F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO SIG. IERACE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)6 8. RICORSO SIG. POGGI MADARENA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO SIG. IERACE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)6 8. RICORSO SIG. POGGI MADARENA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013) Con separati ricorsi il dott. Giuseppe Ierace e il dott. Massimo Poggi Madarena, entrambi con l’assistenza dell’avv. Giacome Enzo C. Maletta, hanno proposto reclamo avverso la decisione dalla C.D.N. di cui alla delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 98/CDN del 10 giugno 2013, con la quale sono state agli stessi inflitte le seguenti sanzioni: inibizione di anni quattro al dott. Ierace e inibizione di anni cinque e preclusione al dott. Poggi Madarena. Il procedimento trae origine dall’atto del 23 aprile 2013 con il quale la Procura Federale ha deferito, per quanto qui rileva, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, i signori: - Parente Claudio, presidente e legale rappresentante della società U.S. Catanzaro S.p.A. dal 22 febbraio 2003 al 9 ottobre 2004 e successivamente amministratore unico sino al 12 gennaio 2006 e amministratore di fatto sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, socio di riferimento della predetta società, insieme al sig. Massimo Poggi Madarena dal giugno 2004 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento; - Poggi Madarena Massimo, membro del consiglio di amministrazione della società U.S. Catanzaro S.p.A. dal 22 febbraio 2003 al 17 marzo 2003, vicepresidente dal 17 marzo 2003 al 9 ottobre 2004, nonché amministratore di fatto unitamente al Sig. Claudio Parente, sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, socio di riferimento della predetta società, insieme al sig. Claudio Parente, dal giugno 2004 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, tesserato nella stagione 2005/06 come dirigente dal 22 agosto 2005; per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. per aver causato la decozione e il dissesto finanziario della Società che ne ha determinato il fallimento; 2) art. 1, comma 1, C.G.S. per le gravi condotte distrattive a danno della società specificatamente descritte nella parte motiva (punto ff); 3) art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art 9 C.G.S., per avere costituito una associazione, alla quale hanno partecipato i sig.ri Carvelli, Colao, Ierace, Cavallaro, Procopio e Mirante, volta a porre in essere una serie di condotte distrattive e violazioni in materia gestionale ed economica lucrando a proprio vantaggio e, comunque, in danno della società amministrata. Venivano, altresì, contestualmente deferiti anche i predetti sigg.ri Gerardo Carvelli, Bernardo Colao, Domenico Cavallaro, Saverio Procopio, Giuseppe Mirante, tutti componenti il consiglio di amministrazione e/o presidenti e/o legali rappresentanti e/o amministratori unici e/o soci di riferimento della società US Catanzaro S.p.A., nel corso di parte del periodo di riferimento cui si riferiscono le contestazioni di cui all’atto di deferimento, per aver contribuito al dissesto della società U.S. Catanzaro S.p.A. che ne ha determinato il fallimento e per aver consentito la cattiva gestione economico- finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della società, sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione, nonché per avere partecipato alla suddetta associazione, promossa dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della società, sig.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica in danno della stessa società amministrata. In questo ambito veniva, inoltre, deferito il dott. Giuseppe Ierace, membro del consiglio di amministrazione della società U.S. Catanzaro S.p.A. dal 12 gennaio 2006 al 16 maggio 2006 e amministratore delegato dal 14 gennaio 2006 al 16 maggio 2006, per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. per aver contribuito, in qualità di amministratore con poteri, al dissesto della società US Catanzaro s.p.a. che ne ha determinato il fallimento e per aver consentito la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della società, sigg.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione, in relazione alle condotte specificamente descritte nella parte motiva (punto ff dell’atto di deferimento); 2) art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 9, C.G.S., per avere partecipato con i sigg.ri Carvelli, Colao, Cavallaro, Procopio e Mirante ad un'associazione, promossa dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della società, sigg.ri Claudio Parente e Massimo Poggi Madarena, volta a porre in essere una serie di violazioni in materia gestionale ed economica, poste in essere in danno della società amministrata. Nell’instaurato giudizio innanzi alla C.D.N. si costituiva a mezzo del proprio legale, il deferito Parente Claudio, che, presentate alcune richieste preliminari, nel merito, dopo un’ampia analisi e difesa relativamente ai singoli reati allo stesso contestati in sede penale, eccepiva carenza dell’indagine, poiché asseritamente basata solo sulla relazione del curatore fallimentare e sulle informative della G.d.F., alla seduta del 6 giugno 2013 chiedeva acquisirsi agli atti una memoria difensiva integrativa con allegata documentazione, alla cui produzione la Procura federale non si è opposta. Il rappresentante della Procura federale, esaminati gli atti prodotti, provvedeva a modificare la formulazione del capo di incolpazione, eliminando il punto 2 nel quale a carico del sig. Parente erano attribuite condotte distrattive a danno della società, nonché il punto 3 in cui veniva allo stesso contestata la violazione dell’art. 9 C.G.S. ovvero l’associazione finalizzata alla commissione degli illeciti, atteso che dalla documentazione prodotta emergevano fatti non conosciuti che portavano ad escludere la responsabilità del deferito con riferimento a tali violazioni. A questo punto, il deferito Claudio Parente, tramite il proprio difensore, depositava istanza di applicazione della pena ex art. 23 C.G.S.. Atteso il consenso della Procura Federale (pena base sanzione della inibizione di mesi 48, diminuita, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., a mesi 36), rilevato che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risultava corretta e le sanzioni indicate congrue, la C.D.N. disponeva l’applicazione della sanzione come determinata dalle stesse parti. Il procedimento proseguiva per le altre parti deferite. Esaurita la discussione, il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l’irrogazione, per quanto rileva nel presente grado di giudizio, delle seguenti sanzioni: Poggi Madarena Massimo, anni 5 di inibizione e preclusione; Ierace Giuseppe, anni 4 di inibizione e € 20.000,00 di ammenda. La C.D.N. riteneva che dalla copiosa documentazione versata in atti ed in particolare dai rapporti ispettivi della COVISOC, appariva evidente che gli incolpati, ciascuno in ragione delle specifiche cariche ricoperte, «hanno svolto effettive funzioni gestionali nell’ambito della società U.S. Catanzaro nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento». Era evidente, a dire della C.D.N., come la situazione economica della società si fosse progressivamente aggravata a partire dagli anni 2004 e 2005 per arrivare al bilancio del 30.6.2006 ad una perdita di quasi € 9.000.0000,00. «Tutti i deferiti», proseguiva la C.D.N., «con i loro comportamenti commissivi ed omissivi, hanno contribuito alla mala gestio della Società che ha determinato la gravissima situazione economica e finanziaria che ha portato, in data 15 giugno 2007, il Tribunale di Catanzaro alla dichiarazione di fallimento, poi divenuta definitiva con la sentenza della Corte di Cassazione del 22 marzo 2010». Dagli atti emergeva, secondo la C.D.N., la responsabilità, oltre che degli amministratori di fatto, anche degli altri deferiti, quali amministratori civilistici, in relazione dei poteri loro attribuiti e per aver condiviso i criteri di gestione e conduzione economica del sodalizio operata dai legali rappresentanti, nonché dei soci di riferimento e dirigenti Mirante e Procopio. La C.D.N. evidenziava, poi, che in base al parere interpretativo reso dalla Corte Federale (Com. Uff. n. 21 CF del 28 giugno 2007) l’accertamento dei profili di colpa dell’amministratore doveva essere condotta in forza ai comuni criteri in materia di onere della prova: «ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 44/CGF del 20 settembre 2011) ha ribadito la responsabilità anche degli amministratori privi di deleghe, poiché “Non vi è dubbio, allora, che in capo a tutti gli amministratori – pur con posizioni indubbiamente differenziate in ragione della presenza o mancanza di poteri operativi – gravava comunque un generalizzato dovere di vigilanza, la cui colpevole omissione integra una responsabilità per fatto proprio e non oggettiva o per fatto del terzo ….”. Ciò implica da parte degli altri amministratori di un potere di vigilanza e controllo, con la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall’attività posta in essere dagli amministratori di fatto, attraverso formali atti di dissenso sul modus operandi, cosa che nel caso di specie è totalmente assente». Per queste ragioni la C.D.N., in accoglimento del proposto deferimento, infliggeva, come detto, per quanto qui rileva, a Massimo Poggi Madarena Massimo, anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C. e a Giuseppe Ierace, anni 4 (quattro) di inibizione. Avverso la suddetta decisione, per quanto qui interessa, hanno proposto reclamo, come si diceva, i dott.ri Ierace e Poggi Madarena. Entrambi i reclamanti eccepiscono, anzitutto, inesistenza della notifica del deferimento del Procuratore federale e della comunicazione relativa alla riunione della C.D.N.. In particolare, il dott. Massimo Poggi Madarena, confermando e dimostrando la propria residenza come correttamente individuata dalla Procura Federale, definisce “semplicemente inspiegabile” «come le stesse siano tornate indietro al mittente giacché “il destinatario è sconosciuto”». Il dott. Ierace, invece, evidenzia come «dall’esame degli atti richiesti ed inviati dalla On.le Corte Federale risulterebbe che il deferimento dell’ill.mo Procuratore Federale non sarebbe mai pervenuto allo stesso dr. Ierace, mentre l’avviso di comunicazione della fissazione della Commissione Disciplinare Nazionale sarebbe stato ritirato da tale sig.ra Gigliotti, senza specificazione di legami con il destinatario». Rimarca, ancora, il reclamante, come «quand’anche, per assurdo, si volesse considerare per un attimo valida la notificazione dell’avviso della C.D.N. (ma così non è), resterebbe il mistero sull’esito del deferimento, che parrebbe non essere stato notificato al destinatario e quindi non sarebbe, comunque stata consentita e assicurata la legittima instaurazione del contraddittorio». Per tali motivi, i reclamanti chiedono «preliminarmente e primariamente» che l’adìta Corte, «accertata l’inesistenza e/o la nullità delle notificazioni testé menzionate, afferenti sia il deferimento della Procura Federale, sia la convocazione della Commissione Disciplinare, e la conseguente inesistenza della instaurazione del legittimo contraddittorio, Voglia disporre la regressione» della loro posizione «dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, con ogni conseguente statuizione, ivi compresa l’annullamento della sanzione inflitta, arbitrariamente e illegittimamente, dalla Commissione Disciplinare». Con il secondo motivo di gravame i reclamanti deducono inesistenza dell’illegittimità delle violazioni indebitamente loro ascritte. In sede istruttoria, i reclamanti chiedono l’acquisizione del verbale della riunione svoltasi il 6.6.2013 innanzi alla C.D.N., nel corso della quale la difesa del dott. Parente ha prodotto documentazione probatoria integrativa a seguito della quale il Procuratore federale ha modificato la formulazione dei capi di imputazione. Alla seduta odierna innanzi a questa C.G.F. sono comparsi il prof. Catalano, per la Procura Federale, e l’avv. Maletta, per i reclamanti, nonché il dott. Poggi Madarena personalmente. L’avv. Maletta illustra le ragioni dei reclami e chiede che, in via preliminare e principale, questa Corte si pronunci sull’eccezione di nullità e/o inesistenza delle notificazioni relative al deferimento e alla convocazione innanzi alla C.D.N.. Con specifico riferimento alla posizione del dott. Ierace, l’avv. Maletta chiede di produrre copia del provvedimento dd. 5.6.2013 del GIP del Tribunale di Catanzaro e dei conseguenti provvedimenti assunti dall’Amministrazione penitenziaria. Il rappresentante della Procura federale, riservatasi ogni iniziativa in relazione alle modalità delle notificazioni effettuate dal Servizio postale al dott. Poggi Madarena e preso atto della documentazione oggi dimessa dalla difesa relativamente alla posizione Ierace, evidenzia, in particolare, come nessun addebito possa essere mosso alla Procura federale in ordine alle modalità ed all’esito delle notificazioni di cui trattasi, sottolineando, comunque, la regolarità della comunicazione, effettuata al dott. Ierace, dell’avviso di fissazione della seduta innanzi alla C.D.N.. La C.G.F., dato, preliminarmente, atto della riunione dei due procedimenti, attesane l’evidente connessione oggettiva, e disposta l’acquisizione della documentazione oggi dimessa dalla difesa dei reclamanti, in quanto ammissibile e rilevante ai fini del giudizio, ritiene che i reclami possano trovare accoglimento, nel senso di seguito precisato. Dalla complessiva documentazione acquisita al giudizio emerge come, relativamente alla posizione Poggi Madarena, le notificazioni dell’atto di deferimento e della convocazione innanzi alla C.D.N. non possono considerarsi regolari, considerato che, a fronte dell’indicazione “il destinatario è sconosciuto” apposta dall’incaricato del servizio postale, l’interessato ha fornito ampia prova della sua effettiva residenza all’indirizzo indicato dalla Procura federale. Di fatto e, comunque, sotto il profilo giuridico-disciplinare qui in rilievo, nei confronti del deferito Poggi Madarena il contraddittorio non può, dunque, dirsi correttamente instaurato. Lo stesso dicasi per la posizione Ierace. L’avviso della fissazione della C.D.N. risulta ritirato da soggetto che il dott. Ierace dichiara di non conoscere e rispetto al quale la cartolina di ricevimento non specifica le relazioni che lo legano al destinatario. Ma, ad ogni buon conto, a prescindere da ogni disquisizione in ordine alla ritualità di detta comunicazione, per come attestata, rimane il fatto che la notificazione del deferimento, alla luce della documentazione acquisita al procedimento, non può ritenersi utilmente effettuata, attesa la condizione oggettiva in cui versava l’interessato, che ha di fatto comunque impedito allo stesso la propria difesa in relazione al procedimento di primo grado. Per queste ragioni questa Corte ritiene che, per entrambi i reclamanti, il contraddittorio non possa dirsi essersi regolarmente instaurato, seppur, non certo, a differenza di quanto sostenuto negli atti difensivi, per l’agire “improvvido” del Procuratore Federale e della Commissione Disciplinare, anche considerato che l’irritualità delle comunicazioni di cui trattasi è emersa soltanto a seguito delle difese dei deferiti (e del relativo corredo documentale), svolte – per quanto detto – solo in questo grado di giudizio. Per detti motivi, in forza di quanto prescritto dall’art. 37, comma 4, C.G.S. deve essere annullata la decisione impugnata, con riferimento alle sole posizioni dei deferiti Massimo Poggi Madarena e Giuseppe Ierace e, per l’effetto, deve disporsi il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale, affinché, previa regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, provveda alla rinnovazione del giudizio di primo grado. Per questi motivi la C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n. 7) e 8), visto l’art. 37, comma 4, C.G.S., li accoglie, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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