F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 18 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 1.RICORSO PARMA FC SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE CERRI ALBERTO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI JUVENTUS/PARMA DEL 18.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 136 del 18.6.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 18 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it
1.RICORSO PARMA FC SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE CERRI ALBERTO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI JUVENTUS/PARMA DEL 18.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile
e Scolastico – Com. Uff. n. 136 del 18.6.2013)
La società Parma Football Club S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, laddove ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al proprio calciatore, Cerri Alberto, per aver colpito con una ginocchiata alla schiena un avversario al termine della gara. Così come risulta dal Com. Uff. n. 136 del 18 giugno 2013. Dal rapporto dell’arbitro emerge che al termine della gara il calciatore, Cerri Alberto, si avventava con una ginocchiata alla schiena di un avversario, che pertanto veniva espulso. Tale circostanza è stata confermata dall’arbitro, opportunamente raggiunto telefonicamente dal collegio prima di emettere la presente decisione. La società appellante contesta che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che l’indicato calciatore ha raggiunto gli altri calciatori solamente per dirimere una lite verbale che stava per degenerare. Pertanto la sanzione è illegittima perché si fonda su un presupposto non accertato. A conforto dell’assunto difensivo allega le dichiarazioni di Altamirano Matthias e Berni Gianluca. Il reclamo non è fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata, data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita alle dichiarazioni allegate, trattandosi di testimonianze di parte, che comunque hanno una forza recessiva rispetto a quella del direttore di gara. Infine, si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta, data la particolare aggressività del comportamento tenuto dal calciatore, plasticamente espressa dal direttore di gara, laddove afferma che il medesimo “si avventava con una ginocchiata alla schiena di un avversario”. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal Parma Football Club S.p.A. di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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