COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 18.09.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PERI FRANCESCO, tess. A.C. Marzolara già tesserato A.S.D. Langhiranese, sig. RAVAZZONI GIORGIO, dirigente U.S.D. Medesanese già dirigente A.S.D. Langhiranese e A.S.D. B. LANGHIRANESE VALPARMA – camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 18.09.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PERI FRANCESCO, tess. A.C. Marzolara già tesserato A.S.D. Langhiranese, sig. RAVAZZONI GIORGIO, dirigente U.S.D. Medesanese già dirigente A.S.D. Langhiranese e A.S.D. B. LANGHIRANESE VALPARMA – camp. I^ categoria Con nota 15.7.2013 n. 303/1219, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. PERI FRANCESCO della violazione degli artt. 1, comma 1, e 22, comma 8, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, per aver partecipato alle partite Langhiranese Valparma – Castelnovese del 28.4.2013 e Montecchio – Langhiranese Valparma del 5.5.2013, valevoli per il campionato di Promozione – girone A, senza averne titolo, in quanto in posizione irregolare, dovuta a precedente squalifica per tre gare, di cui una ancora da scontare (C.U. n. 41 del 17.4.2013); - il sig. RAVAZZONI GIORGIO nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Dirigente dell’A.S.D. Langhiranese Valparma, per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, comma 8, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che il calc. Peri Francesco partecipasse alle gare sopra indicate, sottoscrivendo la distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo, in quanto il medesimo risultava in posizione irregolare, dovuta a precedente squalifica per tre gare, di cui una ancora da scontare (C.U. n. 41 del 17.4.2013); - la società A.S.D.B. LANGHIRANESE VALPARMA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, il calc. PERI ha inviato una memoria difensiva e l’A.S.D.B. LANGHIRANESE VALPARMA ha fatto richiesta di essere sentita ed è presente all’odierno dibattimento con un proprio Rappresentante. Il calc. PERI dichiara di essere stato squalificato, durante la scorsa stagione sportiva, per tre giornate di gara, dopo la gara Langiranese Valparma – Arcetana del 3.4.2013 (se ben ricorda), con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 41 del 17.4.2013. “In base alle direttive dell’A.S.D. Langhiranese ed in particolar modo del direttore sportivo sig. Ravazzoni, sempre presente agli allenamenti e partite, non ho partecipato alle partite del 10, 14 e 21 aprile, in quanto lo stesso aveva mal interpretato il regolamento. Sempre dietro direttive societarie ho quindi partecipato alle partite incriminate, convinto di avere già scontato la squalifica. Ritengo pertanto di aver agito nella più totale buona fede, fidandomi della interpretazione data dalla società iscritta ai campionati dilettantistici da diversi decenni”. Preliminarmente il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, informa di essersi accordato per l’applicazione dell’istituto del patteggiamento, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. con il rappresentante dell’A.S.D.B. LANGHIRANESE VALPARMA per la penalizzazione di 1 punto in classifica, in luogo di 2 punti come sanzione base e per una ammenda di € 666, in luogo di € 1.000 come sanzione base. Di poi, chiede che debbiasi affermare la responsabilità delle altre parti deferite con la squalifica per 2 giornate di gara del calc. PERI FRANCESCO e con la inibizione per mesi 1 del sig. RAVAZZONI GIORGIO. La Commissione, - letto il deferimento e la memoria del calc. PERI; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione per l’A.S.D.B. LANGHIRANESE VALPARMA, con ordinanza per la stessa non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - valutato che la condotta posta in essere dal calc. PERI e dal sig. RAVAZZONI integri la violazione come sopra agli stessi attribuita; - visti gli art. 18, 19 e 23 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. PERI FRANCESCO la squalifica per 2 giornate di gare, al sig. RAVAZZONI GIORGIO la inibizione per mesi 1 ed all’A.S.D.B. LANGHIRANESE VALPARMA la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 666. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it