F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 9. RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2013 INFLITTA AL SIG. GIANMARIO SPECCHIA SEGUITO GARA VENEZIA/MONZA DEL 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 17.6.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it
9. RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2013 INFLITTA AL SIG. GIANMARIO SPECCHIA SEGUITO GARA VENEZIA/MONZA DEL 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 17.6.2013)
Con preannuncio di reclamo del 19 giugno 2012 la Società Portogruaro Summaga S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo. Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: al termine della gara indicata in epigrafe, nella quale il dirigente de quo non era coinvolto ad alcun titolo, nella zona antistante gli spogliatoi dell’impianto sportivo, il sig. Gianmario Specchia, dirigente della Società Portogruaro Summaga, avvicinava il quarto ufficiale e rivolgeva allo stesso frasi irriguardose e minacciose. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 25 giugno 2013, una memoria difensiva con la quale si sosteneva l’eccessività e la spropositatezza della sanzione comminata in virtù della configurabilità della condotta del tesserato come meramente irriguardosa e non certo minacciosa. Si chiedeva, pertanto, una congrua e significativa riduzione della sanzione anche in virtù di autorevoli precedenti giurisprudenziali. All’odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., l’Avv. Gianpaolo Calò, difensore della Società Portogruaro Summaga S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti. La Corte preso atto che il dirigente sportivo Gianmario Specchia, già sanzionato dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro per "comportamento irriguardoso verso gli ufficiali di gara durante l'incontro" (cfr. Com. Uff. n. 190/DIV del 3 giugno 2013), si è reso nuovamente colpevole della medesima violazione del C.G.S. a distanza di soli quattordici giorni, in un contesto di gara assolutamente estraneo alla formazione calcistica che egli dirige e con l'aggravante delle espressioni "minacciose" oltre che "irriguardose" (cfr. Com. Uff. n. 200/DIV del 17 giugno 2013); - ritenuto che le circostanze di tempo e di luogo in cui il dirigente Specchia ha pronunciato le frasi (cioè mentre il "quarto uomo", destinatario delle invettive, saliva sul taxi, nella zona antistante gli spogliatoi, all'interno dello stadio) possano configurare la ricorrenza di "dichiarazioni lesive" in relazione alla loro potenziale diffusione pluripersonale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, C.G.S.; visti gli articoli 5, comma 6, lettere b) e d), 19, comma 1, lettera h), e 21, comma 1, C.G.S. respinge il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. di Portogruaro (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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