F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 15.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY-OFF, LECCE/CARPI DEL 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 15.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY-OFF, LECCE/CARPI DEL 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013) Il sig. Savino Tesoro, nella sua qualità di Presidente della società U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, ha proposto reclamo, avverso le sanzioni descritte in epigrafe e comminate dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013, a seguito di gravi atti di violenza collettiva verificatisi nello Stadio “Via del Mare” di Lecce al termine della gara di ritorno delle finali dei Play-Off Lecce-Carpi del 17.6.2013. La complessiva sanzione che precede risulta essere stata irrogata poiché, si legge nella decisione, sostenitori della reclamante, dopo essersi resi responsabili, durante la gara, di accensione e lancio di fumogeni in campo nonché dell’esplosione di un petardo di notevole potenza, al termine della stessa si erano introdotti sul terreno di gioco con il chiaro intento di aggredire i giocatori del Lecce. Dopo che tre di loro erano stati fermati dagli addetti alla sicurezza, diverse decine di altri sostenitori (circa 200), dopo aver compiuto ripetuti atti di violenza sulle cose, consistiti nella distruzione di vetrate divisorie e porte di accesso, raggiungevano il campo di gara e, nell’intento (riuscito parzialmente) di introdursi negli spogliatoi – nei quali si erano nel frattempo rifugiati i giocatori - , aggredivano, malmenandoli, altri addetti alla sicurezza e continuavano nella loro opera distruttrice verso panchine, cartelli pubblicitari ed altre strutture presenti. Solo il successivo intervento delle forze dell’ordine impediva il concretarsi di ulteriori e ancor più gravi conseguenze. La dinamica dei fatti è fedelmente riportata negli atti di gara redatti dal quarto ufficiale, dal commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale. Sulla scorta di quanto riferito, il Giudice Sportivo ha comminato la complessiva sanzione descritta, avverso la quale il Presidente del sodalizio salentino ha proposto reclamo nel quale, non contestata la ricostruzione degli eventi e la loro gravità, ha però chiesto una valutazione della responsabilità della società che, pur alla luce della natura obiettiva della stessa, tenga nel debito conto sia l’evoluzione giurisprudenziale in materia che il fattivo comportamento tenuto dal sodalizio nella fattispecie, invocando la sussistenza delle specifiche esimenti/attenuanti di cui all’art. 13, comma 1 C.G.S.. Ha concluso chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della complessiva sanzione comminata. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna alla quale ha partecipato, quale patrono della reclamante, l’avv. Sticchi Damiani. Il difensore, depositati articoli di stampa riportanti l’arresto di alcuni degli autori dei fatti delittuosi di cui è argomento e citati precedenti circa la modulazione della sanzione di disputare gare a porte chiuse ai soli settori dello stadio dai quali provenivano i facinorosi, ha concluso chiedendo la revoca o riduzione della sanzione come precede. La Corte esaminata la documentazione versata in atti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a fondamento del reclamo proposto, ritiene lo stesso parzialmente fondato. La Corte, in primo luogo, ritiene di non poter condividere appieno la prospettazione attorea circa una costruzione della responsabilità della società salentina come tipica ipotesi di responsabilità oggettiva. Infatti, se è vero che l’art. 4, comma 3 C.G.S. stabilisce una responsabilità “oggettiva” delle società per l’operato dei propri sostenitori, tale locuzione generica trova poi una sua prima specificazione già nel comma successivo allorché si prevede una responsabilità di tipo diretto in materia di ordine e sicurezza pubblica all’interno e all’esterno dell’impianto nonché prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. La fattispecie in esame trova, poi, la sua collocazione normativa di riferimento nella previsione di cui all’art. 14 C.G.S. dove si ribadisce che le società “rispondono” per fatti violenti dei propri sostenitori, intendendosi con tale verbo come questa addebitabilità abbia la sua ratio, in linea con quanto previsto dall’ordinamento civilistico (art. 2047 e ssgg. c.c.), non in una responsabilità per fatto altrui e, conseguentemente se ne debba rispondere a titolo di obbligo legale di garanzia, ma per un fatto proprio (il venir meno dell’impegno a sorvegliare efficacemente il comportamento dei sostenitori) che è momento di coniugazione tra elemento positivo (l’illecito altrui) e quello negativo (l’omessa, efficace vigilanza). Che si tratti di ipotesi di responsabilità diretta e non oggettiva lo si ricava, peraltro, proprio da quanto affermato da parte reclamante allorché invoca, con un richiamo analogico, le attenuanti previste dal precedente art. 13 C.G.S. per le ipotesi comportamentali di cui agli artt. 11 e 12. Detto questo, però, la Corte ritiene di poter dare ingresso all’istanza di valutazione della responsabilità della società tenendo conto sia di quanto effettivamente compiuto per prevenire o limitare i comportamenti violenti dei propri sostenitori sia della assoluta prevenibilità, quantomai ostica, di azioni di così grave oltraggio ad ogni regola di convivenza civile, che nella specie appaiono essere il risultato di preventiva concertazione o di follia collettiva. Nel caso in esame va, allora, rilevato che la società aveva predisposto un servizio d’ordine disponendo che circa 100 stewards assicurassero l’ordinato svolgimento della gara, mantenendo il controllo delle condotte dei tifosi e/o segnalando alle Forze dell’Ordine le manifestazioni più virulente. Non può sfuggire, in ogni caso, che la delicatezza della fase finale dei play-off, va altresì osservato, era stata avvertita dai più alti livelli istituzionali e federali che avevano emanato puntuali disposizioni affinché si prevenissero – nei limiti di quanto possibile – manifestazioni violente singole o collettive. La circostanza richiedeva, quindi, un’attenzione del tutto particolare ed eccezionale nella predisposizione dei mezzi atti a fronteggiare comportamenti ostili verso tifosi avversari, ufficiali di gara e giocatori. La documentazione versata in atti da parte reclamante se testimonia, da un lato, l’attenzione delle autorità, dall’altro non può ritenersi che essa abbia avuto puntuale ed esaustiva applicazione da parte dell’U.S. Lecce. Valga ad esempio la circostanza che nel Verbale di Riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza della Provincia di Lecce è la stessa società che dichiara come “congrua” la presenza di n. 102 stewards pur in presenza di un’aumentata presenza di spettatori: congruità risultata – con ogni evidenza- erroneamente valutata in relazione ad un prevista (o quanto meno possibile) presenza di oltre 17.000 spettatori. Insufficienza della valutazione che risulta dimostrata dal fatto che, dopo un primo tentativo di penetrazione sul terreno di gioco da parte di pochi tifosi, altri, in numero di circa 100/150, hanno potuto raggiungere il campo di gioco per dirigersi verso il tunnel che conduceva agli spogliatoi, dopo aver compiuto ripetuti atti di violenza gli spalti e in campo ed aggredendo fisicamente quei pochi addetti alla sicurezza che tentavano di fronteggiarli. Più gravi conseguenze sono state evitate solo per la pronta chiusura della porta di accesso agli spogliatori ordinata da un rappresentante della Lega Pro con la conseguente riflessione che la fortunata assenza di più gravi conseguenze non può elidere o sminuire quanto effettivamente accaduto, Evento per la definizione del quale si riscontrano oggettive difficoltà di rinvenire aggettivazioni o locuzioni sostanziali adeguate nell’ambito dei comportamenti propri di un consesso civile. La stessa società, onestamente, non si sottrae alla formulazione e condivisione di un giudizio estremamente negativo di quanto accaduto ma invoca, ragionevolmente, l’applicazione di una sanzione che non si atteggi come indistintamente punitiva verso la collettività dei tifosi dell’U.S. Lecce, non composta certamente solo da soggetti pronti a rendersi responsabili di violente reazioni a fatti sportivi o a cadere facilmente vittime di raptus irrefrenabili. In questo contesto il giudizio di questa Corte deve avere riguardo, quindi, da un lato, alla indiscussa responsabilità della società U.S. Lecce che ha reso, comunque, possibile che 100/150 soggetti ad essa riconducibili recassero un così grave vulnus alle persone presenti e all’impianto di gioco e, dall’altro, ad evitare che la sanzione da irrogare divenga generale strumento afflittivo di una intera tifoseria e non puntuale reazione dell’ordinamento rivolta a quei soggetti che si sono resi effettivamente responsabili della constatata violazione. Soggetti che vanno individuati come generalmente e stabilmente allocati nei settori delle curve dello Stadio “Via del Mare” di Lecce, impianto usato dalla reclamante per le proprie gare casalinghe. Alla luce di quanto precede e in parziale accoglimento delle istanze difensive questa Corte valuta allora come equo confermare la sanzione pecuniaria inflitta in primo grado (ammenda di €. 15.000,00) e, in parziale riforma del medesimo giudizio, disporre l’applicazione della sanzione dell’obbligo di disputare 4 giornate effettive di gara senza consentire l’accesso di spettatori nelle due curve dello Stadio “Via del Mare” di Lecce (Curva Nord e Curva Sud, superiore ed inferiore) in quanto dai referti ufficiali non può desumersi, con assoluta certezza, da quale curva siano entrate sul terreno di gioco le persone autrici degli illeciti penali commessi. Il ricorso dell’U.S. Lecce, di Lecce, dev’essere, per quanto precede e nei limiti indicati, parzialmente accolto.Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, limita la chiusura alle sole due curve per 4 giornate. Conferma l’ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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