COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 12.09.2013 Delibere DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MONTESARCHIO – NEROSTELLATI FRATTESE DELL’8/9/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 12.09.2013 Delibere DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MONTESARCHIO – NEROSTELLATI FRATTESE DELL’8/9/2013 Il G.S.T., letto il referto di gara nonché l’allegato al rapporto, preliminarmente rileva la presenza della Forza Pubblica; rileva, altresì, che, al 4° minuto del secondo tempo, in occasione di un provvedimento di espulsione comminato ai danni del calciatore n. 9 , sig. Tranfa Claudio, della società Montesarchio, dopo che quest’ultimo si era reso responsabile di un atteggiamento gravemente provocatorio verso i sostenitori della società ospitata, i citati sostenitori scavalcavano la rete di recinzione, si portavano nel settore occupato dai sostenitori locali e si scontravano con gli stessi; a questo punto il direttore di gara chiedeva, senza esito, la collaborazione ai calciatori di entrambe le società affinché si prestassero per far ritornare la calma; intanto, dagli spalti iniziava un fitto lancio di oggetti in campo (pietre, bottigliette d’acqua piene, tre lattine di birra piene ecc.) di cui una sfiorava l’arbitro al capo, il tutto da parte dei sostenitori della società Montesarchio. Pertanto, il direttore di gara si vedeva costretto a sospendere temporaneamente la gara; quindi in campo si inasprivano gli animi tra i componenti delle due società e contestualmente sugli spalti continuavano, senza sosta, gli scontri tra le opposte tifoserie. Al momento degli incidenti erano presenti solo due Carabinieri che palesemente non riuscivano a fermare gli scontri, e solo successivamente giungevano allo stadio altre pattuglie di Carabinieri. Inoltre, i supporters della società Nerostellati Frattese abbandonavano lo stadio momentaneamente, per rientrarvi subito dopo occupando il settore riservato ai tifosi locali e scatenando una vera e propria guerriglia con lanci di pietre, vetro e bastoni di legno. L’arbitro ritenendo che non sussistessero più i presupposti per continuare regolarmente la gara, anche su indicazione del Responsabile dell’Ordine Pubblico, la sospendeva definitivamente. Per tali motivi in applicazione dell’art. 17 del C. di G. S., nonché del Regolamento della Coppa Italia Dilettanti; DELIBERA di infliggere ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0- 3, nonché la consequenziale esclusione dal prosieguo della manifestazione sportiva; inoltre, per i fatti citati si commina l’ammenda di € 600.00 alla società Montesarchio ed € 600.00 alla società Nerostellati Frattese. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
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