». Peraltro, aggiunge ancora il reclamante, «la realtà dei fatti ci dimostra tuttavia come tutte le operazioni oggi in esame si siano felicemente concluse senza pregiudizio alcuno, raggiungendo per altro il pieno soddisfacimento da parte dei calciatori e delle società assistite». Quanto alle sanzioni inflitte, ritiene il reclamante che la C.D.N. si sia sostituita al legislatore sportivo, nel momento in cui ha applicato la sanzione dell’inibizione, anziché quella della sospensione della licenza. E comunque, in ordine a tali violazioni, la giurisprudenza sportiva si sarebbe sempre attestata su sanzioni decisamente più contenute. Lamenta, infine, il sig. Sclosa il mancato riconoscimento della continuazione con la decisione del 9.5.2012 di cui al Com. Uff. n. 96/CDN/2011-2012, con cui è stata inflitta la sanzione della sospensione della licenza per mesi uno e giorni venti. «Con riferimento ai fatti di cui al Com. Uff. n. 96/CDN 2012/2013 si può, senza dubbio alcuno, ravvisare il medesimo disegno criminoso, in quanto le violazioni sono state tutte poste in essere quale socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e ricoprono il medesimo arco temporale». Alla seduta del 4.4.2013 innanzi a questa Corte sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e l’avv. Turco per il reclamante. Dopo la discussione delle parti, la C.G.F., all’esito della Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza istruttoria, pubblicata sul Com. Uff. n. 235/CGF del 5.4.2013: ORDINANZA «Salva e impregiudicata ogni ulteriore valutazione, ravvisata l’opportunità di procedere ad un approfondimento istruttorio, il Collegio ordina che: - 1) la Procura Federale documenti la qualità di tesserato del sig. Claudio Sclosa; - 2) il reclamante chiarisca il rapporto negoziale che lo lega alla società Juventus Football Club s.p.a. e depositi copia dei relativi contratti; - 3) entrambe le parti del giudizio precisino se il sig. Claudio Sclosa ha fin qui scontato la sanzione della inibizione allo stesso inflitta dalla C.D.N. e, comunque, se dalla data della pronuncia del giudice di prime cure lo stesso reclamante abbia o meno svolto attività, di rilievo per l’ordinamento federale, per conto della Juventus Football Club S.p.A. o di altre società di calcio. A tal fine concede alle parti termine fino al 19 aprile p.v. per il deposito di sintetiche note scritte, corredate dalla documentazione sopra indicata. Rinvia il procedimento alla data del 22 aprile 2013, h. 13,30, per il proseguimento della discussione. Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza nelle forme di rito». Nei termini assegnati, le parti depositavano memorie scritte e la documentazione richiesta. In particolare, la difesa del sig. Sclosa ha dimesso copia del contratto di collaborazione a progetto dd. 1.7.2012 che lo lega alla società Juventus Football Club S.p.A., sostenendo, tra l’altro, esservi differenza tra revoca della licenza («che, una volta ottenuta, non permette più la reiscrizione, salvo l’affrontare nuovamente l’esame») e la cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Agenti («Qualsiasi agente che decida di cessare la sua attività è obbligato a restituire la Sua licenza alla Commissione Agenti pena la cancellazione della licenza e la pubblicazione di tale decisione»). Deduce, quindi, il reclamante: «In altre parole Sclosa ha per ora restituito la licenza, la stessa non è cancellata e pertanto potrà essere, quando deciderà di ricominciare la vecchia attività nuovamente utilizzata». In ottemperanza all’ordinanza istruttoria prima riferita, la Procura ha dimesso: richiesta formulata alla Lega di Serie A e relativa risposta, nonché nota inviata alla società Juventus e memoria, con allegata documentazione, pervenuta dalla stessa, riservandosi di «dedurre e controdedurre in merito alle questioni in fatto ed in diritto che verranno esaminate» all’udienza del 22 aprile. Alla seduta come sopra aggiornata sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e l’avv. Turco per il reclamante, che hanno discusso la causa, richiamandosi alle rispettive conclusioni già rassegnate. Questa Corte ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, se non nei limiti di seguito precisati. Prive di pregio sono, anzitutto, le eccezioni preliminari ribadite anche in questa sede. Le indagini relative al presente procedimento sono iniziate il 20.4.2009, con la richiesta della Procura Federale alla Commissione Agenti di Calciatori. L’art. 32, comma 11, C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, prevedeva che «le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale». Ne consegue che le indagini dovevano concludersi entro il 30.6.2009. Tuttavia, in data 28 maggio 2009, dunque quando ancora il termine di conclusione delle indagini non era spirato, è intervenuta la novella di cui al Com. Uff. n. 147/A, che così modifica il suddetto art. 32, comma 11, C.G.S.: «Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo: 1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale. 2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale». Alla luce della suddetta nuova disciplina il termine di conclusione delle indagini veniva, quindi, a scadere, nel caso di specie, il 31.12.2009. Tuttavia, in data 15.12.2009, dunque prima della scadenza di siffatto termine, la Procura Federale richiedeva la prescritta proroga, che veniva poi concessa dalla Corte di Giustizia Federale con provvedimento del 7 aprile 2010 (Com. Uff. n. 217/CGF del 7.4.2010). Di conseguenza, tutti gli atti di indagini di cui al presente procedimento risultano effettuati entro la data dei termini di scadenza normativamente stabiliti. In tal ottica, non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la relazione finale dei sostituti procuratori sarebbe atto d’indagine e, dunque, decreterebbe la tardività e, di conseguenza, l’improcedibilità o inammissibilità dell’atto di deferimento relativo ad indagini non terminate entro il 31.12.2010. Infatti, la semplice redazione di una relazione illustrativa o conclusiva non può qualificarsi come atto di indagine. Del resto, la suddetta relazione non può certo farsi rientrare nell’ambito dell’attività di raccolta di elementi utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione dei soggetti cui imputare le relative violazioni, necessaria ai fini delle valutazioni e delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione della Procura Federale. Quanto al merito, l’assunto accusatorio trova fondamento e conferma in tutta una serie di elementi probatori. L’esame dettagliato dei mandati affidati da calciatori e società di calcio agli Agenti Claudio Sclosa, Giuseppe Bonetto, Federico Bonetto, Marcello Bonetto, Francesco Romano, Giovanni Bia, Vincenzo Ferrara – I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas, I.F.A. International Football Agency s.r.l., ora in liquidazione, consente di ritenere provato che il sig. Claudio Sclosa, per quanto interessa nel presente procedimento, si è venuto a trovare – tanto giuridicamente, quanto comunque di fatto – quale socio della I.F.A. di Giuseppe Bonetto & C. Sas, della I.F.A. di Marcello Bonetto & C. Sas e della I.F.A. Srl in liquidazione (di cui, come detto, è socia la I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas), in posizione di conflitto di interessi nell’espletamento dei rispettivi mandati assunti, analiticamente riportati nell’atto di deferimento, in quanto volti al medesimo trasferimento del diritto a prestazioni. Convergenti, in tal senso, anche le dichiarazioni rilasciate, ad esempio, da Marcello Bonetto, che, sentito dalla Procura Federale ha, tra l’altro, affermato: « … Non potendo trattare contemporaneamente per la Società di calcio e per il calciatore rappresentato, a volte utilizziamo gli altri soci delle nostre società per poter concludere l’eventuale trasferimento/cessione». Lo stesso veniva dichiarato da Federico Bonetto: «Non potendo trattare contemporaneamente per la Società di calcio e per il calciatore rappresentato, utilizziamo gli altri soci delle nostre società IFA per poter concludere l’eventuale trasferimento/cessione». Altrettanto indicativa la dichiarazione rilasciata da Francesco Romano che, nel confermare di aver ricevuto mandato dai calciatori o dalle società i cui contratti sono stati allo stesso esibiti, dichiarava di riconoscere «che in alcuni degli stessi la mia firma è differente, ma questo è dipeso dal fatto che è mia abitudine modificare ogni tanti anni il mio modo di firmare, tranne che per il mandato della Cremonese relativo a Christian Terni in data 18.7.2005, dove non riconosco la firma, e non sono in grado di precisare se la firma sia la mia per il mandato del Lecce relativo a Francesco Marianini del 1.7.2004. Nego di aver autorizzato terze persone a sottoscrivere i mandati in mia vece …». Si aggiunga che tutti gli Agenti soci delle suddette tre società I.F.A. hanno sostanzialmente dichiarato di avere indistintamente assunto gli incarichi di cui trattasi: coglie, pertanto, nel segno la C.D.N., laddove ritiene che risulti così chiara «la creazione di una situazione fittizia, nel senso che gli stessi, che condividevano posizioni paritarie anche da un punto di vista di ripartizione delle quote, utilizzavano lo strumento della Società in accomandita diversificando i ruoli al solo fine di garantirsi incarichi bilaterali ed evitare di incorrere nelle relative contestazioni, in modo da eludere la normativa di settore», divenendo, in tal modo, «irrilevante la qualifica di socio accomandante in quanto tutti i soci orientavano l’attività delle società ed agivano nel reciproco interesse delle stesse al fine di assicurarsi i proventi degli incarichi, sicché tutti ne condividevano una legale rappresentanza di fatto». In definitiva, rimane ampiamente dimostrato che l’Agente Sclosa, ancorché agendo come accomandatario della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, consentiva un’attribuzione di fatto dei diritti economici anche alle società nelle quali gli altri Agenti risultavano soci e, viceversa, altri Agenti del “gruppo” I.F.A., agendo quali accomandatari della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. Sas e legali rappresentanti della I.F.A. International Football Agency s.r.l., ora in liquidazione, consentivano l’acquisizione di diritti patrimoniali anche all’Agente Sclosa, socio anche di queste due ultime società, nella prima in quanto accomandante e nella seconda in quanto socio accomandatario della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. Sas, a propria volta, come detto, socio della predetta s.r.l. Né si pongono problemi di efficacia temporale della normativa, atteso che la maggior parte dei mandati conferiti all’Agente Sclosa hanno decorrenza successiva al 1.2.2007 o si tratta di condotte che, ancorché iniziate sotto la vigenza del precedente Regolamento Agenti (2001), hanno continuato a produrre effetti dopo la scadenza del termine transitorio del 30.6.2007. Quanto, invece, al profilo sanzionatorio ritiene questa Corte che il reclamo merito parziale accoglimento e che, comunque, la delibera impugnata sia suscettibile di parziale riforma. Occorre, preliminarmente rammentare che ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S. «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Il successivo comma 5 così, poi, recita: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale». L’art. 19 C.G.S. dispone, poi, che «Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 N.O.I.F., con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per 1 o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a 4 giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione; g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro». Quindi, se nell’ambito del rinvio all’art. 1, comma 5, è possibile ricomprendere anche coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, non vi è dubbio che, a prescindere dall’effettivo tesseramento o meno del reclamante per la società Juventus, lo stesso rientri nell’ambito di quei soggetti che, ai sensi del sopra richiamato art. 1 C.G.S., sono tenuti all’osservanza delle disposizioni federali e dei principi di lealtà e correttezza. E, sotto tale profilo, è altrettanto indubbio che lo stesso possa, dunque, pacificamente essere sottoposto alle sanzioni di cui all’art. 19 C.G.S. sopra ricordato, tra cui, appunto, quella dell’inibizione, come stabilito dalla C.D.N.. Peraltro, ai sensi delle norme di cui agli artt. 1, comma 4, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore ratione temporis, gli Agenti sono tenuti e, comunque, si obbligano a rispettare, oltre, ovviamente, il Regolamento medesimo, anche le altre norme federali e della Fifa. Tuttavia, nel caso di specie il reclamante è stato chiamato a rispondere per violazioni commesse nella sua qualità di Agente di calciatori. A tal proposito, l’art. 17, comma 1, del predetto Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 specifica quali sono le sanzioni applicabili all’Agente che violi le disposizioni o i principi delle suddette normative federali, statutarie o regolamentari: censura o deplorazione; sanzione pecuniaria; sospensione della licenza; revoca della licenza. Soltanto il Regolamento Agenti di cui al Com. Uff. n. 100/A del 8 aprile 2010 introduce, all’art. 26, anche la sanzione del «divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio». Ciò preliminarmente osservato, occorre ritenere che, se è vero che l’art. 16, comma 1, C.G.S. prevede che «gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva», è altrettanto vero che l’ordinamento federale ha espressamente stabilito, come sopra evidenziato, quali siano le sanzioni applicabili agli genti. Ritiene, dunque, questo Collegio che solo nell’ambito di tale predeterminazione, il giudice sportivo è libero di stabilire «la specie e la misura delle sanzioni disciplinari», non potendo, di fatto, introdurre una tipologia sanzionatoria non prevista per quel tipo di soggetto o violazione, potestà riservata al solo legislatore federale. Tuttavia, correttamente la C.D.N. ha rilevato come il nostro ordinamento sportivo sia anche informato al principio di effettività ed afflittività della pena. Pertanto, nel caso in cui non fosse prevista, per la fattispecie considerata, una sanzione realmente “afflittiva” ovvero laddove applicando la sanzione ordinariamente stabilita per quella data violazione si rischi di ledere il principio di efficacia e/o di agevolare condotte elusive dell’espiazione, verrebbe effettivamente in rilievo un possibile contrasto tra il principio di specialità e predeterminazione della sanzione e quello, di pari dignità giuridico-sportiva, della concreta afflittività della stessa, anche nella prospettiva del perseguimento delle finalità istituzionali proprie dello stesso ordinamento sportivo, tra cui quella di assicurare la regolarità delle competizioni sportive. Per l’effetto, occorrerebbe stabilire se e come il principio di afflittività della sanzione venga ad incidere su quello della specialità e predeterminazione della stessa: situazione, questa, rispetto alla quale, ad esempio, la C.D.N. ha sostanzialmente ritenuto che debba darsi prevalenza al primo. Nel caso di specie, tuttavia, questa Corte ritiene che il suddetto “conflitto” rimanga a livello meramente potenziale, rinvenendosi nel sistema altra idonea sanzione che possa, lo si ribadisce, con riferimento alla fattispecie come qui caratterizzata, garantire e fare salvi entrambi i suddetti principi, assicurando soddisfazione alle esigenze agli stessi sottese. Ciò, dunque, esonera il Collegio dalla preliminare valutazione prima indicata. Per quanto sopra, questa C.G.F. ritiene, quanto alla specie, di poter individuare nella sanzione pecuniaria la sanzione da applicare in relazione ai fatti ed alle violazioni dedotte in giudizio, che, quanto alla misura, considerato il numero dei mandati eseguiti in sostanziale posizione di conflitto di interessi, la sistematicità delle condotte di siffatta natura poste in essere dal sig. Sclosa, la gravità delle condotte medesime e l’ampio arco temporale nel quale le stesse sono state realizzate, appare congruo determinare in euro ventimila. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Sclosa Claudio, ed in riforma della delibera impugnata, infligge la sanzione pecuniaria di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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