COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/09/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CHIURAZZI ROBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TUSCIA FOGLIANESE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE NOIF, DEI SIGG.RI PROIETTI AUGUSTO E AMEDEO PALLOTTA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 38 COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 37 PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., E DELLE SOCIETÀ POL. D. TUSCIA FOGLIANESE E U.S.D. QUERCIAIOLA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/09/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CHIURAZZI ROBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TUSCIA FOGLIANESE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE NOIF, DEI SIGG.RI PROIETTI AUGUSTO E AMEDEO PALLOTTA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 38 COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 37 PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO L.N.D., E DELLE SOCIETÀ POL. D. TUSCIA FOGLIANESE E U.S.D. QUERCIAIOLA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Vice Procuratore Federale, a seguito di una segnalazione AIAC Sezione Provinciale di Viterbo in data 28.1.2013 in relazione al tecnico FABRIZIO ZINNA, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. CHIURAZZI ROBERTO, Presidente della Società TUSCIA FOGLIANESE, i Sigg.ri PROIETTI AUGUSTO e AMEDEO PALLOTTA, e le Società POL.D. TUSCIA FOGLIANESE e U.S.D. QUERCIAIOLA per le violazioni loro ascritte. Precisa la Procura che nella stag. 2012/2013, il predetto FABRIZIO ZINNA avviava trattative per la conduzione della squadra in qualità di tecnico, con la Società QUERCIAIOLA, ma le stesse trattative non venivano perfezionate, tant’è che la Società QUERCIAIOLA tesserava quale allenatore il Sig. PROIETTI che svolgeva l’attività di tecnico, pur non avendone titolo. Il Sig. CHIURAZZI, accertava sempre la Procura, Presidente della Società TUSCIA FOGLIANESE, permetteva al Sig. ZINNA di svolgere l’attività di allenatore per conto della Società da lui presieduta, senza essere regolarmente tesserato per la stessa Società. Tanto premesso, la Procura Federale, deferiva a questa Commissione, i Sigg.ri CHIURAZZI ROBERTO, PROIETTI AUGUSTO e PALLOTTA AMEDEO per le violazioni sopra descritte, nonché le Società TUSCIA FOGLIANESE e QUERCIAIOLA per responsabilità diretta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri Presidenti. Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare Territoriale, era presente il Rappresentante della Procura Federale, AVV. GIAMMARIA CAMICI, mentre per i deferiti, erano presenti i Sigg.ri CHIURAZZI ROBERTO, Presidente della società TUSCIA FOGLIANESE e PALLOTTA AMEDEO, Presidente della Società QUERCIAIOLA. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Sig. CHIURAZZI ROBERTO mesi 4 di inibizione, per la Società TUSCIA FOGLIANESE l’ammenda di € 500, per i Sigg.ri PROIETTI AUGUSTO e PALLOTTA AMEDEO mesi 4 di inibizione e per la Società QUERCIAIOLA € 500 di ammenda. Il Sig. CHIURAZZI interviene facendo presente che la Società TUSCIA partecipa a diversi Campionati e tutti con allenatori abilitati. Il Sig. ZINNA richiedeva di essere tesserato come dirigente per evitare, in questo modo, di corrispondere la somma del bollettino previsto per il tesseramento dei tecnici, trovandosi in un momento di difficoltà. La Società successivamente, invitata dal C.R. Lazio a sanare tale situazione, sollecitava il Sig. ZINNA al pagamento dei bollettini, ma lo stesso si rifiutava non potendo sopportarne le spese e veniva, di conseguenza, allontanato dalla Società. Il Sig. PALLOTTA, riportandosi alla memoria difensiva inviata nei termini, afferma la totale buona fede della Società in quanto il Sig. PROIETTI veniva tesserato come Dirigente ed inserito in lista sotto la dicitura allenatore solo per mero errore di compilazione delle distinte. Fa presente che per le Società di II Categoria non è previsto l’obbligo di tesseramento di tecnico abilitato. La Commissione dopo aver esaminato nei dettagli tutta la vicenda oggetto del presente deferimento, ritiene che le richieste avanzate dalla Procura Federale, abbiano un margine di riduzione secondo gli abituali parametri adottati per casi analoghi. Ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti disponibili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di comminare al Sig. CHIURAZZI ROBERTO l’inibizione per 2 mesi, alla Società TUSCIA FOGLIANESE l’ammenda di € 300,00. Ai Sigg.ri PROIETTI AUGUSTO e PALLOTTA AMEDEO l’inibizione per 2 mesi e alla Società QUERCIAIOLA l’ammenda di € 300. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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