F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 18 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 2.RICORSO PARMA FC SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE EQUIZI TOMMASO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI JUVENTUS/PARMA DEL 18.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 136 del 18.6.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 18 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it
2.RICORSO PARMA FC SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE EQUIZI TOMMASO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI JUVENTUS/PARMA DEL 18.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile
e Scolastico – Com. Uff. n. 136 del 18.6.2013)
Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 136 del 18 giugno 2013), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Allievi Professionisti Juventus/Parma svoltasi il 17 giugno 2013, comminava al calciatore parmense Equizi Tommaso la squalifica per 2 giornate per avere egli “colpito con una manata al volto, a palla lontana, un avversario”. Nel ricorso, il Parma F.C. richiamando fotogrammi e documentazione, contesta l’affermazione del G.S. e sostiene che l’Equizi è venuto in contatto col calciatore De Grassi Alessandro della Juventus, posizionandosi in una normale azione di gioco senza alcun intento violento e lesivo. Chiede la riforma della decisione impugnata, con riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara. Il ricorso va respinto. La costruzione difensiva approntata dalla società sportiva – la quale tra l’altro ammette che “la condotta contestata a Equizi… è derivata dalla concitazione del gioco” - non appare idonea a scalfire le chiare risultanze del referto arbitrale, che come noto è dotato di speciale forza probatoria, tenuto anche conto che dette risultanze sono state appieno confermate dal direttore di gara, appositamente interpellato da questa Corte. Non v’è luogo, inoltre, ai sensi dell’art. 19 comma 4 CGS, all’accoglimento della richiesta riduzione della squalifica comminata. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’Arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal Parma Football Club S.p.A. di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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