F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. FABBRI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO S.R.L.. – NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL’11.3.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 16.5.2013) 3. RICORSO SIG. FABBRI FLAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO S.R.L., – NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL’11.3.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 16.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. FABBRI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO S.R.L.. - NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL’11.3.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 16.5.2013) 3. RICORSO SIG. FABBRI FLAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO S.R.L., - NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL’11.3.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 16.5.2013) Con reclamo in data 23.5.2013, i sigg.ri Fabbri Gianni e Fabbri Flavio impugnavano la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata mediante Com. Uff. n. 89/CDN del 17.5.2013, con la quale veniva loro rispettivamente applicata la sanzione dell’inibizione per anni 5 e per mesi 18, in relazione all’addebito di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F.. Ai medesimi era stato ascritto -nella qualità di Presidente del CDA e socio di maggioranza della Società Ravenna Calcio S.r.l., per il Fabbri Gianni, e di vice Presidente e di socio di minoranza della medesima società, per il Fabbri Flavio- di avere contribuito al dissesto economico e patrimoniale della S.r.l. appena indicata a seguito di cattiva gestione della stessa; in particolare al Fabbri Gianni rimproverandosi la responsabilità per la grave decozione della società (dichiarata fallita in data 18.6.2012) al momento della cessione delle proprie quote (al sig. Aletti Sergio), avvenuta il 23.6.2011. I reclamanti lamentano l’ingiustizia della pronuncia adottata anzitutto per la insussistenza di uno stato di decozione della Ravenna Calcio S.r.l. con riferimento alla gestione del Fabbri Gianni per il campionato 2010/2011. Essi più specificamente sostengono: che il tracollo della società era stato in realtà indotto dai -successivi- comportamenti del cessionario subentrante sig. Aletti Sergio, divenuto Presidente del CDA della Ravenna Calcio a partire dal 5.7.2011 e tale sino alla data della ricordata dichiarazione di fallimento; che la società era ampiamente in grado, al giugno 2011, di coprire la mancanza di liquidità, accertata dalla Co.Vi.Soc. per € 1.900.000, attraverso la preventivata vendita di alcuni calciatori e la stipula di un contratto pubblicitario; che i debiti sportivi della società erano ampiamente garantiti dalle fideiussioni prestate dal Fabbri Gianni e da altri soci ed ammontanti ad € 400.000; che la mancata ammissione del Ravenna Calcio ai campionati professionistici era stata esclusivamente determinata dalla tardiva presentazione da parte del subentrato Aletti della fideiussione a garanzia della rateizzazione dei versamenti IVA nei termini della legge sportiva; che, in ogni caso, le sanzioni applicate risultano eccessive e sproporzionate rispetto alla reale gravità delle condotte attribuite; che anzi il Fabbri Flavio, atteso il suo defilato ruolo societario, di certo non era mai stato in grado di determinare attraverso le proprie decisioni l’andamento della gestione economico-finanziaria della società, sicchè deve ritenersene l’estraneità alla incolpazione formulata; che non era stato consentito agli incolpati di difendersi nel corso del giudizio di primo grado, essendone state rigettate tutte le richieste istruttorie. Il reclamo del Fabbri Gianni è infondato quanto alla ritenuta responsabilità del medesimo in relazione all’addebito che gli si contesta. Risulta infatti in modo netto ed indiscutibile, dalla documentazione in atti, la cattiva gestione della società da parte del prevenuto, e ciò a partire dall’anno 2010 e sino all’epoca dell’ avvenuta cessione delle quote societarie. Ed invero sin dal marzo 2010, la Co.Vi.Soc. aveva avuto modo di rilevare, a seguito delle ispezioni eseguite (19.3.2010; 28.9.2010; 28.2.2011; 16.6.2011), le inadempienze nel pagamento degli emolumenti dovuti ai calciatori, le omissioni di versamenti IRAP, IVA e dei contributi previdenziali dovuti, le eccedenze di indebitamento e le perdite di bilancio sino alla erosione dell’intero capitale sociale che hanno contrassegnato la conduzione della società da parte del Fabbri Gianni, segnalandola in termini di assoluta non correttezza e tale da creare i presupposti di quella situazione di grave difficoltà economico-finanziaria che poi -per effetto della successiva amministrazione- esiterà nel dissesto della società. Deve essere altresì considerato: che proprio le inadempienze economiche della società ne determinavano la non ammissione nei campionati professionistici, sancita dal Consiglio Federale in data 18.7.2011; che le passività accumulate dalla gestione del Fabbri Gianni assommavano, al momento della cessione delle quote all’Aletti, ossia nel giugno 2011, a ben € 4.379.917, il che è estremamente eloquente circa la qualità della gestione attuata da Fabbri medesimo. Né naturalmente potrebbe giovare all’incolpato -nel senso di escluderne la responsabilità- l’avvenuto accollo del debito complessivo da parte dell’Aletti, dal momento che ciò che viene in valutazione nella fattispecie è il comportamento gestorio osservato nella conduzione della società da parte di chi l’amministrava, e che rimane quello deficitario –e meritevole della sanzione sportiva- che è stato già sottolineato. Ritiene peraltro la Corte che sia possibile pervenire ad una attenuazione del regime sanzionatorio applicato nei confronti del reclamante, che appare per il vero ispirato a severità eccessiva, dovendosi in tal senso considerare che al Fabbri, se può essere ascritta la mala gestio della società, non può essere anche attribuita la responsabilità per lo stato di decozione in cui in seguito precipiterà la società medesima, essenzialmente dovuto alla inadeguatezza della amministrazione successivamente posta in essere. Ad una tale stregua, la sanzione dell’inibizione può essere contenuta in quella di 1 anno. Merita integrale accoglimento, viceversa, il reclamo avanzato dal Fabbri Flavio, dal momento che effettivamente lo stesso, vice-presidente della società e socio al 10% della stessa, risultava sprovvisto, già sul piano giuridico, della capacità di orientare le scelte amministrative della società o anche di incidere sulle stesse; né risulta, per il vero, che il medesimo abbia mai compiuto, di fatto, atti di gestione della S.r.l.. Nei confronti del Fabbri Flavio, pertanto, va adottata pronuncia liberatoria. Per questi motivi la C.G.F.: - Accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabbri Gianni riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 12. Dispone restituirsi la tassa reclamo. - Accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabbri Flavio annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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